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Document 31999R0733

    Regolamento (CE) n. 733/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 2557/94

    GU L 94 del 9.4.1999, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/733/oj

    31999R0733

    Regolamento (CE) n. 733/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 2557/94

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1999 pag. 0001 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 733/1999 DEL CONSIGLIO

    del 30 marzo 1999

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 2557/94

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    1. Inchieste precedenti

    (1) Le importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia sono state oggetto di diverse inchieste antidumping.

    (2) Nel gennaio 1988, in seguito ad una denuncia presentata dalla "Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie", è stata aperta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica(2) (in seguito "la prima inchiesta"). Con il regolamento (CEE) n. 2808/89 del Consiglio(3) sono stati imposti dazi definitivi del 21,8 % e del 22 % rispettivamente per la Repubblica popolare cinese e per l'Unione Sovietica.

    (3) Extramet, un importatore che aveva collaborato all'inchiesta, ha adito la Corte di giustizia la quale, avendo concluso che il pregiudizio non era stato sufficientemente esaminato, nel giugno 1992(4) ha annullato il regolamento (CEE) n. 2808/89. Dopo la sentenza la Commissione ha pubblicato un avviso(5) con il quale informava le parti del rimborso dei dazi antidumping riscossi.

    (4) Successivamente la Commissione sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6), ha annunciato alle parti la ripresa dell'inchiesta (in seguito "la seconda inchiesta").

    (5) Avendo la Corte annullato ex tunc il regolamento (CEE) n. 2808/89 che aveva concluso la prima inchiesta, l'inchiesta della Commissione rimaneva aperta. Tuttavia, perché la Commissione potesse concludere l'inchiesta sulla base delle informazioni più aggiornate, sono stati raccolti nuovi dati riguardo al dumping e al conseguente pregiudizio. Un questionario supplementare è stato inviato dalla Commissione alle parti notoriamente interessate.

    2. Misure in vigore

    (6) In seguito alla ripresa dell'inchiesta il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2557/94(7) ha istituito dazi definitivi al livello fissato in via provvisoria con il regolamento (CE) n. 892/94 della Commissione(8), ossia 2074 ECU/t per le importazioni di calcio metallico originario della Cina e 2120 ECU/t per le importazioni di calcio metallico originario della Russia. I dazi sono stati istituiti per entrambi i paesi al livello di eliminazione del pregiudizio in quanto inferiore ai rispettivi margini di dumping.

    (7) Nel gennaio 1995 l'Industrie des Poudres Sphériques (in seguito "IPS"), già Extramet, l'importatore di calcio metallico, ha proposto al Tribunale di primo grado un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento (CE) n. 2557/94 del Consiglio. Il 15 ottobre 1998 il Tribunale ha respinto il ricorso dell'IPS. Esso ha accertato che la Commissione aveva correttamente concluso che il prodotto importato dalla Russia e dalla Cina era simile a quello prodotto nella Comunità. Inoltre, il Tribunale ha accertato che il produttore comunitario non aveva rifiutato di vendere il suo prodotto all'IPS e che altre fonti di approvvigionamento erano disponibili negli Stati Uniti e in Canada(9).

    3. Motivazione del riesame intermedio

    (8) All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 2557/94 il Consiglio ha considerato opportuno che la Commissione effettuasse un riesame del regolamento sei mesi dopo la sua entrata in vigore se le condizioni della concorrenza nel settore in questione lo avessero richiesto o, altrimenti, dopo un anno. La clausola relativa al riesame era introdotta in considerazione delle specifiche circostanze del mercato del calcio metallico, in particolare il fatto che nella Comunità vi era un solo produttore di tale prodotto e che a livello mondiale il numero dei produttori di calcio metallico era alquanto ristretto. Pertanto il Consiglio ha ritenuto opportuno che si esaminasse l'effetto delle misure in relazione all'evoluzione generale della situazione del mercato di questo particolare prodotto.

