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Document 31997R2216

    Regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio del 3 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell'informazione

    GU L 305 del 8.11.1997, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrog. impl. da 31998R2261

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2216/oj

    31997R2216

    Regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio del 3 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell'informazione

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 08/11/1997 pag. 0001 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 2216/97 DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sospendendo, a titolo autonomo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti relativi alle tecnologie dell'informazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata»;

    considerando che la decisione 97/359/CE (2) prevede il consolidamento e l'eliminazione entro il 1° gennaio 2000 dei dazi doganali relativi ad alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione; che la dichiarazione ministeriale di Singapore del 13 dicembre 1996, relativa al commercio di detti prodotti, nei suoi allegati incoraggia i partecipanti ad eliminare, in modo autonomo, i dazi doganali entro tale data; che occorre introdurre, a titolo autonomo, una sospensione o una riduzione supplementare dei dazi doganali per alcuni prodotti di cui alla detta decisione, compresi alcuni semiconduttori;

    considerando inoltre che la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (3), ha esentato dai dazi doganali alcuni apparecchi per la fabbricazione e la prova di semiconduttori; che alcune parti destinate ad essere inserite in tali apparecchi restano soggette ai dazi doganali delle posizioni tariffarie in cui rientrano; che alcuni altri apparecchi per la fabbricazione e la prova di semiconduttori e di loro parti non beneficiano di tale esenzione; che sarebbe opportuno che tali parti e apparecchi ne beneficiassero;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4) (in particolare nei suoi articoli 21, 82, 88 e 90), e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (5) (in particolare nei suoi articoli 291 e seguenti), determinano le condizioni di ammissione di alcune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in ragione della loro assegnazione a una destinazione particolare; che è giustificato, per alcuni apparecchi, ricorrere a tali disposizioni;

    considerando che per tali prodotti è opportuno introdurre nella nomenclatura combinata delle sottovoci, alcune delle quali contenenti ove necessario disposizioni relative alla destinazione particolare; che occorre pertanto modificare detta nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'allegato I, seconda parte, della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    2. Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata previste dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci della TARIC fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata in base alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    Articolo 2

    L'aliquota del dazio autonomo applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è progressivamente ridotta in base al calendario enunciato in tale allegato.

    Articolo 3

    Per i codici NC da 8471 10 10 a 8471 90 00, 8473 10 11, da 8473 21 10 a 8473 40 11, 8473 50 10, 8473 50 90 e da 8541 10 10 a 8542 90 00, nella colonna 3 dell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il riferimento alla nota a piè di pagina z) viene inserito dopo l'aliquota del dazio autonomo. Il testo della nota z) è il seguente:

    «z) Sospensione del dazio autonomo a tempo indeterminato.»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Gli articoli 1 e 2 si applicano a partire dal 1° novembre 1997.

    L'articolo 3 si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M.-J. JACOBS

    (1) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 (GU L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1).

    (2) GU L 155 del 12. 6. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

    (4) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

    (5) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28).

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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