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Document 31998L0029
Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term cover
Direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine
Direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine
GU L 148 del 19.5.1998, p. 22–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31970L0509 | ||||
Repeal | 31970L0510 | ||||
Implicit repeal | 31973D0101(01) | abrogazione parziale | 08/06/1998 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32003R0806 | sostituzione | articolo 4 | 05/06/2003 |
Direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 19/05/1998 pag. 0022 - 0032
DIRETTIVA 98/29/CE DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1998 relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, (1) considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione essenziale negli scambi internazionali e costituisce un importante strumento di politica commerciale; (2) considerando che l'assicurazione del credito all'esportazione a medio e a lungo termine svolge una funzione importante nelle relazioni commerciali con i paesi in via di sviluppo e quindi favorisce il loro inserimento nell'economia mondiale, che costituisce uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia di sviluppo; (3) considerando che le differenze relative agli elementi costitutivi della garanzia, ai premi e alle politiche di copertura esistenti tra i diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione a medio e lungo termine attualmente operanti negli Stati membri possono provocare distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità; (4) considerando che sembra opportuno che le misure di cui alla presente direttiva non vadano al di là di quanto è necessario all'obiettivo di armonizzazione che assicuri una politica d'esportazione basata su principi uniformi e eviti distorsioni della concorrenza tra le imprese della Comunità; (5) considerando che per attenuare le attuali distorsioni della concorrenza è auspicabile, come previsto dall'articolo 12 del trattato, un'armonizzazione dei diversi sistemi pubblici di assicurazione del credito all'esportazione che sia basata su principi uniformi e che sia parte integrante della politica commerciale comune; (6) considerando che l'istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di assicurazione o garanzia del credito all'esportazione a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi è classificata tra le sovvenzioni all'esportazione vietate dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concluso nel quadro dell'Uruguay Round (1986-1994) (1), in particolare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e punto J dell'allegato I; (7) considerando che il premio applicato dagli assicuratori dovrebbe corrispondere al rischio assicurato; (8) considerando che l'armonizzazione favorirebbe la cooperazione tra i diversi assicuratori del credito che operano per conto oppure con il sostegno dello Stato e di conseguenza rafforzerebbe la cooperazione tra le imprese della Comunità, come previsto dall'articolo 130 del trattato; (9) considerando che l'armonizzazione e la cooperazione sono fattori importanti e decisivi della competitività delle esportazioni comunitarie nei mercati dei paesi terzi; (10) considerando che il Libro bianco della Commissione sulla realizzazione del mercato interno adottato dal Consiglio europeo nel giugno 1985 sottolinea la rivelanza di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le imprese della Comunità; (11) considerando che, con una decisione (2) in data 27 settembre 1960, il Consiglio ha istituito un gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazioni dei crediti, garanzie del credito e crediti finanziari; (12) considerando che il 15 maggio 1991 il suddetto gruppo di coordinamento ha designato esperti dei singoli Stati membri di allora i quali, come gruppo di esperti Mercato unico 1992, hanno presentato relazioni contenenti una serie di proposte il 27 marzo 1992, l'11 giugno 1993 e il 9 febbraio 1994; (13) considerando che, con la decisione 93/112/CEE (3), il Consiglio ha inserito nella legislazione comunitaria l'accordo OCSE relativo a linee direttrici per gli stanziamenti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; (14) considerando che la direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici (4), e la direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati (5), dovrebbero essere sostituite dalla presente direttiva; (15) considerando che la presente armonizzazione dell'assicurazione del credito all'esportazione rappresenta una prima tappa verso la convergenza dei vari sistemi degli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ambito d'applicazione La presente direttiva si applica alla garanzia, concessa direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno di uno