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Document 31998L0020

Direttiva 98/20/CE del Consiglio del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

GU L 107 del 7.4.1998, pp. 4–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/20/oj

7.4.1998   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/4


DIRETTIVA 98/20/CE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1998

che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1)

considerando che l'obiettivo principale direttiva 92/14/CEE (4) è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

(2)

considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

(3)

considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria (5), in conformità delle medesime;

(4)

considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

(5)

considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

(6)

considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

(7)

considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

(8)

considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

(9)

considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

(10)

considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

(11)

considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri nazionali in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

(12)

considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

(13)

considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

(14)

considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;

(15)

considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1o aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

“vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

 

“licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

 

“vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (6);

 

“flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

(6)  GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.»"

.

2)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.»

3)

Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giudiche stabilite in detta nazione.»

4)

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

5)

All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

6)

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1.   Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

2.   Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

7)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (7), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3.

a)

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b)

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

(7)  GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 1. 1996, pag. 15)."

8)

L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Regime delle sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1o marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.

Articolo 3

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2002.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

LORD SIMON of HIGHBURY


(1)  GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

(2)  GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio, n. 42/97 del 9 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1998 (GU C 34 del 2. 2. 1998).

(4)  GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

(5)  GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

Nota:

Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

ALGERIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20955

B727-2D6

7T-VEH

Air Algérie

21053

B727-2D6

7T-VEI

Air Algérie

21210

B727-2D6

7T-VEM

Air Algérie

21284

B727-2D6

7T-VEP

Air Algérie

20884

B737-2D6

7T-VEG

Air Algérie

21063

B737-2D6

7T-VEJ

Air Algérie

21064

B737-2D6

7T-VEK

Air Algérie

21065

B737-2D6

7T-VEL

Air Algérie

21211

B737-2D6

7T-VEN

Air Algérie

20650

B737-2D6

7T-VED

Air Algérie

21285

B737-2D6

7T-VEQ

Air Algérie

CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20200

B707-329C

9Q-CBW

Scibe Airlift

REPUBBLICA DOMINICANA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

19767

B707-399C

HI-442CT

Dominicana de Aviación

EGITTO

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

19843

B707-336C

SU-PBA

Air Memphis

19916

B707-328C

SU-PBB

Air Memphis

21194

B737-266

SU-AYK

Egypt Air

21195

B737-266

SU-AYL

Egypt Air

21227

B737-266

SU-AYO

Egypt Air

IRAQ

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20889

B707-370C

YI-AGE

Iraqi Airways

20892

B737-270C

YI-AGH

Iraqi Airways

20893

B737-270C

YI-AGI

Iraqi Airways

LIBANO

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20259

B707-3B4C

OD-AFD

MEA

20260

B707-3B4C

OD-AFE

MEA

19967

B707-347C

OD-AGV

MEA

19589

B707-323C

OD-AHC

MEA

19515

B707-323C

OD-AHD

MEA

20170

B707-323B

OD-AHF

MEA

19516

B707-323C

OD-AHE

MEA

19104

B707-327C

OD-AGX

TMA

19105

B707-327C

OD-AGY

TMA

18939

B707-323C

OD-AGD

TMA

19214

B707-331C

OD-AGS

TMA

19269

B707-321C

OD-AGO

TMA

19274

B707-321C

OD-AGP

TMA

LIBERIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

45683

DC8F-55

EL-AJO

Liberia World Airlines

45686

DC8F-55

EL-AJQ

Liberia World Airlines

LIBIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20245

B727-224

5A-DAI

Libyan Arab Airlines

21051

B727-2L5

5A-DIB

Libyan Arab Airlines

21052

B727-2L5

5A-DIC

Libyan Arab Airlines

21229

B727-2L5

5A-DID

Libyan Arab Airlines

21230

B727-2L5

5A-DIE

Libyan Arab Airlines

MAURITANIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

11093

F28-4000

5T-CLG

Air Mauritanie

MAROCCO

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20471

B727-2B6

CN-CCG

Royal Air Maroc

21214

B737-2B6

CN-RMI

Royal Air Maroc

21215

B737-2B6

CN-RMJ

Royal Air Maroc

21216

B737-2B6

CN-RMK

Royal Air Maroc

NIGERIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

18809

B707-338C

5N-ARQ

DAS Air Cargo

19664

B707-355C

5N-VRG

Air Tours

PAKISTAN

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20488

B707-340C

AP-AXG

PIA

ARABIA SAUDITA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20574

B737-268C

HZ-AGA

Saudia

20575

B737-268C

HZ-AGB

Saudia

20576

B737-268

HZ-AGC

Saudia

20577

B737-268

HZ-AGD

Saudia

20578

B737-268

HZ-AGE

Saudia

20882

B737-268

HZ-AGF

Saudia

20883

B737-268

HZ-AGG

Saudia

SWAZILAND

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

45802

DC8F-54

3D-AFR

African International Airways

46012

DC8F-54

3D-ADV

African International Airways

TUNISIA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

20545

B727-2H3

TS-JHN

Tunis Air

20948

B727-2H3

TS-JHQ

Tunis Air

21179

B727-2H3

TS-JHR

Tunis Air

21235

B727-2H3

TS-JHT

Tunis Air

UGANDA

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

19821

B707-379C

5X-JEF

Dairo Air Services

ZIMBABWE

N. di serie

Tipo

Immatricolazione

Operatore

18930

B707-330B

Z-WKU

Air Zimbabwe

45821

DC8F-55

Z-WMJ

Affretair»


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