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Document 31998D0482

    98/482/CE: Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

    GU L 216 del 4.8.1998, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/482/oj

    31998D0482

    98/482/CE: Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 04/08/1998 pag. 0008 - 0011


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione per il collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale in casi giustificati) in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF) (98/482/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione,

    vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino,

    considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

    considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

    considerando l'ininterrotto sviluppo tecnico delle reti telefoniche nazionali pubbliche nel corso del secolo ventesimo; che poiché tale sviluppo è stato inizialmente indipendente da una rete all'altra, importanti differenze tecniche fra le reti sono destinate a sussistere ancora per un certo tempo;

    considerando che nelle reti telefoniche pubbliche commutate (PSTN) sussistono differenze tecniche, le più importanti delle quali sono descritte nelle «Advisory Notes» pubblicate nella guida dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) EG 201-121;

    considerando che le «Advisory Notes» sono applicate su base volontaria e possono contenere utili informazioni per il fabbricante;

    considerando che gli organismi notificati debbono pertanto fare in modo che i fabbricanti siano a conoscenza delle «Advisory Notes» applicabili ai requisiti specifici di certe reti;

    considerando che deve essere possibile continuare ad approvare le apparecchiature terminali in base alle norme nazionali per un periodo transizionale;

    considerando che i fabbricanti devono allegare una nota informativa a tutti i prodotti approvati ai sensi della presente decisione; che i fabbricanti debbono allegare una dichiarazione di compatibilità di rete; che gli organismi notificati debbono garantire che i fabbricanti siano consapevoli di tali obblighi; che gli organismi notificati debbono informare altri organismi notificati delle dichiarazioni di compatibilità di rete ogni volta che un'approvazione è concessa ai sensi della presente decisione;

    considerando che le apparecchiature che rientrano nella portata della presente decisione ma che sono state approvate in base alle normative nazionali prima della fine del periodo transizionale, possono continuare ad essere immesse sui mercati nazionali e poste in servizio;

    considerando che il comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), istituito dall'articolo 28 della direttiva 98/13/CE non ha emesso alcun avviso sulla regolamentazione tecnica comune di cui alla presente decisione; che, di conseguenza e conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 98/13/CE la Commissione ha presentato al Consiglio la presente proposta sulle misure da adottare,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate come terminale singolo ad una rete analogica PSTN per mezzo di un doppino e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per reti analogiche PSTN di cui al paragrafo 1. La decisione non riguarda i requisiti di interfunzionamento delle apparecchiature terminali via la rete pubblica di telecomunicazioni, come specificato nell'articolo 5, lettera g), della direttiva 98/13/CE.

    Articolo 2

    1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normalizzazione competente, che applica nella misura opportuna i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere d) e f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento alla norma figura nell'allegato I.

    2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2) e la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (3).

    Articolo 3

    1. Gli organismi notificati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione delle parti applicabili della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

    2. Gli organismi notificati hanno il compito di controllare che:

    a) i fabbricanti o coloro che sollecitano l'omologazione siano a conoscenza delle «Advisory Notes» pubblicate nella guida ETSI EG 201-121 e degli eventuali aggiornamenti; e

    b) i fabbricanti siano a conoscenza dell'obbligo di aggiungere una nota informativa, secondo il modello dell'allegato II, a tutti i prodotti approvati dalla presente decisione; e

    c) i fabbricanti compilino la dichiarazione di compatibilità di rete, secondo il modello dell'allegato III.

    3. Gli organismi notificati comunicano agli altri organismi notificati le dichiarazioni di compatibilità di rete fatte all'atto della concessione dell'omologazione ai sensi della presente decisione.

    Articolo 4

    1. Le apparecchiature terminali che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono continuare ad essere omologate in base alle norme nazionali in vigore per un periodo di 15 mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

    2. Le apparecchiature terminali approvate in conformità delle norme nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse sul mercato e messe in servizio.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

    (2) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

    (3) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1).

    ALLEGATO I

    Riferimento alla norma armonizzata applicabile

    La norma armonizzata di cui all'articolo 2 è la seguente:

    «Requisiti di connessione per l'approvazione paneuropea del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale), in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF)».

    ETSI

    Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

    Segretariato dell'ETSI

    TBR 21 - Gennaio 1998

    (eccetto l'introduzione)

    INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

    L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1).

    La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

    Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

    Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

    650, route des Lucioles

    F-06921 Sophia Antipolis Cedex

    Francia

    Commissione europea

    DG XIII/A/2-(BU 31, 1/7)

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles

    o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

    (1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

    ALLEGATO II

    Testo della nota informativa che i fabbricanti debbono allegare ai prodotti approvati ai sensi della presente decisione

    «La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

    In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

    Nota: il fabbricante deve assicurarsi che venditore e utilizzatore dell'apparecchiatura siano a conoscenza dell'informazione di cui sopra, apposta sull'imballaggio e/o inserita nei manuali d'istruzione (o fatta conoscere con altri mezzi).

    ALLEGATO III

    Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'organismo notificato e al venditore

    La dichiarazione deve indicare le reti per le quali l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento.

    Dichiarazione di compatibilità di rete che il fabbricante deve trasmettere all'utilizzatore

    La dichiarazione deve indicare le reti per le quali l'apparecchiatura è stata progettata e le reti notificate con le quali l'apparecchiatura potrebbe avere difficoltà d'interfunzionamento. Il fabbricante deve inoltre chiaramente indicare che la compatibilità di rete dipende dai parametri software e hardware selezionati, e deve suggerire all'utilizzatore di prendere contatto con il venditore se intende usare l'apparecchiatura su altre reti.

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