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Document 31999R2608

    Regolamento (CE) n. 2608/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999

    GU L 316 del 10.12.1999, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2608/oj

    31999R2608

    Regolamento (CE) n. 2608/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0038 - 0038


    REGOLAMENTO (CE) N. 2608/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 1999

    che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98(4), e in particolare l'articolo 4,

    (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999(6);

    (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

    (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

    (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 30,99 EUR/t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

    (5) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

    (6) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

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