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Document 31997R2026

    Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

    GU L 288 del 21.10.1997, p. 1–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2009; abrogato da 32009R0597

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2026/oj

    31997R2026

    Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 288 del 21/10/1997 pag. 0001 - 0033


    REGOLAMENTO (CE) N. 2026/97 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

    vista la proposta della Commissione (1),

    1) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 (2), il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea;

    2) considerando che dette norme sono state adottate in conformità degli obblighi internazionali vigenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure compensative);

    3) considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»);

    4) considerando che l'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC (accordo OMC), approvato con decisione 94/800/CE (3), comprende, tra l'altro, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (il GATT 1994), un accordo sull'agricoltura, un accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (in appresso denominato «accordo antidumping del 1994») e un nuovo accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni»);

    5) considerando che, per rendere più trasparente ed efficace l'applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall'accordo antidumping del 1994 e dall'accordo sulle sovvenzioni, si ritiene necessario adottare due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l'applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale;

    6) considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e l'esame dei fatti, l'istituzione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la durata e il riesame delle misure compensative, nonché la rivelazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;

    7) considerando che, data la portata delle modifiche che comportano i nuovi accordi e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno recepire, per quanto possibile, i termini dei nuovi accordi nella legislazione comunitaria;

    8) considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico), e in base a quali criteri debba essere calcolato l'importo della sovvenzione compensabile;

    9) considerando che, nel determinare l'esistenza di una sovvenzione, è necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di qualsiasi ente pubblico nel territorio di un paese, o che c'è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all'impresa beneficiaria;

    10) considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata quali tipi di sovvenzioni non sono compensabili e le procedure da seguire qualora nel corso di un'inchiesta si constati che un'impresa indagata ha ricevuto sovvenzioni non compensabili;

    11) considerando che l'accordo sulle sovvenzioni stabilisce che l'applicabilità delle disposizioni relative alle sovvenzioni non compensabili scade cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC, a meno che non sia prorogata per reciproca intesa tra i membri dell'OMC; che pertanto può rendersi necessario modificare di conseguenza il presente regolamento, qualora la vigenza delle suddette disposizioni non venga in tal modo prorogata;

    12) considerando che le misure figuranti all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura non sono compensabili, nei limiti specificati in detto accordo;

    13) considerando che è opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati per quanto riguarda i fattori che possono contribuire a determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato oppure minaccino di provocare un pregiudizio grave; che per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato vigenti nella Comunità;

    14) considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che inoltre occorre prevedere che un procedimento in materia di dazi compensativi possa essere attuato in nome dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

    15) considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denunzia in materia di dazi compensativi, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di sovvenzioni compensabili, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che è inoltre opportuno specificare le procedure di rigetto delle domande o di apertura dei procedimenti;

    16) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e la difesa dei propri interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione; ché è inoltre opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito; che sarebbe altresì opportuno instaurare una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto attiene alla raccolta di informazioni;

    17) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi non possono essere istituiti prima del decorso di sessanta giorni o dopo il decorso di nove mesi dall'inizio del procedimento; che è altresì necessario prevedere che tali dazi possano in tutti i casi essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi;

    18) considerando che occorre stabilire procedure per l'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni compensabili e il pregiudizio, in alternativa all'imposizione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o della revoca di impegni e stabilire che possono essere imposti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessaria un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro esecuzione non rischino di provocare un comportamento lesivo della concorrenza;

    19) considerando che è necessario prevedere che i procedimenti si concludano - con o senza l'istituzione di misure definitive - normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta;

    20) considerando che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi qualora si riscontri che l'importo della sovvenzione è minimo oppure, in particolare nel caso di importazioni originarie di paesi in via di sviluppo, che il volume delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili e che è opportuno definire tali criteri; che, per i casi in cui si debbano istituire misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure stesse devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure da applicarsi in caso di ricorso a tecniche di campionamento;

    21) considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo qualora ciò sia ritenuto opportuno e precisare le circostanze in cui si applicano retroattivamente per salvaguardare l'efficacia delle misure definitive; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di revoca di impegni;

