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Document 31998L0036
Commission Directive 98/36/EC of 2 June 1998 amending Directive 96/5/EC on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Text with EEA relevance)
Direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 167 del 12.6.1998, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrog. impl. da 32006L0125
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996L0005 | complemento | allegato 2 | 02/07/1998 | |
Modifies | 31996L0005 | aggiunta | allegato 6 | 02/07/1998 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006L0125 | 26/12/2006 |
Direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 12/06/1998 pag. 0023 - 0024
DIRETTIVA 98/36/CE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), come modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, sentito il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana in merito alle disposizioni che potrebbero avere conseguenze sulla salute pubblica, considerando che i criteri essenziali di composizione degli alimenti a base di cereali e degli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini sono specificati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 96/5/CE della Commissione (3); considerando che, in ragione della particolare composizione nutritiva e delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche del formaggio, qualora gli alimenti a base di formaggio e di altri ingredienti fossero prodotti rispettando il contenuto proteico di cui all'allegato II della direttiva 96/5/CE, essi presenterebbero un tenore di grassi troppo elevato e sarebbero di gusto sgradevole per i lattanti e i bambini; considerando che pertanto deve essere ridefinito il contenuto proteico di tali prodotti; considerando che le diverse tradizioni culinarie della Comunità hanno portato alla commercializzazione di salse utilizzate per accompagnare i pasti, le quali sono rilevanti dal punto di vista organolettico ma non dal punto di vista dell'apporto nutritivo; che pertanto non è necessario che per tali salse sia rispettato il contenuto proteico prescritto nell'allegato II; considerando che negli allegati della direttiva 96/5/CE sono definiti i livelli massimi di alcune sostanze aggiunte a scopo nutritivo; che l'articolo 5 della direttiva 96/5/CE stabilisce che, qualora necessario, vengano fissati livelli massimi complementari a quelli già definiti; considerando che la direttiva 96/5/CE deve essere modificata in conformità; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate in modo da: - consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1999; - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2000. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27. (2) GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 20. (3) GU L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17. ALLEGATO Gli allegati della direttiva 96/5/CE sono modificati nel modo seguente: 1) All'allegato II, sezione 1, sono inseriti i seguenti punti: «1.3 bis Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo: - le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal); - il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.4 bis I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti. 1.4 ter Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.» 2) È aggiunto il seguente allegato VI: «ALLEGATO VI Limiti massimi per gli additivi consistenti in vitamine, minerali e oligoelementi negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita. >SPAZIO PER TABELLA>