    (9) Quindi, previa consultazione, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame(10) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato "regolamento di base"). Durante l'inchiesta l'IPS ha sostenuto che i prezzi vigenti sul mercato interno nel paese di riferimento, gli Stati Uniti, erano considerevolmente diminuiti. Poiché tali prezzi erano stati usati per stabilire il valore normale(11) nell'inchiesta che aveva preceduto l'adozione del regolamento (CE) n. 2557/94, la Commissione ha chiesto a tutte le parti di presentare osservazioni. Tuttavia, essendo stato deciso nel regolamento (CE) n. 2557/94 che il riesame avrebbe riguardato soltanto il pregiudizio e l'interesse della Comunità e non il dumping, l'IPS doveva fornire sufficienti elementi di prova secondo i criteri dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base perché il riesame potesse essere esteso al dumping. L'IPS ha fornito dati di ricerche di mercato indicanti che il prezzo del calcio metallico in libera pratica nel mercato degli Stati Uniti era diminuito. La società però, nonostante una richiesta scritta della Commissione, non ha presentato alcun calcolo comprovante che un confronto tra i dati delle ricerche di mercato, su cui essa si basava, e gli effettivi prezzi all'esportazione cinesi o russi portasse alla riduzione o alla eliminazione dei margini di dumping stabiliti nel 1994, pari a 2202 ECU/t per il prodotto cinese e 2502 ECU/t per il prodotto russo, in entrambi i casi franco frontiera comunitaria. Si è pertanto concluso che l'IPS non ha fornito elementi di prova sufficienti a giustificare un'inchiesta di riesame del dumping.

    (10) Di conseguenza, in assenza di elementi atti a giustificare un'inchiesta di riesame del dumping, il presente riesame è stato limitato agli aspetti relativi al pregiudizio.

    4. Inchiesta di riesame

    (11) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame tutte le parti notoriamente interessate e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura.

    (12) Un importatore e un'organizzazione che rappresenta gli esportatori hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni e ottenuto un'audizione.

    (13) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da un produttore comunitario e da un importatore.

    (14) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del pregiudizio e ha svolto inchieste presso la sede delle seguenti società:

    a) Produttore comunitario

    - PEM Electrometallurgie SA, Parigi (Francia)

    b) Importatore

    - Industrie des Poudres Sphériques SA, Annemasse (Francia).

    (15) L'inchiesta relativa al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1995 (in seguito "periodo in esame").

    (16) L'inchiesta non ha potuto essere ultimata entro il normale termine previsto nel regolamento di base per vari motivi. In primo luogo, a seguito di una denuncia presentata dall'IPS nel luglio 1994 in ordine ad una presunta violazione dell'articolo 86 del trattato da parte del produttore comunitario, era stata iniziata un'inchiesta ai sensi del regolamento n. 17; si è quindi ritenuto opportuno aspettare che fossero noti i risultati dell'inchiesta in materia di concorrenza, presumendo che tale inchiesta avrebbe chiarito le asserzioni dell'IPS circa la causa del pregiudizio. Nel novembre 1996 la Commissione ha comunicato all'IPS la sua decisione di respingere la denuncia in quanto infondata. In secondo luogo, la Commissione ha ancora dovuto esaminare le osservazioni presentate durante la prima metà del 1997 dall'IPS e dal produttore comunitario in ordine alla questione di un riesame del dumping. Poiché, come esposto nel precedente punto 9, l'IPS infine non ha presentato sufficienti elementi di prova in merito ad un cambiamento del margine di dumping durante il periodo d'inchiesta proposto (1o ottobre 1994-30 settembre 1995), nell'ottobre 1997 la Commissione ha comunicato le sue risultanze e nel dicembre 1997 ha sentito le parti che ne avevano fatto richiesta. In tale contesto le parti hanno formulato varie osservazioni critiche sulle cifre usate dalla Commissione, la quale ha quindi riesaminato tutti i dati che aveva utilizzato. In terzo luogo, come esposto al punto 54, la Commissione ha intrapreso una lunga negoziazione con gli esportatori russi riguardo agli impegni.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (17) Il prodotto in esame è il calcio metallico. Esso viene ottenuto con due processi:

    - il primo processo, ossia la riduzione della calce mediante alluminio, è impiegato dal produttore comunitario e dai produttori degli Stati Uniti e del Canada;

    - il secondo processo, ossia l'elettrolisi ignea del calcio seguita da distillazione, è impiegato dai produttori di Russia e Cina.