o più Stati membri, per operazioni relative all'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione. La presente direttiva non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Essa non si applica inoltre alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali da costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale. Articolo 2 Obblighi degli Stati membri Gli Stati membri provvedono affinché gli enti di assicurazione, garanzia o rifinanziamento del credito all'esportazione, che operano direttamente o indirettamente per conto oppure con il sostegno dello Stato membro, che rappresentano il governo stesso o sono controllati dal governo fornitore della garanzia e/o agiscono sotto la sua autorità, in prosieguo denominati «gli assicuratori», garantiscano le operazioni relative alle esportazioni di merci e/o servizi secondo quanto disposto nell'allegato, quando siano destinate a paesi fuori della Comunità e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti. Articolo 3 Decisione di attuazione Le decisioni di cui al punto 46 dell'allegato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4. Articolo 4 Comitato La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio: - in tal caso, la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 5 Relazione e revisione La Commissione presenta al Consiglio entro il 31 dicembre 2001 una relazione sull'esperienza acquisita e sulla convergenza realizzata nell'applicazione della presente direttiva. Articolo 6 Rapporto con altre procedure Le procedure di cui alla presente direttiva completano quelle previste dalla decisione 73/391/CEE (6). Articolo 7 Abrogazione La direttiva 70/509/CEE e la direttiva 70/510/CEE sono abrogate. Articolo 8 Trasposizione Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 9 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1998. Per il Consiglio Il presidente M. BECKETT (1) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 156. (2) GU 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60. (3) GU L 44 del 22. 2. 1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/530/CE (GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 77). (4) GU L 254 del 23. 11. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (5) GU L 254 del 23. 11. 1970, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (6) GU L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 76/641/CEE (GU L 223 del 16. 8. 1976, pag. 25). ALLEGATO PRINCIPI COMUNI PER L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CAPITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Sezione 1: Principi generali e definizioni 1. Ambito dei principi comuni a) I principi comuni definiti nel presente allegato si applicano all'assicurazione di operazioni di credito fornitore con acquirenti pubblici o privati e all'assicurazione di operazioni di credito acquirente con mutuatari pubblici o privati. b) I principi comuni si applicano all'assicurazione di tutti i rischi di cui al punto 4. Tuttavia l'assicuratore può decidere, caso per caso, di limitare la garanzia a determinati rischi. c) Quando tutte le obbligazioni di un debitore privato sono totalmente e incondizionatamente garantite da un ente considerato pubblico a norma del punto 5, si applicano i principi comuni relativi ai debitori pubblici. Ai fini del presente allegato, per «debitore» si intendono gli acquirenti o i mutuatari di cui al punto 1 a), o il loro garante relativamente all'operazione assicurata. 2. Caratteristiche del credito fornitore a) Il termine «credito fornitore» si applica ad un contratto commerciale avente per oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro stipulato tra uno o più fornitori e uno o più acquirenti, ai termini del quale l'acquirente si impegna a pagare il fornitore in contanti o con pagamenti dilazionati. b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito fornitore si applicano se la garanzia è concessa a imprese stabilite in uno Stato membro a norma dell'articolo 58 del trattato. c) Se un contratto commerciale è finanziato mediante un credito acquirente o qualsiasi altra convenzione di finanziamento, la garanzia concessa all'esportatore per il contratto commerciale stesso è soggetta alle disposizioni relative all'assicurazione dei crediti fornitore. 