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Document 31999D0692

    1999/692/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1999, relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio

    GU L 273 del 23.10.1999, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2006; abrogato da 32006D0491

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/692/oj

    31999D0692

    1999/692/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 1999, relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 273 del 23/10/1999 pag. 0012 - 0013


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 20 ottobre 1999

    relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio

    (1999/692/CE, CECA, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom), n. 1238/1999(2), in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

    considerando quanto segue:

    (1) ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 2, primo comma del trattato CE, dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma del trattato CECA e dell'articolo 121, paragrafo 2, primo comma del trattato Euratom, modificati dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1o maggio 1999, il Segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un Segretario generale, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, (in seguito denominato "il segratario generale"), coadiuvato da un vicesegretario generale;

    (2) si deve adottare una nuova decisione relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale del Consiglio e abrogare le decisioni 63/2/Euratom e 63/9/CEE(3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale del Consiglio:

    a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale e il vicesegretario generale;

    b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione ai funzionari o agli agenti del grado 1 della categoria A degli articoli 1 e 13, dell'articolo 15 secondo comma e degli articoli 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90; il segretario generale è autorizzato a delegare il suo potere di presentare proposte al vicesegretario generale;

    c) dal segretario generale negli altri casi; il segretario generale è autorizzato a delegare i suoi poteri al vicesegretario generale.

    Il vicesegretario generale è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri che il segretario generale gli avesse delegato per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l'applicazione dello statuto ai funzionari delle categorie B, C e D. Tale delega non può tuttavia estendersi ai poteri che gli siano stati conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.

    Articolo 2

    Le decisioni 63/9/CEE e 63/2/Euratom sono abrogate.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. HALONEN

    (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (2) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.

    (3) Decisioni del Consiglio del 14 maggio 1962 relative alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale dei Consigli (GU 5 del 16.1.1963, pag. 33 e pag. 34).

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