Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0343

    1999/343/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 1999, recante modifica della decisione 97/468/CE, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina [notificata con il numero C(1999) 1373] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 131 del 27.5.1999, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrog. impl. da 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/343/oj

    31999D0343

    1999/343/CE: Decisione della Commissione, del 25 maggio 1999, recante modifica della decisione 97/468/CE, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina [notificata con il numero C(1999) 1373] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 131 del 27/05/1999 pag. 0070 - 0071


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 1999

    recante modifica della decisione 97/468/CE, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina

    [notificata con il numero C(1999) 1373]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/343/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    (1) considerando che la decisione 97/468/CE della Commissione(3) ha fissato elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di selvaggina;

    (2) considerando che la Tunisia ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni di selvaggina e per i quali le autorità responsabili certificano la conformità con le norme comunitarie;

    (3) considerando che è pertanto possibile stabilire per la Tunisia un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni di selvaggina;

    (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/468/CE.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 25 maggio 1999.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

    (3) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 30.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    "País: TÚNEZ/Land: TUNESIEN/Land: TUNESIEN/Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ/Country: TUNISIA/Pays: TUNISIE/Paese: TUNISIA/Land: TUNESIË/País: TUNÍSIA/Maa: TUNISIA/Land: TUNISIEN

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Top