3. Caratteristiche del credito acquirente a) Il termine «credito acquirente» si applica ad un contratto di prestito tra una o più istituzioni finanziarie e uno o più mutuatari per il finanziamento di un contratto commerciale avente ad oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro, in base al quale le istituzioni di credito si impegnano, per l'operazione sottostante, a pagare i fornitori in contanti per conto degli acquirenti/mutuatari, mentre gli acquirenti/mutuatari rimborseranno le istituzioni di credito con pagamenti dilazionati. b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano quando la garanzia è concessa a istituzioni finanziarie, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento o di registrazione, a condizione che il credito acquirente costituisca un obbligo incondizionato per il mutuatario a rimborsare il debito, indipendentemente dall'esecuzione del contratto commerciale finanziato. c) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano all'assicurazione fornita a un'istituzione finanziaria a fronte di strumenti negoziabili debitamente tenuti da tale istituzione finanziaria e pagabili da un acquirente in base a una convenzione finanziaria per il finanziamento di un contratto commerciale. 4. Definizione dei rischi contemplati a) Il rischio commerciale per i debitori privati è determinato dai punti da 14, 15 e 16. b) Il rischio politico è determinato per i debitori privati dai punti da 17 a 22 e per i debitori pubblici dai punti da 15 a 22. c) Il rischio di fabbricazione è determinato dal punto 6, lettera b). d) Il rischio di credito è determinato dal punto 6, lettera c). 5. Status del debitore a) Si considera debitore pubblico un ente che, in qualsiasi forma, rappresenta la potestà pubblica stessa e non può, né in via giudiziaria né in via amministrativa, essere dichiarato insolvente. Può essere un debitore sovrano, cioè un ente che impegna la credibilità dello Stato, ad esempio il Ministero delle Finanze o la Banca centrale, o qualsiasi ente pubblico subordinato, quali le autorità regionali, comunali o parastatali o altre istituzioni pubbliche. b) Per determinare la natura giuridica di un debitore l'assicuratore prende in considerazione i seguenti elementi: - la situazione giuridica del debitore; - la reale efficacia di un'eventuale azione legale nei confronti del debitore; - le fonti di finanziamento e di reddito del debitore, tenendo conto del fatto che un debitore pubblico può anche estinguere i suoi debiti utilizzando fonti non collegate alle risorse del governo centrale, ad esempio, il gettito fiscale locale o i provenienti di servizi pubblici; - di grado di influenza o di controllo sul debitore che può essere esercitato dal governo del paese ospitante. c) Qualsiasi debitore che in base ai criteri sopra indicati non sia pubblico si considera privato. Sezione 2: Ambito della garanzia 6. Rischi assicurati a) I rischi assicurati sono il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione e il rischio di credito. b) Il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la fabbricazione dei prodotti ordinati, è interrotta per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22. c) Il rischio di credito si realizza quando l'assicurato non può ottenere il pagamento di una somma dovutagli in base al contratto commerciale o all'accordo di prestito in questione tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22. d) Qualora il rischio relativo ad un credito acquirente sia coperto incondizionatamente, l'assicuratore applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a). 7. Portata della garanzia a) La copertura del rischio di fabbricazione comprende, nei limiti dell'importo del contratto, le spese sostenute dall'assicurato per l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali o per la fabbricazione dei prodotti oggetti del contratto, purché tali spese siano effettivamente imputabili all'esecuzione del contratto. La copertura del rischio di fabbricazione non comprende: - le spese sostenute in relazione a prodotti e/o servizi per i quali sia già diventata operante la copertura del rischio di credito; - le somme versate dall'assicurato in seguito all'escussione di una fideiussione prestata sul contratto coperto; tuttavia questa esclusione non impedisce all'assicuratore di coprire tali rischi al di fuori del campo d'applicazione della presente direttiva; - le somme pagate dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti. b) La copertura del rischio del credito comprende l'importo (capitale e interessi) dovuto dall'acquirente a norma del contratto commerciale o dal mutuatario a norma dell'accordo di prestito, compresi gli interessi maturati dopo la data di scadenza (interessi di mora). Sono esclusi dalla copertura gli importi pagati dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti. 8. Percentuale di copertura a) La percentuale di copertura e la base per determinare l'importo massimo dell'indennizzo per cui l'assicuratore si obbliga sono esplicitamente stabiliti nella polizza di assicurazione credito emessa da quest'ultimo. b) Se un assicuratore concede una percentuale di copertura più elevata del 95 %, applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a). 9. Percentuale non assicurata Fatte salve le disposizioni del punto 8, lettera b), l'assicurato conserva a suo carico qualsiasi percentuale non assicurata. L'assicuratore può decidere di consentire all'assicurato di trasferire integralmente o parzialmente tale percentuale non assicurata. 