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Document 31997R2596

Regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

GU L 351 del 23.12.1997, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2009; abrogato da 32009R0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2596/oj

31997R2596

Regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2596/97 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 ha stabilito un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione, al regime risultante dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione del nuovo regime alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, in alcuni settori, non è possibile superare tali difficoltà entro il termine previsto; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che è opportuno prorogare di un anno tale periodo;

considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano causano ancora difficoltà in Finlandia e in Svezia; che non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1998; che pertanto occorre avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare di due anni il periodo transitorio per questo caso specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU C 352 del 20. 11. 1997, pag. 11.

(2) Parere espresso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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