    22) considerando che occorre prevedere che le misure scadano dopo cinque anni, salvo che da un riesame risulti che esse devono essere mantenute in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, in presenza di elementi di prova sufficienti relativi ad un mutamento di circostanze, si devono svolgere riesami intermedi o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi compensativi;

    23) considerando che, sebbene l'accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; che risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione contro le elusioni;

    24) considerando che è opportuno autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda inopportuna l'applicazione continuativa di tali misure;

    25) considerando che è necessario stabilire che le importazioni sotto inchiesta possano essere soggette a registrazione all'atto dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni;

    26) considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino e comunichino alla Commissione gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti soggetti a inchieste o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

    27) considerando che è necessario prevedere che il comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;

    28) considerando che è opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni compensabili e di pregiudizio; che tali visite devono tuttavia essere condizionate al ricevimento di risposte adeguate ai questionari;

    29) considerando che è necessario stabilire che, nel caso di elevato numero di parti o di transazioni commerciali, si ricorra a tecniche di campionamento ai fini della conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati;

    30) considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente possono essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possono essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi della cooperazione;

    31) considerando che debbono essere emanate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la rivelazione di segreti d'impresa o amministrativi;

    32) considerando che è indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i loro interessi;

    33) considerando che è opportuno istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, e in particolare dei consumatori, all'istituzione di misure, nonché fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

    34) considerando che, per l'applicazione delle norme dell'accordo sulle sovvenzioni, è indispensabile che, al fine di mantenere l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi che tale accordo intende creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali interlocutori commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

    35) considerando che, con il regolamento (CE) n. 3284/94, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (4), il Consiglio ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha istituito un nuovo sistema comune di difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea;

    36) considerando che, all'atto della pubblicazione, sono stati constatati problemi redazionali nel testo del regolamento (CE) n. 3284/94; che, inoltre, tale regolamento è già stato modificato;

    37) considerando che, a fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento, facendo salvi i procedimenti già avviati in forza del medesimo o del regolamento (CEE) n. 2423/88,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Principi

    1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

    2. Ai fini del presente regolamento, un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 2 e 3.

    3. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d'origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione».

    Ai fini del presente regolamento per «pubblica amministrazione» s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione.

    4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e la Comunità.

    5. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

    Articolo 2

    Definizione di sovvenzione

    Vi è sovvenzione quando:

    1) a) una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando:

    i) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

    ii) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); al riguardo, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;

    iii) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni;

    iv) la pubblica amministrazione:

    - effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento,

    o

    - incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

    o

    b) sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e

    2) venga in tal modo conferito un vantaggio.

    Articolo 3

    Sovvenzioni compensabili

    1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Al fine di determinare se una sovvenzione, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

    a) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

    b) ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati.

    Ai fini del presente articolo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

    I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificate.

    c) Ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

    Nell'applicazione del primo comma, si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell'ambito di competenza dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

    3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. L'istituzione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

    4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

    a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I.

    Le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici;

    b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

    5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

    Articolo 4

    Sovvenzioni non compensabili

    1. Non sono compensabili, le seguenti sovvenzioni:

    a) le sovvenzioni che non sono specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3,

    b) le sovvenzioni che, pur essendo specifiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3, soddisfano le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo,

    c) gli elementi di sovvenzione che possono sussistere in una delle misure indicate nell'allegato IV.

    2. Le sovvenzioni per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese non sono compensabili qualora non rappresentino più del 75 % dei costi di ricerca industriale, ovvero del 50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva, e siano limitate esclusivamente a quanto segue:

    a) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);

    b) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati secondo modalità commerciali) per l'attività di ricerca;

    c) costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compreso l'acquisto presso fonti esterne di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

    d) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;

    e) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenuti in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.

    Il primo comma non si applica agli aeromobili civili (ai sensi dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili del 1979, come modificato, o in eventuali accordi successivi che modifichino o sostituiscano detto accordo).