    Il prodotto si presenta sotto varie forme e misure quali corone, pezzi, ritagli, trucioli e granuli (o granulati) e con diversi gradi di purezza (comunque superiore al 96 %, indipendentemente dal processo di lavorazione). I prezzi dei prodotti variano in base alle diverse dimensioni dei pezzi e specialmente in base alla purezza. A seconda del grado di purezza e del tenore di alluminio e magnesio il calcio metallico si divide in tre categorie, ossia calcio "R" (tipo standard a titolo 97 %), calcio "N" e calcio "NN" (tipo nucleare di purezza superiore).

    (18) Nella Comunità il calcio metallico è utilizzato principalmente in due settori:

    - le industrie del piombo e delle ferroleghe, che utilizzano pezzi e trucioli;

    - l'industria siderurgica, che utilizza granuli ottenuti mediante polverizzazione meccanica di pezzi, ritagli e trucioli o granulati ottenuti per rifusione e atomizzazione.

    2. Prodotto simile

    (19) L'IPS ha affermato che il calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese non è identico al calcio metallico prodotto nella Comunità. Dall'inchiesta è risultato che i due processi produttivi suindicati comportano una lieve differenza nella composizione del prodotto. Il calcio metallico standard fabbricato dal produttore comunitario è puro al 97 % mentre il calcio metallico fabbricato dai produttori di Russia e Cina ha una purezza compresa tra il 98,5 % e il 99,7 %. L'unica conseguenza di questa diversità è il fatto che nel processo impiegato dall'IPS per la produzione di granulati vi è un livello di residuo più elevato quando viene utilizzato il calcio metallico dell'industria comunitaria. Questo fatto tuttavia non pregiudica l'intercambiabilità del prodotto. Inoltre, il produttore comunitario produce anche un altro tipo di calcio metallico con un livello di ossigeno inferiore e una purezza del 98,5 % che è identico al calcio metallico fornito dai produttori di Russia e Cina. Queste risultanze sono state confermate da uno studio effettuato da un laboratorio indipendente nel quadro dell'inchiesta in materia di concorrenza sopra citata. L'IPS ha riconosciuto che la qualità superiore (purezza del 98,5 %), specialmente prodotta dall'industria comunitaria su sua richiesta, era accettabile per le sue esigenze, ma ha dichiarato che non intendeva pagare un importo aggiuntivo rispetto al prezzo del calcio metallico standard dell'industria comunitaria (purezza del 97 %).

    (20) Si conclude pertanto che il prodotto in esame, ossia quello esportato dalla Cina e dalla Russia verso la Comunità, è praticamente identico al prodotto fabbricato nella Comunità e intercambiabile con esso e costituisce quindi un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base; si ricorda inoltre che secondo le conclusioni del regolamento (CE) n. 2557/94 esso è anche un prodotto simile a quello fabbricato negli Stati Uniti, il paese di riferimento usato per la determinazione del dumping.

    C. PREGIUDIZIO

    1. Osservazioni preliminari

    (21) Nella presente inchiesta, per stabilire il pregiudizio la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo dal 1o gennaio 1992 al 30 settembre 1995 (periodo in esame); per calcolare le differenze di prezzo tra i prezzi all'esportazione e i prezzi e i costi dell'industria comunitaria (rispettivamente sottoquotazione e vendita sottocosto) è stato usato il periodo dal 1o ottobre 1994 al 30 settembre 1995 (in seguito "periodo di riferimento").

    L'ambito geografico dell'inchiesta per il periodo in esame era la Comunità quale composta al momento dell'apertura del riesame intermedio, ossia la Comunità di 15 Stati membri. La determinazione del pregiudizio è stata basata sui pertinenti fattori a norma dell'articolo 3 del regolamento di base.

