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Document 31998R1647

    Regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione del 27 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

    GU L 210 del 28.7.1998, p. 59–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1647/oj

    31998R1647

    Regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione del 27 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0059 - 0062


    REGOLAMENTO (CE) N. 1647/98 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, ai fondi d'esercizio e all'aiuto finanziario comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione (2), in particolare, l'articolo 48,

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/98 (4), elenca le azioni e le spese che non rientrano nei programmi operativi; che dopo un anno di esperienza nell'applicazione di tale regime risulta necessario, per motivi di sicurezza giuridica, sostituire tali disposizioni con un elenco più chiaro e dettagliato delle azioni e delle spese non sovvenzionabili; che occorre ammettere temporaneamente, o nei limiti di determinati massimali, alcune azioni o spese non sovvenzionabili;

    considerando che occorre precisare, all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento in merito ai criteri di approvazione dei programmi operaviti, che le autorità nazionali competenti si accertano dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte avendo riguardo, in particolare, all'elenco di cui sopra e lasciando loro la possibilità di introdurre criteri nazionali supplementari e di rifiutare determinate azioni proposte in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze particolari di ciascun caso;

    considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutti i programmi operativi che saranno eseguiti a partire dal 1999; che, tuttavia, per i programmi già approvati, occorre differire il termine di presentazione delle domande di modifica dei programmi dal 15 settembre 1998 al 15 ottobre 1998, per consentire alle organizzazioni di produttori di accertare la necessità di modificare detti programmi; che occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione renda inopportuni eventuali adeguamenti;

    considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 411/97 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il progetto di programma operativo non deve riguardare azioni né comportare spese indicate nell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»

    2) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera b) bis:

    «b) bis dell'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte, tenuto conto dell'elenco non completo di azioni e spese non sovvenzionabili che figura in allegato.»

    Articolo 2

    I programmi operativi approvati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui esecuzione prosegue nel 1999, devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. Se del caso, le organizzazioni di produttori presentano una domanda di modificazione del loro programma entro il 15 ottobre 1998.

    Tuttavia, gli Stati membri possono disporre il mantenimento dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora lo stato d'avanzamento della loro attuazione ne renda inopportuni eventuali adeguamenti.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica ai programmi che saranno realizzati a decorrere dal 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

    (3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

    (4) GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 10.

    ALLEGATO

    ELENCO DI AZIONI E SPESE NON SOVVENZIONABILI

    1. Costi generali di produzione, segnatamente:

    - sementi e piante, escluse le colture perenni (piante erbacee, alberi, arbusti);

    - prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione;

    - spese di imballaggio, magazzinaggio e condizionamento, anche nell'ambito di nuovi procedimenti;

    - spese di raccolta o di trasporto, anche se interni all'organizzazione di produttori;

    - spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).

    Tuttavia, in caso di produzioni biologiche, integrate o sperimentali/pilota (1), nonché nell'ambito di misure ambientali (compresi gli imballaggi riciclabili) o di misure di miglioramento della qualità (comprese le sementi e i materiali di moltiplicazione certificati), i costi specifici per produzione sono sovvenzionabili per la durata di un solo programma operativo. Per i programmi di breve durata conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento, che comportano l'impegno di presentare programmi di durata normale, le relative spese possono essere sovvenzionabili per cinque anni.

    2. Spese generali, ivi incluse specificamente:

    - spese di gestione;

    - spese per il personale; non sono tuttavia considerate spese generali le spese per il personale derivanti da azioni di miglioramento o di mantenimento di un livello elevato di qualità, da azioni di commercializzazione o da azioni per l'ambiente, la cui realizzazione comporti essenzialmente il ricorso a personale qualificato; in tal caso, se l'organizzazione di produttori ricorre a dipendenti impiegati dall'organizzazione stessa o a produttori membri, il loro tempo di lavoro dev'essere documentato mediante schede orarie;

    - spese per l'approntamento del programma operativo e per la sorveglianza della sua realizzazione;

    - spese per l'elaborazione delle relazioni annuali e di quella finale nonché per la valutazione previste all'articolo 11;

    - spese per la tenuta della contabilità e del conto bancario separato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

    Tali spese sono assunte in carico previo versamento di un importo forfettario pari al 2 % del fondo d'esercizio ed entro il limite massimo di 60 000 ECU. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali: in tal caso essi stabiliscono le spese sovvenzionabili.

    3. Complementi di reddito o di prezzo.

    4. Spese di assicurazione, inclusi i premi individuali o collettivi e le spese per la creazione di casse di assicurazione interne all'organizzazione di produttori.

    5. Rimborso (segnatamente sotto forma di annualità) di prestiti contratti per un'azione realizzabili interamente o parzialmente prima dell'inizio del programma operativo.

    6. Acquisto di terreno non edificato, eccetto il caso in cui detto acquisto è necessario per la realizzazione di un investimento che figura nel programma (2).

    7. «Remunerazioni per partecipazione» per i produttori che partecipano a corsi di formazione, diverse dalle indennità giornaliere versate, se del caso, a titolo di copertura forfettaria delle spese di viaggio e di alloggio.

    8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione al di fuori della Comunità.

    9. Azioni che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori; le azioni o misure che direttamente o indirettamente tornano di utilità per altre attività economiche dell'organizzazione di produttori sono finanziate proporzionalmente alla loro utilizzazione dai settori o prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

    10. Materiale d'occasione, salvo in casi eccezionali e a condizioni che tale materiale non abbia già formato oggetto di un aiuto.

    11. Investimenti in mezzi di trasporto per effettuare spedizioni nel quadro della commercializzazione o della distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, fatta eccezione per gli investimenti relativi a mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

    12. Noleggio come alternativa all'investimento, salvo se giustificato economicamente; le spese di funzionamento del bene noleggiato.

    13. Leasing, qualora il relativo importo superi il valore commerciale netto del bene; le spese inerenti al contratto di leasing (tasse, interessi, assicurazione, ecc.) e le spese di funzionamento; se la durata totale del contratto di leasing supera quella del programma operativo, gli importi delle rate pagate al di là della sua durata.

    14. Promozione di singoli marchi commerciali, la promozione generica e/o la promozione di marchi collettivi non possono essere sovvenzionate qualora i messaggi pubblicitari comportino denominazioni geografiche diverse da quelle oggetto del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3), a meno che dette denominazioni geografiche non risultino secondarie rispetto al messaggio principale e non siano riservate all'OP in questione.

    15. Contratti di subappalto riguardanti azioni o spese indicate nel presente elenco.

    16. Tasse e altre imposte nazionali, esclusi gli oneri inerenti ai salari.

    (1) L'autorità nazionale competente definisce i criteri di ammissione di un'azione in quanto azione sperimentale/pilota tenendo conto della novità del procedimento o del concetto nonché del rischio.

    (2) L'autorità nazionale competente stabilisce condizioni supplementari per ammettere questo tipo di spese in modo da evitare qualsiasi speculazione. Tali condizioni possono riguardare in particolare il divieto di vendere l'investimento/terreno durante un periodo minimo e la fissazione di un rapporto massimo tra il valore del terreno e quello dell'investimento.

    (3) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

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