    Ai fini del primo comma:

    a) I livelli consentiti delle sovvenzioni non compensabili sono definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.

    Nel caso di programmi che comprendano sia la ricerca industriale, sia l'attività di sviluppo precompetitiva, il livello consentito delle sovvenzioni non compensabili non deve superare la media semplice dei livelli consentiti delle sovvenzioni non compensabili relativi a queste due categorie, calcolata sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati ai punti da a) ad e) del primo comma.

    b) Si intende per «ricerca industriale» una ricerca pianificata o un'indagine critica volta a scoprire nuove conoscenze da utilizzare per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre migliora menti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.

    c) Si intende per «attività di sviluppo precompetitiva» il trasferimento dei risultati della ricerca industriale in un piano o schema o disegno per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Tale espressione può inoltre comprendere la concezione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrativi, sempreché tali progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o usuali, anche migliorative, introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti.

    3. Le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione, concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale, che non sarebbero specifiche se si applicassero i criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 a ciascuna regione assistita, non sono compensabili qualora:

    a) ciascuna regione svantaggiata sia un'area geografica contigua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definita;

    b) la regione sia considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;

    c) i criteri di cui alla lettera b) includano una valutazione dello sviluppo economico basata almeno su uno dei seguenti fattori:

    - reddito pro capite, o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite, che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio del paese d'origine o di esportazione interessato;

    - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio del paese d'origine o del paese d'esportazione interessato;

    la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere complessa ed includere altri fattori.

    Ai fini del primo comma:

    a) Si intende per «piano generale di sviluppo regionale» che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non abbiano nessuna influenza, ovvero nessuna incidenza sensibile, sullo sviluppo della regione.

    b) Si intendono per «criteri neutri e oggettivi» criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno per eliminare o ridurre le disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali devono prevedere massimali per l'ammontare delle sovvenzioni che possono essere concesse a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti lavoro. Nell'ambito di tali massimali, la ripartizione delle sovvenzioni dev'essere sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di determinate imprese, o la concessione di importi sproporzionatamente elevati a favore di determinate imprese.

    La presente disposizione si applica alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

    4. Le sovvenzioni volte a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti che comportano maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese non sono compensabili qualora la sovvenzione:

    a) sia una misura una tantum, e

    b) sia limitata al 20 % del costo dell'adeguamento, e

    c) non riguardi il costo di sostituzione e di gestione degli impianti costituenti oggetto dell'investimento sovvenzionato, che dev'essere totalmente a carico delle imprese, e

    d) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione, e

    e) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

    Ai fini del primo comma, per «impianti esistenti» s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione dei nuovi obblighi in materia ambientale.

    Articolo 5

    Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile

    Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l'apertura dell'inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.

    Articolo 6

    Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

    Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

    a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;

    b) il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi;

    c) la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

    d) la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).

    Articolo 7

    Disposizioni generali relative al calcolo dell'importo

    1. L'importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità.

    Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

    a) tasse di domanda ed altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;

    b) imposte d'esportazione, dazi o altri tributi prelevati all'esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

    Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

    2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.

    3. Qualora la sovvenzione possa essere concessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo d'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.

    Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell'articolo 6, lettera b).

    4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso.

    Articolo 8

    Accertamento del pregiudizio

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine deve essere interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

    2. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

    a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e

    b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

    3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

    a) l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che

    b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

    5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito o dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

    6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

    7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

    8. L'effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

    9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

    Per accertare l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio, è opportuno prendere in considerazione, tra gli altri, fattori quali:

    a) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;

    b) un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

    c) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nella Comunità, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

    d) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e

    e) la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.

    Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.

    Articolo 9

    Definizione di industria comunitaria

    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

    a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

    b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:

    i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato, e

    ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità.

    In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.

    2. Ai fini de paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:

    a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure

    b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure

    c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.

    Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

    3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

    4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 8.

    Articolo 10

    Apertura del procedimento

    1. Salvo il disposto del paragrafo 10, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di un'asserita sovvenzione è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.

