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Document 31998R2092

    Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie

    GU L 266 del 1.10.1998, p. 47–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2004; abrogato da 32004R2103

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2092/oj

    31998R2092

    Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0047 - 0058


    REGOLAMENTO (CE) N. 2092/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1181/98 (2), in particolare l'articolo 13,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (4), in particolare l'articolo 19 septies, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione provveda affinché gli Stati membri responsabili dei controlli dispongano dei dati relativi all'identificazione dei pescherecci aventi accesso alle loro acque;

    considerando che l'attuazione dei regimi di gestione dello sforzo di pesca, conformemente al regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (5), e del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (6), evidenzia la necessità di adottare disposizioni che garantiscano la comunicazione immediata dei dati relativi agli elenchi nominativi dei pescherecci;

    considerando che il regolamento (CE) n. 2090/98 (7) della Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati allo schedario comunitario delle navi da pesca;

    considerando che la comunicazione dei dati sullo sforzo di pesca deve far riferimento ai dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 19 septies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e l'elenco delle navi autorizzate ad esercitare le attività di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e all'allegato del regolamento (CE) n. 779/97, conformemente alle procedure stabilite dall'allegato III del presente regolamento. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi sono comunicate alla Commissione, secondo le stesse procedure, al più tardi quattro giorni lavorativi prima dell'entrata delle navi nella zona di pesca. La Commissione accusa ricevuta delle modifiche degli elenchi per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni al più tardi due giorni prima dell'entrata dei pescherecci nella zona di pesca.

    Articolo 2

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato I del presente regolamento:

    - per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 di ciascun mese per il mese precedente nel caso di specie demersali;

    - per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio per il trimestre precedente e anteriormente al 15 febbraio di ogni anno di calendario per ciascun mese dell'anno precedente nel caso di specie demersali, salmone, trota di mare e pesci di acqua dolce;

    - per ogni zona di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 anteriormente alla fine del primo mese di ogni trimestre per il trimestre precedente nel caso di specie pelagiche.

    Articolo 3

    Eventuali correzioni di dati erronei contenuti nello schedario sono trasmesse alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale l'errore è stato rilevato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri hanno immediatamente accesso ai dati relativi all'identificazione delle navi che esercitano un'attività di pesca nelle zone di pesca elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 779/97 e soggette alla propria giurisdizione o sovranità, conformemente alle procedure di cui all'allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 5

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni, secondo le modalità e la codificazione di cui agli allegati da I a IV. La Commissione accusa ricevuta degli inivii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.

    Articolo 6

    Le navi oggetto del presente regolamento vengono identificate mediante il numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, secondo quanto stabilito dall'allegato I del regolamento 2090/98.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 164 del 9. 6. 1998, pag. 1.

    (3) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (4) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

    (5) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

    (6) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.

    (7) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO I

    SFORZO DI PESCA DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVITÀ DI PESCA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    NORME PER L'ACCESSO AI DATI DA PARTE DEGLI STATI COSTIERI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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