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Document 31999D0191
1999/191/CFSP: Council Decision of 9 March 1999 supplementing Joint Action 95/545/CFSP adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union with regard to the participation of the Union in the implementing structures of the peace plan for Bosnia and Herzegovina
1999/191/PESC: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina
1999/191/PESC: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina
GU L 63 del 12.3.1999, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
1999/191/PESC: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0005 - 0005
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina (1999/191/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.11, considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina (1), prorogata fino al 31 dicembre 1998 dalla decisione 96/745/PESC (2) del 20 dicembre 1996 e quindi fino al 31 dicembre 1999 dalla decisione 98/737/PESC (3) del 22 dicembre 1998, e completata dalla decisione 97/476/PESC (4) del 22 luglio 1997 e dalla decisione 98/607/PESC (5) del 26 ottobre 1998; considerando che nelle conclusioni del 25 gennaio 1999 il Consiglio ha preso atto con favore dell'esito della conferenza di attuazione dell'accordo di pace svoltasi a Madrid e ne ha appoggiato le conclusioni, che tracciano la via per ulteriori progressi nell'attuazione dell'accordo di Dayton, e ha ribadito il suo pieno sostegno nei confronti dell'alto rappresentante; considerando che il 1° febbraio 1999 il comitato direttivo del «Peace Implementation Council» ha approvato il bilancio dell'ufficio dell'alto rappresentante per il 1999, DECIDE: Articolo 1 1. Per finanziare il contributo dell'Unione europea alle spese operative connesse con la missione dell'alto rappresentante nel 1999, è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1999 un importo massimo di 16 153 544 euro. 2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e regole della Comunità applicabili in materia di bilancio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente W. RIESTER (1) GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2. (2) GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3. (3) GU L 354 del 30. 12. 1998, pag. 4. (4) GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 2. (5) GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.