This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R1614
Commission Regulation (EC) No 1614/98 of 24 July 1998 introducing transitional measures relating to the aid scheme for hemp for the 1998/99 marketing year
Regolamento (CE) n. 1614/98 della Commissione del 24 luglio 1998 recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/1999
Regolamento (CE) n. 1614/98 della Commissione del 24 luglio 1998 recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/1999
GU L 209 del 25.7.1998, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999
Regolamento (CE) n. 1614/98 della Commissione del 24 luglio 1998 recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/1999
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 25/07/1998 pag. 0027 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1614/98 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 12, visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (4), in particolare l'articolo 6 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede quali condizioni per la concessione dell'aiuto per la canapa la conclusione di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore (salvo in taluni casi particolari), l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede l'adozione di misure transitorie, se necessarie per facilitare l'attuazione di disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1420/98; che, tenuto conto del suo tempo necessario per l'attuazione di dette disposizioni nonché della necessità di permettere agli operatori di adeguarsi al nuovo regime, non sarà possibile applicare durante la campagna 1998/1999 le condizioni per la concessione dell'aiuto contemplate all'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento in parola; che occorre pertanto stabilire per questa campagna, come misura transitoria, soltanto la condizione che l'aiuto sia versato unicamente al produttore; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e per la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 non si applicano al regime di aiuto per la canapa per la campagna 1998/1999. L'aiuto è concesso tuttavia solo al produttore. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. (4) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 7.