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Document 31999R0265

    Regolamento (CE) n. 265/1999 della Commissione del 4 febbraio 1999 che fissa, per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance

    GU L 32 del 5.2.1999, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/265/oj

    31999R0265

    Regolamento (CE) n. 265/1999 della Commissione del 4 febbraio 1999 che fissa, per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1999 pag. 0005 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 265/1999 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1999 che fissa, per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per le arance

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/98 (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 dispone, all'articolo 14, paragrafo 1, che, per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati nell'ambito di contratti di trasformazione, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo dispone che l'ammontare dell'anticipo è pari al 70 % degli importi degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere diminuita;

    considerando che gli Stati membri, nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97, hanno comunicato i quantitativi contrattuali ripartiti per periodi di consegna delle arance per la campagna 1998/1999; che, in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con beneficio dell'aiuto nelle campagne 1996/1997 e 1997/1998, esiste un rischio di superamento del limite di trasformazione per tali prodotti; che occorre pertanto diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1998/1999;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1998/1999, l'importo dell'anticipo dell'aiuto previsto all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 48 % degli importi di aiuto fissati per le arance nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

    (2) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

    (3) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 29.

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