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Document 31998R0823

    Regolamento (CE) n. 823/98 della Commissione del 20 aprile 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 461/93 recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

    GU L 117 del 21.4.1998, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008; abrog. impl. da 32008R0022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/823/oj

    31998R0823

    Regolamento (CE) n. 823/98 della Commissione del 20 aprile 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 461/93 recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 21/04/1998 pag. 0002 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 823/98 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 461/93 recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97 (4), in particolare l'articolo 2,

    considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione del 26 febbraio 1993 recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (5), gli Stati membri possono indicare i prezzi per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione abituale per le categorie A e B dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92; che dall'esperienza pratica è emerso che è necessario estendere tale possibilità alla categoria C dello stesso allegato in quanto le prassi commerciali in materia di presentazione delle carcasse possono essere analoghe per tutte le categorie figuranti nel suddetto allegato; che è necessario applicare retroattivamente tale disposizione per rendere uniforme l'indicazione dei prezzi della categoria C per tutta la campagna 1998;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 461/93 stabilisce le disposizioni relative alle verifiche in loco da parte del gruppo di controllo comunitario previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92; che dall'esperienza è emerso che è necessario modificare tale disposizione per permettere una maggiore flessibilità nella composizione del gruppo di controllo e nell'organizzazione dei controlli in loco;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 461/93 è modificato come segue:

    1) all'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione dei fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati. Tuttavia, con riguardo alle categorie dell'allegato III del medesimo regolamento, essi possono riferire i prezzi per 100 chilogrammi all'abituale presentazione delle carcasse di cui trattasi. In tal caso, gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.»

    2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole:

    - almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;

    - un esperto dello Stato membro interessato,

    - al massimo quattro esperti di altri Stati membri».

    3) All'articolo 9:

    - il testo del primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le verifiche sul posto sono effettuate ad intervalli regolari, la cui frequenza può variare in funzione in particolare dell'entità relativa della produzione di carni ovine dello Stato membro visitato o dei problemi connessi all'applicazione della tabella di classificazione. Eventualmente possono essere seguite da visite complementari. Per l'esecuzione di queste ultime la delegazione può avere una composizione ristretta.»;

    - Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5. Il presidente della delegazione redige una relazione in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 4. La relazione è inviata allo Stato membro visitato con la massima sollecitudine e, in seguito, agli altri Stati membri.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

    (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

    (3) GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1.

    (4) GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 6.

    (5) GU L 49 del 27. 2. 1993, pag. 70.

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