10. Copertura per operazioni in valuta estera Qualora le operazioni comportino pagamenti o finanziamenti in una o più valute estere, la copertura può essere concessa in una qualsiasi di tali valute. 11. Forniture estere I contratti di subfornitura con parti di uno o più Stati membri sono automaticamente inclusi nella copertura in base alla decisione 82/854/CE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 relativa al regime applicabile, nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da paesi non membri delle Comunità europee (1). 12. Decorrenza della garanzia a) Nel caso del credito acquirente, la garanzia decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione di prestito, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nell'accordo di prestito siano soddisfatti. b) Nel caso del credito fornitore, la garanzia del rischio di fabbricazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto commerciale, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti. La garanzia del rischio del credito decorre dalla data in cui il pieno adempimento degli obblighi contrattuali dell'assicurato conferisce a quest'ultimo il diritto al pagamento, purché i requisiti stabiliti nella polizza di assicurazione credito e nel contratto commerciale siano soddisfatti. Tuttavia, la garanzia del rischio di credito può decorrere dalla data di ciascuna consegna parziale o spedizione parziale, purché, a norma del contratto, l'assicurato abbia diritto al pagamento di un importo fisso e definitivo corrispondente al valore delle merci e/o dei servizi consegnati o spediti. Sezione 3: Cause di sinistro e esclusione dalla responsabilità 13. Responsabilità dell'assicuratore L'assicuratore è tenuto al versamento dell'indennizzo se il sinistro è direttamente ed esclusivamente dovuto ad uno o più degli eventi coperti elencati ai punti da 14 a 22. 14. Insolvenza Insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, eventualmente, del suo garante. 15. Inadempienza Inadempienza del debitore e, eventualmente, del suo garante. 16. Risoluzione o rifiuto arbitrari Decisione dell'acquirente in un'operazione di credito fornitore di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci e/o dei servizi, senza averne la facoltà. 17. Decisione di un paese terzo Ogni atto o decisione del governo di un paese diverso dal paese dell'assicuratore o dal paese dell'assicurato, compresi atti e decisioni di enti pubblici equiparati a interventi del governo, che ostacoli l'esecuzione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale. 18. Moratoria Moratoria generale disposta dal governo del paese del debitore o da quello di un paese terzo per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale. 19. Impedimento o ritardo del trasferimento di fondi Eventi politici o problemi economici sopraggiunti fuori del paese dell'assicuratore, oppure disposizioni legislative o amministrative adottate fuori di tale paese, che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate per l'accordo di prestito o il contratto commerciale. 20. Disposizioni legali nel paese del debitore Disposizioni legali adottate nel paese del debitore che dichiarino liberatori i versamenti effettuati da quest'ultimo in valuta locale anche se, a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali versamenti, convertiti nella valuta del contratto commerciale o dell'accordo di prestito, non raggiungono più l'importo del debito al momento del trasferimento. 21. Decisione del paese dell'assicuratore o dell'assicurato Atti o decisioni del governo del paese dell'assicuratore o dell'assicurato, compresi atti e decisioni della Comunità europea, concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato membro e paesi terzi, come un divieto di esportazione, sempre che il governo interessato non si faccia carico dei relativi effetti. 22. Forza maggiore Circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori del paese dell'assicuratore, che potrebbero comprendere la guerra, ivi compresi guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto e incidente nucleare, purché i relativi effetti non siano altrimenti assicurati. 