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Document 31998R1616

Regolamento (CE) n. 1616/98 della Commissione del 24 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi

GU L 209 del 25.7.1998, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1616/oj

31998R1616

Regolamento (CE) n. 1616/98 della Commissione del 24 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0031 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 1616/98 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 che modifica i regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95 della Commissione relativi alle modalità d'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali in provenienza da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1710/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/97 (4), ha stabilito misure transitorie fino al 30 giugno 1998, per i regimi speciali per l'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, con la decisione 98/238/CE, CECA (5), la Comunità ha concluso un accordo con la Repubblica tunisina;

considerando che il regolamento (CE) n. 1711/95 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/97 ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1997, per il regime speciale per l'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1905/95 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/97 ha stabilito misure transitorie, fino al 30 giugno 1998, per i regimi speciali per l'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto della Turchia, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1340/98 proroga il periodo per l'adozione delle misure transitorie fino al 30 giugno 1999; che in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1999 le misure previste dai regolamenti (CE) n. 1710/95, (CE) n. 1711/95 e (CE) n. 1905/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1710/95:

- il termine «Tunisia» è soppresso ogniqualvolta ricorra,

- all'articolo 1, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999»;

- all'articolo 4, secondo comma, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999».

2. Nel regolamento (CE) n. 1711/95:

- all'articolo 1, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999»;

- all'articolo 3, secondo comma, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999».

3. Nel regolamento (CE) n. 1905/95:

- all'articolo 1, la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999»;

- all'articolo 5, secondo comma la data del «30 giugno 1998» è sostituita dal «30 giugno 1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

(3) GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 1.

(4) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 94.

(5) GU L 97 del 30. 3. 1998, pag. 1.

(6) GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 3.

(7) GU L 182 del 2. 8. 1995, pag. 7.

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