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Document 31998R1630
Council Regulation (EC) No 1630/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1997/98 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas
Regolamento (CE) n. 1630/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 - 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole
Regolamento (CE) n. 1630/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 - 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole
GU L 210 del 28.7.1998, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1999
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31988R1442 | modifica | articolo 11.1 | 29/07/1998 | |
Modifies | 31988R1442 | DATE articolo 17BIS.3 | |||
Modifies | 31988R1442 | DATES articolo 1.1 | |||
Modifies | 31988R1442 | complemento | articolo 3 | 29/07/1998 | |
Modifies | 31988R1442 | sostituzione | titolo | 29/07/1998 |
Regolamento (CE) n. 1630/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 - 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0012 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 1630/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 - 1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che con il regolamento (CEE) n. 1442/88 (4) si intende incoraggiare l'abbandono definitivo delle superfici viticole attraverso la concessione di premi; considerando che, in attesa dell'adozione della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno prorogare l'attuale regime di premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole, limitando tuttavia la superficie globale interessata; considerando che l'articolo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1442/88 esclude dal premio di abbandono definitivo le superfici inferiori a 25 are, salvo il caso particolare in cui essere costituiscono la totalità delle superfici viticole coltivate dell'azienda in questione; che l'esperienza maturata dimostra che tale limite rischia di essere troppo elevato in talune regioni viticole, caratterizzate da una frammentazione molto alta delle parcelle; che è necessario consentire agli Stati membri di fissare per tali regioni una soglia inferiore a 25 are, ma non inferiore a 10 are, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 - 1998/99, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole». 2) All'articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva del secondo comma, i termini «campagne viticole 1996/1997 e 1997/1998» sono sostituiti dai termini «campagne viticole 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999». 3) All'articolo 3 sono aggiunti i commi seguenti: «Tuttavia, in deroga al primo comma, lettera a) gli Stati membri possono prevedere la concessione del premio di abbandono definitivo per le superfici pari o superiore a 10 are. In tal caso, l'ammontare del premio per ettaro è fissato in funzione del rendimento secondo lo schema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).» 4) All'articolo 11, primo comma, i termini «che inizia il 31 luglio 1998 e scade il 31 dicembre 1999 al più tardi», sono sostituiti dai termini «che inizia il 31 luglio 1999 e scade il 31 dicembre 2000 al più tardi». 5) All'articolo 17 bis, terzo comma, la data del 15 maggio 1998 è sostituita da quella del 15 maggio 1999. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttora, l'articolo 1, punto 5) è applicabile a decorrere dal 15 maggio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 16. (2) GU C 210 del 6. 7. 1998. (3) GU C 214 del 10. 7. 1998. (4) GU L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/98 (GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 15).