    2. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in dumping

    (22) Si è ritenuto che gli effetti delle importazioni di calcio metallico di origine cinese e russa dovessero essere esaminati cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Infatti, i margini di dumping stabiliti nel regolamento (CE) n. 2557/94 in relazione alle importazioni dai due paesi interessati superano in ciascun caso il 2 % e i volumi dei prodotti importati dalle due fonti non sono trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base in quanto rappresentano in ciascun caso una quota di mercato superiore all'1 % del mercato comunitario.

    (23) Inoltre, una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile. Infatti, tutti questi prodotti sono intercambiabili, sono venduti o messi in vendita negli stessi mercati geografici e hanno canali di distribuzione comuni o analoghi.

    3. Quantità e quota di mercato cumulative delle importazioni in dumping

    (24) La quantità cumulativa del prodotto in questione importata dalla Russia e dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità è aumentata da 612 t nel 1992 a 1007 t nel periodo di riferimento. Tuttavia, a causa dell'incremento del consumo complessivo, la quota di mercato delle importazioni totali è diminuita dal 51,8 % nel 1992 al 40,2 % nel periodo di riferimento. Le cifre citate sono il risultato di una verifica effettuata specificamente, in quanto dopo la notifica delle risultanze le parti avevano affermato che il volume delle importazioni in libera pratica originariamente usato dalla Commissione era troppo elevato. La Commissione ha nuovamente verificato tutti i dati disponibili relativi alle importazioni nonché le risposte al questionario e ha riscontrato che tale affermazione era in parte giustificata. Le cifre sono state conseguentemente corrette. Inoltre, come esposto al punto 28, la Commissione per stabilire le quote di mercato comunitario delle importazioni russe e cinesi ha incluso le operazioni di importazione in regime di perfezionamento attivo.

    Occorre notare che la quota di mercato delle importazioni russe e cinesi rilevata nella seconda inchiesta era pari al 52,8 % per il 1992. La lieve differenza rispetto al suindicato 51,8 % usato nel regolamento (CE) n. 892/94 è dovuta al fatto che nella seconda inchiesta ancora non erano disponibili i dati completi relativi al 1992.

    4. Prezzi del prodotto oggetto di dumping

    (25) Nel confrontare i prezzi dell'industria comunitaria con quelli delle importazioni la Commissione ha usato i prezzi medi, sulla base delle vendite al primo importatore indipendente per le importazioni e ai primi acquirenti indipendenti per il produttore comunitario. I confronti sono stati effettuati a stadi commerciali notoriamente comparabili a quelli delle importazioni cinesi e russe.

    (26) La Commissione ha stabilito che durante il periodo di riferimento i prezzi delle importazioni cinesi e russe erano tuttora inferiori ai prezzi del produttore comunitario, in ragione del 52,2 % in media per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e del 52,5 % per le importazioni originarie della Russia.

    5. Consumo comunitario

    (27) Per calcolare il consumo comunitario apparente di calcio metallico si sono sommate le vendite dell'industria comunitaria nella Comunità, determinate in base ai dati forniti dal produttore comunitario sottoposti a verifica, e le importazioni totali nella Comunità pubblicate da Eurostat. Dopo l'inchiesta, la Commissione ha comunicato alle parti le cifre relative al consumo comunitario. Le cifre sono state contestate, specialmente per quanto riguarda i volumi d'importazione, e la Commissione le ha attentamente riesaminate. In base ai dati particolareggiati rilevati durante la verifica riguardo alle vendite nella Comunità e alle importazioni totali è risultato che il mercato comunitario del calcio metallico è aumentato da 1182 t circa nel 1992 a 2502 t circa nel periodo di riferimento, con un incremento complessivo del 112 % circa.

    (28) Una parte ha contestato l'inclusione delle importazioni in regime di perfezionamento attivo sostenendo che soltanto le importazioni immesse in libera pratica nella Comunità possono arrecare pregiudizio all'industria comunitaria. Si ritiene tuttavia che le operazioni che possono arrecare pregiudizio a un'industria comunitaria, come le importazioni in dumping, comprendano le importazioni in regime di perfezionamento attivo in quanto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base, un prodotto è considerato oggetto di dumping "quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità" - in contrapposizione alla sua immissione in libera pratica - è inferiore al suo valore normale. Inoltre, le vendite del prodotto a società operanti in regime di perfezionamento attivo possono effettivamente contribuire al pregiudizio arrecato al produttore comunitario in quanto riducono gli sbocchi che sarebbero altrimenti disponibili per la sua produzione.

