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Document 31999R1617

    Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 192 del 24.7.1999, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 23/08/2020; abrogato da 32020R1148

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1617/oj

    31999R1617

    Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0009 - 0010


    REGOLAMENTO (CE) N. 1617/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1999

    recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(1), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

    consultata la Banca centrale europea(2),

    (1) considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95 ogni Stato membro è tenuto ad elaborare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997;

    (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98(4), definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali; che il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio(5), che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, definisce il campo d'applicazione dell'IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari; che le assicurazioni rientrano nel campo d'applicazione dell'IPCA;

    (3) considerando che vi è un notevole margine per differenze procedurali nel trattamento delle assicurazioni nell'IPCA; che si rivela necessaria una metodologia armonizzata per le assicurazioni al fine di garantire che gli IPCA che ne deriveranno soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95; che non è possibile, in pratica, osservare su base mensile il compenso del servizio per una determinata polizza assicurativa;

    (4) considerando che il trattamento di assicurazione proposto è compatibile con le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995(6);

    (5) considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico (CPS),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Obiettivo del presente regolamento è stabilire norme minime per il trattamento delle assicurazioni(7) negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) al fine di garantire che siano attendibili e pertinenti e che soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    1) "premi lordi di assicurazione": l'importo versato dall'assicurato per una polizza specifica al fine di ottenere una copertura assicurativa;

    2) "indennizzi": l'importo versato dall'impresa di assicurazione all'assicurato e ad altri beneficiari a titolo di liquidazione dei danni subiti da persone o cose;

    3) "premi supplementari": il reddito ricavato dalle imprese di assicurazione dall'investimento delle riserve tecniche comprendenti le riserve premi, le riserve sinistri e le riserve per rischi in corso;

    4) "riserve matematiche": accantonamenti dell'impresa di assicurazione alle riserve tecniche per rischi in corso;

    5) "compenso del servizio": la somma dei premi lordi e dei premi supplementari diminuita degli indennizzi e delle variazioni delle riserve matematiche.

    Articolo 3

    Trattamento delle ponderazioni relative alle assicurazioni

    1. Le ponderazioni per le assicurazioni rappresentano una stima della spesa aggregata delle famiglie per il compenso del servizio di assicurazione considerata dall'IPCA, espressa come percentuale della spesa complessiva per tutti i beni e i servizi contemplati. Le ponderazioni riflettono la media della spesa aggregata nel corso di tre anni.

    2. Le spese finanziate con gli indennizzi di assicurazione vengono considerate come sostenute dall'assicurato o da altri beneficiari e non dall'impresa di assicurazione. Le ponderazioni dei sottoindici dell'IPCA includono tale spesa laddove sia sostenuta dalle famiglie o per loro conto.

    Articolo 4

    Trattamento dei prezzi assicurativi

    1. I prezzi utilizzati nell'IPCA per l'elaborazione degli indici dei prezzi delle assicurazioni sono i premi lordi di assicurazione.

    2. Il premio lordo viene considerato come il premio complessivo da pagare per la polizza. Esso non viene adeguato anche se il premio o il valore della polizza sono indicizzati.

    3. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, per ogni polizza assicurativa del campione mirato le specifiche che determinano il prezzo rimangono costanti. Quando intervengono cambiamenti di tali specifiche, i prezzi vengono considerati in base alle norme che si applicano all'adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96.

    Articolo 5

    Comparabilità

    Gli IPCA costruiti secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento o secondo altre procedure che abbiano come risultato un indice non sistematicamente diverso di oltre un decimo di punto percentuale, sulla media di un anno nei confronti dell'anno precedente rispetto ad un indice elaborato seguendo queste procedure, saranno ritenuti comparabili.

    Articolo 6

    Controllo di qualità

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure messe a punto per il trattamento delle assicurazioni qualora tali procedure differiscano da quelle specificate agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, prima che le procedure vengano utilizzate.

    Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, le informazioni sulle procedure utilizzate per soddisfare il requisito di norme minime stabilito nel presente regolamento.

    Articolo 7

    Abrogazione

    La nota 1 del gruppo 12.4A Assicurazione (S) dell'allegato II al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione(8) viene soppressa.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Yves-Thibault DE SILGUY

    Membro della Commissione

    (1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

    (2) Parere reso il 23 giugno 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

    (4) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

    (5) GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12.

    (6) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (GU L 310 del 30.11.1996).

    (7) Secondo la definizione enunciata nel regolamento (CE) n. 1687/98.

    (8) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

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