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Document 31999R2561

Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli

GU L 310 del 4.12.1999, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. impl. da 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2561/oj

31999R2561

Regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 04/12/1999 pag. 0007 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2561/1999 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1999

che stabilisce la norma di commercializzazione per i piselli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/99(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) i piselli figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali devono essere adottate norme di qualità. Il regolamento n. 58 della Commissione(3) relativo alla determinazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti dell'allegato I B del regolamento n. 23, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97(4), è stato oggetto di una serie di modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

(2) occorre pertanto riformulare le norme in questione ed abolire l'allegato I 3 del regolamento n. 58. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i piselli dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

(3) tali norme sono intese ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo alla redditività della produzione;

(4) le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono causare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione per i piselli del codice NC 0708 10 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidezza nonché lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

L'allegato I 3 del regolamento n. 58 della Commissione è abolito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 56 del 7.7.1962, pag. 1606/62.

(4) GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

ALLEGATO

NORMA DI QUALITÀ PER I PISELLI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai piselli da sgranare delle varietà (cultivar) derivanti dal Pisum Sativum L., ai piselli con baccelli eduli o taccole (piselli mangiatutto) derivanti dal Pisum Sativum L. var. macrocarpon e ai piselli dolci derivanti dal Pisum sativum L. var. saccharatum destinati ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dei piselli destinati alla trasformazione industriale.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i piselli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tollerante ammesse,

i) i baccelli devono essere:

- interi;

- sani (sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo);

- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili (incluse parti dei fiori);

- nei piselli mangiatutto, privi di filamenti duri o di membrane;

- praticamente esenti da parassiti;

- praticamente esenti da danni provocati da parassiti;

- privi di umidità esterna anormale;

- privi di odore e/o sapore estranei;

ii) i semi devono essere:

- freschi;

- sani, cioè esenti da danni provocati da parassiti o da malattie;

- sviluppati normalmente.

Lo sviluppo e lo stato dei piselli devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;

- arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I piselli sono classificati nelle due categorie seguenti.

i) Categoria I

I piselli di questa categoria devono essere di buona qualità.

I baccelli:

- devono presentare forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà;

- devono essere muniti del peduncolo;

- devono essere esenti da danni causati dalla grandine;

- devono essere freschi e turgidi;

- non devono presentare alcuna alterazione dovuta a riscaldamento.

Nei piselli mangiatutto, i baccelli possono presentare:

- lievissimi difetti della buccia, lesioni e ammaccature;

- lievissimi difetti di forma;

- lievissimi difetti di colorazione.

Nei piselli da sgranare,

i baccelli:

- devono essere ben pieni e contenere almeno cinque semi;

i semi:

- devono essere ben formati;

- devono essere teneri;

- devono essere succosi e sufficientemente consistenti, in modo che, premuti tra due dita, si schiaccino senza dividersi;

- devono aver raggiunto almeno la metà dello sviluppo completo, senza tuttavia aver completato lo sviluppo stesso;

- devono presentare la colorazione tipica della varietà;

- non devono essere farinosi;

- devono essere privi di alterazioni.

Nei piselli mangiatutto i semi, se presenti, devono essere piccoli e poco sviluppati.

ii) Categoria II

Questa categoria comprende i piselli che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I piselli da sgranare possono avere un grado di maturazione superiore a quello previsto per la categoria I.

I piselli possono presentare i seguenti lievi difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto.

Nei piselli mangiatutto, i baccelli possono presentare:

- lievi difetti della buccia, lesioni e ammaccature;

- lievi difetti di forma, inclusi quelli dovuti alla formazione dei semi;

- lievi difetti di colorazione;

- lievi lesioni non evolutive della buccia dovute a parassiti;

- un minor grado di freschezza; sono tuttavia esclusi quelli avvizziti e privi di colorazione.

Nei piselli da sgranare, i baccelli possono presentare:

- lievi difetti di colorazione;

- lievi lesioni superficiali, non evolutive e che non rischino di intaccare i semi;

- un minor grado di freschezza; sono tuttavia esclusi quelli avvizziti.

I baccelli devono contenere almeno tre semi.

I semi possono essere:

- di formazione meno perfetta;

- leggermente meno colorati;

- leggermente più duri;

- leggermente danneggiati.

Sono esclusi i semi troppo maturi.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro dei piselli non è obbligatorio.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tollerante di qualità.

i) Categoria I

Il 10 % in peso di piselli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria II

Il 10 % in peso di piselli non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti affetti da marciume, malattie evolutive o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

II contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto piselli della stessa origine, varietà e qualità.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I piselli devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

- Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un simbolo di identificazione, la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto a tale simbolo.

B. Natura del prodotto

- "Piselli da sgranare", "Taccole", "Piselli dolci" o "Piselli mangiatutto" se il contenuto non è visibile dall'esterno.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

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