    Pertanto, conformemente alla prassi consueta, il Consiglio ha concluso che in sede di valutazione del pregiudizio l'inclusione delle operazioni d'esportazione relative al perfezionamento attivo era giustificata.

    6. Situazione dell'industria comunitaria

    Produzione, capacità e coefficiente di utilizzazione degli impianti

    (29) Durante il periodo in esame la produzione del produttore comunitario è aumentata del 67 %.

    (30) A partire dal 1994 il produttore comunitario ha investito in nuove fornaci, con un conseguente incremento della sua capacità di produzione, che nel periodo in esame è aumentata del 24 %.

    (31) Durante lo stesso periodo l'industria comunitaria ha registrato un aumento dell'utilizzazione degli impianti del 30 %.

    Vendite nella Comunità

    (32) Nel periodo in esame l'industria comunitaria ha quasi triplicato le sue vendite.

    (33) L'aumento della produzione e delle vendite tra il 1993 e la fine del periodo di riferimento era dovuto alla temporanea esistenza di un nuovo mercato rappresentato da un utilizzatore operante nel settore del filo animato. Nel 1994 questo nuovo utilizzatore ha acquistato il 32 % circa della produzione totale del produttore comunitario. Quest'ultimo ha fornito prove del fatto che a partire dall'ultimo trimestre del 1995 il nuovo consumatore in questione ha smesso di utilizzare calcio metallico per la produzione di filo animato nei suoi tre stabilimenti. L'lPS ha sostenuto che non era a conoscenza di un operatore così importante; tuttavia, gli elementi di prova presentati durante la verifica dall'industria comunitaria hanno dimostrato che l'utilizzatore in questione esisteva e che tutte le spedizioni di calcio metallico destinate allo stesso sono definitivamente cessate nell'ultimo trimestre del 1995 in seguito ad un cambiamento della sua politica commerciale.

    Quota di mercato dell'industria comunitaria

    (34) Tra il 1992 e il periodo di riferimento la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata dal 36,5 % nel 1992 al 46 % nel periodo di riferimento. Occorre notare che nella seconda inchiesta la quota di mercato per il 1992 era stata stabilita al 31,7 %(12). Si trattava tuttavia di una cifra stabilita mediante estrapolazione delle risultanze riguardanti i 16 mesi oggetto della seconda inchiesta (1o luglio 1991-31 ottobre 1992) all'anno di calendario 1992. Nella presente inchiesta le quote di mercato sono state determinate sulla base dei dati verificati relativi al 1992 che non erano disponibili all'epoca dell'inchiesta iniziale. Inoltre, come indicato nel punto 28, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire le quote di mercato sulla base delle importazioni totali. Le quote di mercato sono state ricalcolate per determinarne l'andamento nel periodo in esame, in base alla stessa metodologia.

    Scorte

    (35) Nel periodo di riferimento le scorte si sono ridotte del 40 %. Tuttavia, tra il 1994 e la fine del periodo di riferimento, la verifica ha rilevato un repentino incremento delle scorte del 40 %.

    Redditività

    (36) In seguito all'imposizione dei dazi antidumping nel 1994, la situazione del produttore comunitario è migliorata, anche se non in misura tale da consentirgli di realizzare profitti. Dopo un aumento delle perdite dal 1992 al 1993, la situazione ha registrato un miglioramento nel periodo di riferimento. Tuttavia, nonostante questo miglioramento in termini di redditività, il produttore comunitario non riusciva ancora a raggiungere un livello di equilibrio.

    7. Condizioni di concorrenza

    (37) Occorre ricordare che nella causa C-385/89, Extramet contro Consiglio, la Corte di giustizia ha dichiarato che, nel determinare il pregiudizio, le istituzioni non avevano seguito la procedura appropriata, in particolare per quanto riguarda l'esame della possibilità che l'industria comunitaria si fosse o meno autoinflitta il pregiudizio non rifornendo un importante utilizzatore comunitario del prodotto, ossia l'IPS.

