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Document 31998R1645

    Regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione del 27 luglio 1998 recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 210 del 28.7.1998, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1645/oj

    31998R1645

    Regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione del 27 luglio 1998 recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0053 - 0054


    REGOLAMENTO (CE) N. 1645/98 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1998 recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banane (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 30,

    considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di aumento della domanda della Comunità, fissata in base al bilancio previsionale di cui all'articolo 16, si provvede ad aumentare in maniera corrispondente il volume del contingente tariffario;

    considerando che, con il regolamento (CE) n. 1502/98 (3), la Commissione ha stabilito il bilancio previsionale della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni; che tale bilancio evidenzia un aumento della domanda comunitaria, imputabile in particolare all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità;

    considerando che, per soddisfare la domanda di consumo esistente sul mercato comunitario, è opportuno aumentare il volume del contingente tariffario in base ai dati dal bilancio previsionale;

    considerando che, nella sentenza resa il 26 novembre 1996 nella causa C 68/95, la Corte di giustizia ha statuito che «l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, le impone - di disciplinare i casi estremi in cui l'importatore di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento, qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati»;

    considerando che, in seguito a tale sentenza, un certo numero di operatori ha presentato alla Commissione domande di attribuzione di quantitativi complementari, facendo appello ai suddetti casi estremi; che, per permettere di accogliere, nel corso del 1998, le domande che risultino giustificate alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia; appare opportuno creare una riserva specifica, all'interno del contingente tariffario;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il contingente tariffario di importazione di banane dei paesi terzi e ACP non tradizionali previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93 è portato, per il 1998, a 2 553 000 tonnellate.

    All'interno di tale contingente tariffario è costituita una riserva per un quantitativo massimo di 16 500 tonnellate, destinata a permettere l'adozione di misure specifiche, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento succitato, per far fronte a casi estremi incontrati da taluni operatori in seguito all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Non si tiene conto di tale quantitativo per l'assegnazione dei titoli di importazione agli operatori delle categorie A, B e C in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 17.

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