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Document 31999R2654

    Regolamento (CE) n. 2654/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    GU L 325 del 17.12.1999, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2654/oj

    31999R2654

    Regolamento (CE) n. 2654/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 17/12/1999 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 2654/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 1999

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 sostituisce, con effetto dal 1o gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(3), e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90(5). Onde tener conto del nuovo regime, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2501/1999(7). In tale prospettiva, occorre completare il regolamento stabilendo le definizioni dei prodotti interessati da tale regime e precisare l'organismo al quale i richiedenti devono presentare le domande di aiuto. Dette disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2000;

    (2) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90 è modificato nel seguente modo:

    1) al paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

    "2. L'aiuto è versato sulla base di una domanda scritta presentata dal produttore di caseina o di caseinati all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati fabbricati la caseina e i caseinati. Nella domanda vengono indicati:";

    2) è aggiunto il seguente paragrafo:

    "4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    a) 'Latte scremato': prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, senza alcuna aggiunta e che ha subito soltanto una parziale scrematura al fine di ridurre il suo tenore di materie grasse allo 0,10 % al massimo.

    b) 'Caseina greggia': prodotto non solubile in acqua, ottenuto a partire da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

    c) 'Caseine': prodotto lavato e essiccato, non solubile in acqua, ottenuto a partire da caseina greggia o da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione.

    d) 'Caseinati': prodotti ottenuti per essiccamento di caseina o di caseina greggia trattate con neutralizzanti."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

    (3) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

    (4) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.

    (5) GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.

    (6) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

    (7) GU L 304 del 27.11.1999, pag. 13.

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