23. Esclusione generale dalla responsabilità L'assicuratore avrebbe titolo a declinare ogni responsabilità per perdite direttamente o indirettamente imputabili alle circostanze seguenti: a) azioni o omissioni dell'assicurato, o di una persona che agisca per suo conto; b) eventuali disposizioni implicanti restrizioni dei diritti dell'assicurato incluse nell'accordo di prestito, nel contratto commerciale o nella documentazione allegata, compresa quella relativa alle garanzie previste; c) eventuali ulteriori accordi conclusi tra l'assicurato e il debitore, dopo la conclusione dell'accordo di prestito o del contratto commerciale, che ostacolino o ritardino il pagamento del debito; d) nel caso del credito fornitore, inadempimento dei subfornitori, dei cofornitori o di altri fornitori, purché tale inadempimento non dipenda dagli eventi politici indicati tra le cause di sinistro elencate nei punti da 17 a 22. Sezione 4: Disposizioni relative all'indennizzo 24. Termine costitutivo di sinistro a) Il termine costitutivo di sinistro corrisponde al periodo di tempo che deve trascorrere perché il rischio coperto si realizzi, come indicato al punto 6, lettere b) e c). b) Non si applica alcun termine costitutivo di sinistro - quando, nel caso di un debitore privato, il mancato pagamento sia dovuto all'insolvenza di diritto o di fatto del debitore; - in caso di accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito. 25. Indennizzo e cessione dei diritti a) L'assicuratore ha titolo a ricevere l'indennizzo alla scadenza del termine costitutivo di sinistro definito al punto 24, purché siano stati soddisfatti i requisiti dell'assicurazione e dell'indennizzo, il credito sia legalmente incontestabile e l'assicurato abbia gestito il rischio con la debita diligenza. b) L'assicuratore ha il diritto di beneficiare della cessione dei diritti dell'assicurato a norma dell'accordo di prestito o del contratto commerciale. 26. Obbligazioni garantite Se le obbligazioni del debitore nei confronti dell'assicurato sono coperte da cauzione o altra forma di garanzia, l'assicurato deve aver preso tutti i provvedimenti necessari indicati nella polizza non solo per assicurare la validità e operatività della cauzione o altra garanzia, ma anche per farla applicare effettivamente. 27. Calcolo dell'indennizzo Fatto salvo il punto 31, nel calcolare l'importo dell'indennizzo, l'assicuratore non corrisponde all'assicurato un importo superiore all'impatto effettivo della perdita totale subita e/o superiore all'importo che l'assicurato aveva effettivamente titolo a ricevere dal mutuatario in base all'accordo di prestito o dall'acquirente in base al contratto commerciale. 28. Pagamento dell'indennizzo L'indennizzo viene versato senza indugio, comunque entro e non oltre un mese a decorrere dalla scadenza del termine costitutivo di sinistro, purché l'assicuratore abbia ricevuto tempestiva notifica del sinistro e abbia ottenuto in tempo utile tutte le informazioni, i documenti e gli elementi di prova necessari per accertare che il credito è incontestabile. Per la copertura del rischio di fabbricazione, l'indennizzo viene versato entro un mese a decorrere dalla data più recente tra la data di scadenza del termine costitutivo di sinistro, all'occorrenza la data di ricevimento della relazione di un esperto, oppure la data dell'accordo tra l'assicurato e l'assicuratore sull'importo dell'indennizzo. 29. Controversie relative all'indennizzo Se la perdita per la quale l'assicurato chiede un indennizzo è relativa a diritti contestati, l'assicuratore può rinviare il pagamento dell'indennizzo sino a quando la controversia sia stata risolta a favore dell'assicurato dall'organo giudiziario o arbitrale previsto nell'accordo di prestito o nel contratto commerciale. 30. Accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito a) Se l'accordo di prestito o il contratto commerciale coperti sono oggetto di un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicurato si conforma alle condizioni dell'accordo di ristrutturazione sia per la frazione garantita sia per quella non garantita dell'accordo di prestito o del contratto commerciale in questione. L'assicurato fornisce all'assicuratore tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione. b) Se l'importo assicurato è incluso in un accordo intergovernativo bilaterale di ristrutturazione del debito, l'assicuratore può rinunciare al periodo di un mese previsto al punto 28, una volta che l'accordo bilaterale è diventato efficace. 31. Spese supplementari Le spese supplementari relative ad azioni volte a limitare o evitare perdite sono coperte in ragione della percentuale di copertura prevista dalla polizza di assicurazione credito, purché siano state approvate dall'assicuratore. Le spese supplementari comprendono le spese giudiziarie e altre spese legali volte a limitare o evitare le perdite ma non le spese volte ad accertare la validità della richiesta di indennizzo. Tuttavia, se tali spese si riferiscono anche ad importi o a crediti non garantiti dall'assicuratore, esse sono imputate proporzionalmente agli importi o ai crediti garantiti e non garantiti. CAPITOLO II: PREMIO 32. Principi generali per la fissazione del premio I premi devono convergere. A tal fine il premio fatturato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione deve: - corrispondere al rischio coperto (rischio paese, sovrano, pubblico e/o privato); - riflettere adeguatamente la portata e la qualità della garanzia concessa; - non essere insufficiente ai fini della copertura di perdite e costi operativi a lungo termine. 