    (38) Nel marzo 1992 il produttore comunitario è stato condannato in Francia dal Conseil de la concurrence per pratiche volte a ostacolare l'insediamento di un concorrente in un mercato a valle effettivamente rifiutando di rifornire l'IPS (già Extramet) nel 1984. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Parigi, la quale tuttavia ha anche dichiarato che nessuna pratica concorrenziale illecita poteva essere attribuita al produttore comunitario dopo il 1984.

    (39) Il 20 luglio 1994 l'importatore (IPS) ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi del regolamento n. 17 relativa ad un presunto abuso di posizione dominante da parte del produttore comunitario in violazione dell'articolo 86 del trattato. Sono stati addotti tre argomenti principali. In primo luogo, il produttore comunitario avrebbe approfittato dei procedimenti antidumping per ottenere informazioni sui costi e sulla situazione generale dei suoi concorrenti sul mercato. Secondo l'IPS il produttore comunitario avrebbe anche fuorviato la Commissione in ordine al pregiudizio nella Comunità. In secondo luogo, il produttore comunitario avrebbe rifiutato di vendere calcio metallico ai suoi concorrenti. In terzo luogo, lo stesso produttore avrebbe mantenuto una politica di fissazione dei prezzi predatoria e abusiva.

    Nel novembre 1996 la Commissione, svolta un'inchiesta, ha definitivamente respinto la denuncia presentata dall'IPS, concludendo che, in base a quanto accertato, non si potevano attribuire pratiche anticoncorrenziali al produttore comunitario(13).

    (40) Nella medesima inchiesta in materia di concorrenza la Commissione ha anche esaminato l'affermazione dell'IPS secondo la quale il produttore comunitario avrebbe approfittato della procedura antidumping per migliorare la propria posizione sul mercato comunitario del calcio metallico privando il suo concorrente delle forniture di materia prima. Si è concluso che le cose non stavano così, in quanto, anche se una società si trova in posizione dominante, tale circostanza non la priva del diritto ad una legittima protezione contro la concorrenza sleale dei produttori di paesi terzi e, comunque, alla società in questione non potevano essere attribuite pratiche anticoncorrenziali.

    8. Andamento del mercato

    (41) L'inchiesta di riesame è stata aperta principalmente per esaminare l'impatto delle misure in rapporto all'evoluzione generale della situazione del mercato del prodotto in esame. Dall'inchiesta è emerso che il mercato comunitario del calcio metallico è diventato più competitivo dopo l'imposizione dei dazi antidumping. Questa conclusione è basata sulle seguenti risultanze.

    (42) In primo luogo, i produttori e/o esportatori di Cina e Russia hanno mantenuto una quota di mercato significativa.

    (43) In secondo luogo, la Commissione ha accertato che dopo l'imposizione dei dazi il produttore comunitario, pur rafforzando la sua posizione sul mercato (dal 36,5 % nel 1992 al 46 % nel periodo di riferimento), non ha raggiunto la quota di mercato che deteneva prima dell'inizio delle importazioni in dumping da Russia e Cina.

    (44) In terzo luogo, dall'imposizione dei dazi antidumping nel 1994, il mercato del calcio metallico è stato caratterizzato da una più forte presenza di altri fornitori, in particolare statunitensi, e da una relativa stabilità delle importazioni dal Canada.

    (45) Pertanto, l'affermazione dell'IPS secondo la quale l'imposizione dei dazi antidumping avrebbe fortemente limitato la fornitura di calcio metallico eccettuato quello prodotto nella Comunità non è fondata.

    (46) Una parte ha sostenuto che le importazioni dagli Stati Uniti consistevano in filo animato contenente calcio metallico, classificato alla stessa voce tariffaria del calcio metallico. Tuttavia, non sono state fornite prove a sostegno di tale affermazione e una verifica della stessa non ha mostrato che le importazioni di calcio metallico dagli Stati Uniti fossero effettivamente importazioni di filo animato.

    (47) Durante il procedimento è stato affermato che le importazioni di calcio metallico dagli Stati Uniti erano in realtà originarie di Russia e Cina e che vi era quindi elusione del dazio antidumping. Tuttavia, non sono state fornite prove a sostegno di tale affermazione.