    La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

    Qualsiasi Stato membro che, pur in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione ad una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

    2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

    a) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

    b) descrizione completa del prodotto assertivamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine e/o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

    c) elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;

    d) informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni assertivamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 5.

    3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    4. Può essere aperta un'inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

    5. Può inoltre essere aperta un'inchiesta sulle sovvenzioni non compensabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, per stabilire se sussistano le condizioni specificate in tali paragrafi.

    6. Le sovvenzioni concesse nel quadro di un programma di sovvenzioni notificato prima della sua attuazione al comitato sovvenzioni e misure compensative dell'OMC ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sulle sovvenzioni, e per il quale il comitato non sia stato in grado di determinare l'insussistenza delle condizioni specificate in detto articolo, non danno luogo all'apertura di un'inchiesta a meno che una violazione dello stesso articolo 8 sia stata accertata dal competente organo di conciliazione dell'OMC o tramite arbitrato, a norma del suo paragrafo 5.

    7. Può altresì essere aperta un'inchiesta sulle misure elencate nell'allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 2 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.

    8. L'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.

    9. Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione informa il paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

    10. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

    11. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

    12. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

    13. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

    14. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

    15. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d'origine e/o d'esportazione e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione e alla relativa associazione di categoria.

    16. L'inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.

    Articolo 11

    L'inchiesta

    1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d'inchiesta di cui all'articolo 5. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

    2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o d'esportazione. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.

    3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.

    4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

    5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

    6. Agli importatori, agli esportatori e ai denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14 e che ne facciano richiesta, nonché alla pubblica amministrazione del paese d'origine e/o d'esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

    7. I denunzianti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 14, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano attinenti alla tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre e quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

    8. Salvo nei casi di cui all'articolo 28, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni devono essere accertate con la massima accuratezza.

    9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 13, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni e dell'articolo 15 per i provvedimenti.

    10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata.

    Articolo 12

    Misure provvisorie

    1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:

    a) sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10,

    b) sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 10, paragrafo 14,

    c) sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni compensabili e che ne deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e

    d) qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per prevenire tale pregiudizio.

    I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere alla data di inizio del procedimento.

    L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

    2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

    3. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

    4. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo commma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.

    5. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

    6. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.

    Articolo 13

    Impegni

    1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi quando vengono presentati impegni volontari e in base ai quali:

    a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti;

    b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa consultazione, concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

    2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

    3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o di esportazione possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

    4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti dell'inchiesta interessate.

    5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

    6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l'insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In questa ipotesi, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità ed alle disposizioni del presente regolamento.

    7. La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

    8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese d'origine e/o esportazione.

    9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti, può essere imposto un dazio definitivo, a norma dell'articolo 15, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempre che l'inchiesta sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio e che l'esportatore interessato e/o il paese d'origine e/o esportazione, nei casi diversi dalla revoca dell'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

    10. A norma dell'articolo 12, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa.

    Articolo 14

    Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure

    1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

    2. Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

    3. Il procedimento è immediatamente chiuso se si accerta che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.

    4. Per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 10, paragrafo 13, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell'articolo 10, paragrafo 11. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.

    5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, con le seguenti eccezioni:

    a) nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem,

    b) nel caso dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC di cui all'allegato VII dell'accordo sulle sovvenzioni e dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che hanno completamente soppresso le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del presente regolamento, il limite d'irrilevanza delle sovvenzioni è il 3 % ad valorem. Qualora dalla soppressione delle sovvenzioni all'esportazione dipenda l'applicazione della presente disposizione, questa si applica a decorrere dalla data in cui è notificata la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione al comitato per le sovvenzioni e le misure compensative dell'OMC e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente disposizione scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC,

    fermo restando che deve essere chiusa solo l'inchiesta qualora l'importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d'irrilevanza per singoli esportatori e che questi rimangano soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli articoli 18 e 19.