33. Qualità della garanzia Nel determinare la qualità della garanzia citata al punto 32 l'assicuratore deve tenere debitamente conto della percentuale di copertura, della condizionalità della stessa e di ogni altra condizione che influisce sulla qualità della garanzia. 34. Valutazione del rischio paese Il livello del premio applicato per ciascun paese o categoria di paesi è basato su un'appropriata valutazione del rischio paese. 35. Affidabilità del debitore Nel fissare i tassi di premio, l'assicuratore deve tenere conto adeguatamente dell'affidabilità del debitore nonché del suo status in base al punto 5. 36. Durata del rischio Nel calcolare il premio l'assicuratore deve tenere conto della durata totale del rischio e degli interessi nonché del profilo di rimborso. 37. Importo assicurabile a) Il premio viene pagato sull'importo assicurabile e si basa per quanto possibile su benchmark minimi. Questi sono espressi in percentuali di un valore di riferimento come se il premio fosse incassato integralmente alla data dell'assicurazione o cauzione; per i rischi di credito tale valore di riferimento è almeno pari all'importo del capitale del prestito o alla quota (ri)finanziata del contratto commerciale; per il rischio di fabbricazione è pari al valore totale del contratto dedotti gli acconti. b) Nel caso del rischio di fabbricazione, l'importo assicurabile può essere ridotto all'importo del danno massimo previsto. 38. Pagamento del premio a) L'importo totale del premio deve essere corrisposto alla data della polizza di assicurazione credito o della garanzia o alla data in cui il contratto o l'accordo di prestito ha piena efficacia. b) Il premio può essere corrisposto ratealmente o aggiungendo un margine al tasso di interesse, purché esso corrisponda in valore attuale netto all'importo del premio di cui alla precedente lettera a). CAPITOLO III: POLITICA ASSICURATIVA PER PAESE 39. Determinazione della politica assicurativa per paese a) L'assicuratore, alla luce delle sue dimensioni e dei vincoli economici strutturali basa la sua politica assicurativa per paese sulla sua valutazione del rischio paese, sulla sua esposizione totale verso ciascun paese e sulla composizione del suo portafoglio rischi. b) Nel fissare la sua politica assicurativa per paese, l'assicuratore tiene conto della classificazione di ciascun paese debitore. c) Tuttavia l'assicuratore ha la facoltà di cessare o limitare la copertura delle operazioni su un determinato paese, indipendentemente dalla classificazione del paese in questione. 40. Definizione dell'esposizione totale L'esposizione totale è determinata, nei limiti della percentuale di copertura, sulla base degli importi per le operazioni a medio e a lungo termine, di cui all'articolo 1 della direttiva. 41. Rischio paese a) Per il gruppo di paesi che costituiscono il rischio migliore, l'assicuratore in linea di massima non applica restrizioni alla sua politica assicurativa. b) Per gli altri paesi, l'assicuratore può applicare restrizioni alla sua politica assicurativa. c) Un assicuratore che, in linea di massima, non offre copertura per un paese o un determinato gruppo di paesi può comunque, in via eccezionale, garantire alcune operazioni per ragioni di politica bilaterale o di interesse nazionale o se per l'operazione in questione è disponibile una quantità sufficiente di valuta estera liberamente convertibile. d) Per quanto riguarda i paesi di cui alla lettera b), gli assicuratori possono fissare limiti di rischio, in modo cumulativo o alternativo, ad esempio: - l'esposizione totale verso il paese in questione; - il valore totale delle premesse di garanzia; - il valore dei nuovi contratti da coprire; - l'importo massimo coperto per operazione. Gli assicuratori possono anche aumentare il premio applicabile. Al di sotto dei limiti di rischio per un determinato paese, non vi è di norma alcun limite della politica assicurativa. 42. Condizioni specifiche di copertura per paese In ogni caso, l'assicuratore può sistematicamente applicare ad un determinato paese, indipendentemente dalla categoria cui appartiene, alcune condizioni di copertura, quali: - garanzia di pagamento e/o di trasferimento della Banca centrale o del Ministero delle Finanze del paese in questione; - lettera di credito irrevocabile o garanzia bancaria; - proroga del termine costitutivo di sinistro; - riduzione della percentuale di copertura; - limitazione della copertura per alcuni settori di attività o tipi di progetti. CAPITOLO IV: PROCEDURE DI NOTIFICA 43. Ambito delle procedure di notifica a) Gli assicuratori osservano le seguenti procedure nell'applicazione dei principi comuni enunciati nei capitoli da I a III del presente allegato. b) Tali procedure integrano quelle stabilite con la decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (2). 