    9. Conclusioni

    (48) In seguito all'imposizione dei dazi antidumping definitivi nel 1994 e delle vendite eccezionali nel periodo 1993-1995 (cfr. punto 33), l'andamento dell'attività dell'industria comunitaria ha registrato qualche miglioramento, ad esempio a livello di vendite e quota di mercato. Tuttavia, nonostante tale evoluzione, si ritiene che l'industria comunitaria stia tuttora subendo un grave pregiudizio, costituito in particolare dal perdurare della pressione sui prezzi e delle perdite.

    (49) Inoltre, è stato accertato che l'imposizione dei dazi antidumping nel 1994 non ha avuto effetti negativi sull'evoluzione del mercato comunitario del calcio metallico, in particolare in termini di operatori attivamente concorrenti su tale mercato e di fonti alternative di approvvigionamento, e che nel contempo le misure antidumping non hanno conferito al produttore comunitario una posizione di vantaggio sul mercato. Il Consiglio ritiene particolarmente importante questa risultanza in quanto mostra che esistono fonti alternative di approvvigionamento.

    D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

    1. Altri fattori

    (50) I servizi della Commissione hanno esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non fosse causato da fattori diversi dalle importazioni in dumping. In particolare, essi hanno esaminato l'andamento dei consumi nel mercato comunitario e l'andamento e l'effetto delle importazioni da altri paesi.

    (51) Il consumo comunitario di calcio metallico ha registrato una continua crescita, aumentando del 112 % tra il 1992 e la fine del periodo di riferimento. Il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può pertanto essere imputato ad un calo della domanda. Occorre sottolineare che le importazioni dai paesi terzi sono aumentate in misura considerevole. Quelle dagli Stati Uniti sono passate da 49 t a 270,8 t nel periodo di riferimento, mentre quelle originarie del Canada sono passate da 62 t nel 1992 a 74,1 t nel periodo di riferimento. Tuttavia, secondo Eurostat, queste importazioni sono state effettuate a prezzi più elevati di quelle in esame. La Commissione pertanto ha concluso che esse non erano una causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (52) L'IPS ha sostenuto che una consociata dell'industria comunitaria importava rilevanti quantità di calcio metallico dalla Russia e dalla Cina in regime di perfezionamento attivo e che pertanto qualunque pregiudizio era da ritenersi in parte autoinflitto. Questa affermazione non è stata avvalorata da nessuna prova. Durante l'inchiesta la Commissione ha accertato che l'attività produttiva e commerciale fondamentale del produttore comunitario nella Comunità era rimasta invariata. Inoltre, anche se una consociata di questo produttore avesse importato per attività di trasformazione alcuni quantitativi di calcio metallico russo e cinese in aggiunta a quelli consegnati dallo stesso produttore, si dovrebbe ritenere questo comportamento un normale comportamento commerciale volto a far fronte alle pratiche commerciali sleali degli esportatori di Russia e Cina sul mercato comunitario e a limitare in qualche misura il pregiudizio subito dalla società madre.

    2. Conclusione sulla causa del pregiudizio

    (53) Secondo quanto precede, i fattori diversi dalle importazioni in dumping non sono risultati avere un impatto sensibile sull'industria comunitaria. Inoltre, poiché il pregiudizio subito dall'industria comunitaria consiste principalmente in una continua pressione sui prezzi con conseguenti perdite, è evidente un nesso di causalità con le importazioni a basso prezzo effettuate in dumping a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. In assenza di misure il livello di sottoquotazione sarebbe significativo, il che consentirebbe ai produttori di Cina e Russia di aumentare le loro esportazioni verso la Comunità esercitando pertanto una pressione ai ribasso sui prezzi del produttore comunitario. Come indicato nel punto 26, la sottoquotazione praticata dagli esportatori di Cina e Russia rimane considerevole.

