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Document 31999R2654
Commission Regulation (EC) No 2654/1999 of 16 December 1999 amending Regulation (EEC) No 2921/90 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
Regolamento (CE) n. 2654/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
Regolamento (CE) n. 2654/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
GU L 325 del 17.12.1999, p. 10–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31990R2921 | modifica | articolo 1.2 | 01/01/2000 | |
Modifies | 31990R2921 | aggiunta | articolo 1.4 | 01/01/2000 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31999R2654R(01) |
Regolamento (CE) n. 2654/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 17/12/1999 pag. 0010 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2654/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 sostituisce, con effetto dal 1o gennaio 2000, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(3), e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90(5). Onde tener conto del nuovo regime, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2501/1999(7). In tale prospettiva, occorre completare il regolamento stabilendo le definizioni dei prodotti interessati da tale regime e precisare l'organismo al quale i richiedenti devono presentare le domande di aiuto. Dette disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2000; (2) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90 è modificato nel seguente modo: 1) al paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: "2. L'aiuto è versato sulla base di una domanda scritta presentata dal produttore di caseina o di caseinati all'organismo competente dello Stato membro in cui sono stati fabbricati la caseina e i caseinati. Nella domanda vengono indicati:"; 2) è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) 'Latte scremato': prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, senza alcuna aggiunta e che ha subito soltanto una parziale scrematura al fine di ridurre il suo tenore di materie grasse allo 0,10 % al massimo. b) 'Caseina greggia': prodotto non solubile in acqua, ottenuto a partire da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione. c) 'Caseine': prodotto lavato e essiccato, non solubile in acqua, ottenuto a partire da caseina greggia o da latte scremato tramite precipitazione per acidificazione microbica o tramite acidi, caglio o altri enzimi coagulanti del latte, fatta salva un'eventuale preventiva applicazione di scambi ionici e di procedimenti di concentrazione. d) 'Caseinati': prodotti ottenuti per essiccamento di caseina o di caseina greggia trattate con neutralizzanti." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (3) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21. (4) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6. (5) GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8. (6) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. (7) GU L 304 del 27.11.1999, pag. 13.