44. Tipi di procedure di notifica Sono previsti quattro tipi di procedure di notifica, per la Commissione e per gli altri assicuratori: - notifica annuale per informazione; - notifica per decisione; - notifica a priori per informazione; - notifica a posteriori per informazione. I dati forniti non sono rivelati a terzi. 45. Notifica annuale per informazione a) Alla fine di ogni anno, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo, ogni assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa l'attività svolta nel corso dell'esercizio, su base retrospettiva. Tale relazione riguarda tutti i paesi debitori e per ognuno di essi fornisce i dati seguenti: - importo complessivo delle promesse di garanzia offerte dall'assicuratore; - esposizione totale secondo il punto 40 dell'allegato; - premi riscossi; - importo dei recuperi; - importo degli indennizzi corrisposti. b) All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, ogni assicuratore invia agli altri assicuratori e alla Commissione una relazione circa la politica assicurativa che prevede di attuare nel corso dell'esercizio, comprendente tipo e livello dei massimali e condizioni di copertura sistematiche che l'assicuratore intende applicare. 46. Notifica per decisione a) In caso di offerte concorrenziali da parte di esportatori o banche della Comunità, gli assicuratori interessati rispondono prontamente alle richieste di informazioni di altri assicuratori interessati circa la natura del debitore dell'operazione in questione, secondo quanto indicato al punto 5. b) In caso di disaccordo sulla natura giuridica del debitore, gli assicuratori interessati comunicano le informazioni agli altri assicuratori allo scopo di definire di comune accordo tale natura giuridica. c) Se gli assicuratori non riescono a raggiungere un accordo sulla natura giuridica del debitore entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di informazioni, gli assicuratori interessati sottopongono la questione, comprese le pertinenti informazioni, alla Commissione, che adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva. 47. Notifica a priori per informazione a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura più favorevoli per una data operazione o una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema globale, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, specificando le ragioni della deroga prevista, ad esempio, la necessità di adeguarsi alla concorrenza internazionale, e il corrispondente tasso di premio da applicare. b) L'assicuratore che intenda applicare un premio più basso di quello che ha notificato su base annua in base al punto 45, lettera b) del presente allegato, notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa. c) L'assicuratore che, dopo la notifica effettuata da un altro assicuratore in base alla lettera a) o b) del presente punto, intenda concedere condizioni più favorevoli di quelle oggetto di detta notifica comunica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare. d) L'assicuratore che, a norma del punto 41, lettera c) del presente allegato, intenda garantire operazioni con debitori di paesi per i quali in genere non offre copertura notifica la sua intenzione agli altri assicuratori e alla Commissione almeno sette giorni lavorativi prima che la sua decisione diventi operativa, precisando il tasso di premio che intende applicare. 48. Notifica a posteriori per informazione a) L'assicuratore che intenda derogare alle disposizioni del presente allegato concedendo condizioni di copertura meno favorevoli per una data operazione o per una serie di operazioni, per uno o più settori particolari, per uno o più paesi specifici, o per il suo sistema complessivo, ne informa entro e non oltre il 31 gennaio gli altri assicuratori e la Commissione per l'anno civile precedente. b) L'assicuratore che decida di adeguare uno o più elementi della sua politica assicurativa per paese quale notificata su base annua in base al punto 45, lettera b) ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione. c) L'assicuratore che, dopo una notifica effettuata in base al punto 47, lettere a) e/o b), intenda concedere condizioni uguali a quelle oggetto di detta notifica ne informa prontamente gli altri assicuratori e la Commissione. d) Ogni assicuratore fornisce prontamente risposte dettagliate a ogni richiesta di precisazioni o informazioni di altri assicuratori o della Commissione in merito alla sua attività. 49. Utilizzazione di un sistema di posta elettronica Tutte le notifiche sono di norma effettuate mediante un sistema di posta elettronica o, se necessario, mediante altri mezzi di comunicazione scritta immediata. (1) GU L 357 del 18. 12. 1982, pag. 20. (2) GU L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.