    E. IMPEGNO

    (54) Un esportatore russo ha offerto un impegno che prevedeva un prezzo minimo. Nel dicembre 1997 la Commissione ha avviato trattative con l'esportatore in questione. Tuttavia, nonostante lunghe trattative, il prezzo minimo proposto era inferiore del 30 % circa rispetto al prezzo indicativo necessario per consentire al produttore comunitario di realizzare un profitto adeguato. Pertanto, l'impegno offerto non è stato ritenuto accettabile.

    F. MISURE ANTIDUMPING

    (55) Stabilito che le importazioni in dumping in esame causano tuttora un grave pregiudizio all'industria comunitaria e che nell'interesse della Comunità è opportuno continuare a imporre misure, occorre modificare le misure proposte in modo da eliminare il pregiudizio arrecato da queste importazioni quale accertato nella presente inchiesta di riesame.

    (56) Per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio la Commissione, come nell'inchiesta precedente, ha confrontato i prezzi delle importazioni in dumping con i prezzi di vendita dell'industria comunitaria determinati in base al costo di produzione maggiorato di un adeguato margine di profitto.

    (57) Su tale base, la media ponderata dei prezzi all'esportazione per i tipi di prodotti usati nella determinazione della sottoquotazione, quale stabilita per il periodo dell'inchiesta, allo stadio cif frontiera comunitaria, adeguati in funzione del dazio doganale pagato, dei costi postimportazione e dei profitti, è stata confrontata con il costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato di un adeguato margine di profitto ritenuto il livello di profitto minimo necessario per assicurare la vitalità del settore in questione.

    (58) Dal confronto è risultato un margine di pregiudizio del 59,6 % per la Cina e del 59,5 % per la Russia. Queste cifre indicano una lieve diminuzione dell'importo del dazio, dovuta ad un adeguato abbassamento della soglia di pregiudizio in seguito al calo di alcuni costi di produzione dell'industria comunitaria. Sulla base del mutato livello di eliminazione del pregiudizio si considera appropriato un dazio di 1863 EUR/t per il calcio metallico russo e 1876 EUR/t per il calcio metallico cinese.

    (59) Tale livello del dazio è inferiore ai margini di dumping stabiliti nella seconda inchiesta e dovrebbe pertanto costituire l'importo del dazio definitivo da imporre.

    (60) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il presente riesame non ha effetti sulla regolare scadenza delle misure imposte nel 1994 in quanto è stato limitato ad un'inchiesta relativa al pregiudizio.

    (61) Il regolamento (CE) n. 2557/94 andrebbe quindi modificato per tener conto del mutato livello di eliminazione del pregiudizio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2557/94 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00, originario della Russia e della Repubblica popolare cinese.

    2. L'importo del dazio applicabile è di 1863 EUR/t per le importazioni originarie della Russia e di 1876 EUR/t per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

    3. Nei casi in cui il valore doganale sia ridotto ai sensi dell'articolo 145, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(14), l'importo del dazio specifico applicabile è ridotto proporzionalmente.

    4. Salvo che sia altrimenti specificato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K.-H. FUNKE

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag 18).

    (2) GU C 20 del 26.1.1988, pag. 3.

    (3) GU L 271 del 20.9.1989, pag. 1.

    (4) Causa C-358/89, Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee. Racc. 1992, pag. I-3813.

    (5) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 14.

    (6) GU C 298 del 14.11.1992, pag. 3.

    (7) GU L 270 del 21.10.1994, pag. 27.

    (8) GU L 104 del 23.4.1994, pag. 5.

    (9) Causa T-2/95, Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio delle Comunità europee. Racc. 1998, pag. II-000. L'IPS si è appellata contro la sentenza, ma l'appello non riguarda le conclusioni sostanziali della sentenza.

    (10) GU C 2 del 5.1.1996, pag. 2.

    (11) Cfr. punti 12-18 del regolamento (CE) n. 892/94 (GU L 104 del 23.4.1994, pag. 5) e punto 15 del regolamento (CE) n. 2557/94.

    (12) Cfr. punto 32 del regolamento (CE) n. 892/94.

    (13) Decisione del 7 novembre 1996. Il 13 gennaio 1997 l'IPS ha presentato domanda di annullamento della decisione (Causa T-5/97, ancora in corso).

    (14) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

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