    Articolo 15

    Sostituzione di dati definitivi

    1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza delle sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 31, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo, a meno che le sovvenzioni siano state revocate o che sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Se sono in vigore dazi provvisori, la proposta relativa al provvedimento definitivo deve essere presentata al Consiglio almeno un mese prima della scadenza di tali dazi. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili di cui hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

    2. Il dazio compensativo viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.

    3. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell'articolo 27.

    Articolo 16

    Retroattività

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R2026.1

    1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ovvero dell'articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

    2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un'industria comunitaria, né la minaccia di pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

    3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

    4. Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

    a) che esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile

    e,

    b) si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

    5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei novanta giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell'impegno.

    Articolo 17

    Durata

    Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

    Articolo 18

    Riesami in previsione della scadenza

    1. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

    2. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.

    3. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d'origine e/o d'esportazione e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

    4. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori comunitari, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.

    Articolo 19

    Riesami intermedi

    1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari oppure del governo del paese d'origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.

    2. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

    3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, viene avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari presentino sufficienti elementi di prova del fatto che i dazi non hanno provocato variazioni o hanno provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.

    4. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 8. A tale fine, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

    Articolo 20

    Riesami accelerati

    Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, ad essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile. La Commissione avvia tale riesame dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.

    Articolo 21

    Restituzioni

    1. Nonostante l'articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

    2. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

    3. Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'importo delle sovvenzioni compensabili per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.

    4. Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione suddetta.

    Articolo 22

    Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni

    1. Le pertinenti disposizioni degli articoli 10 e 11, escluse quelle relative ai termini, si applicano ai riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20. Tali riesami si svolgono rapidamente e si concludono entro dodici mesi dalla data del loro inizio.

    2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dell'articolo 18 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.

    3. Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all'articolo 18, il riesame a norma dell'articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all'articolo 18.

    4. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.

    Articolo 23

    Elusione

    1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, purché sia provato che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio compensativo in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

    2. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori enunciati nel paragrafo 1. L'inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice e su proposta della Commissione, con effetto a decorrere dalla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.

    3. Non sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti accompagnati da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori su domanda scritta, in base all'autorizzazione conferita con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo, oppure in base all'autorizzazione del Consiglio contenuta nella decisione che istituisce le misure. I certificati sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.

    4. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 24

    Disposizioni generali

    1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

    2. I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì, ai riesami.

    3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), possono essere adottate a norma del presente regolamento.

    4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione dei Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

    5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è disposta con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

    6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

    Articolo 25

    Consultazioni

    1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 9, ed all'articolo 11, paragrafo 10, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

    2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

    3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che questa possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

    4. Le consultazioni riguardano in particolare:

    a) l'esistenza di sovvenzioni compensabili e i metodi da utilizzare per determinarne l'importo;

    b) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

    c) il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio;

    d) le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

    Articolo 26

    Visite di verifica

    1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa.

    2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

    3. Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

    4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

    Articolo 27

    Campionamento

    1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata:

    a) ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure

    b) al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

    2. La selezione di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma del presente articolo spetta alla Commissione; di preferenza tuttavia la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

    3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 28.

    Articolo 28

    Omessa collaborazione

    1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

    2. L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

    3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

    4. Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

    5. Le conclusioni, comprese quelle relative all'importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate - per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta - in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

    6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.

    Articolo 29

    Trattamento riservato

    1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale questa l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

    2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

    3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

    4. Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità comunitarie, di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa o amministrativi non siano rivelati.

    5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 25 o alle consultazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9 e all'articolo 11, paragrafo 10, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

    6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

    Articolo 30

    Comunicazione di informazioni

    1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

    2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

    3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

    4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 14 e 15, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

    5. Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell'urgenza della questione, che non può essere inferiore a dieci giorni.

    Articolo 31

    Interesse della Comunità

    1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

    2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

    3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

    4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

    5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma degli articoli 14 e 15.

    6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

    7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

    Articolo 32

    Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali

    Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell'accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee ad eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

    Articolo 33 Disposizioni finali

    Il presente regolamento non osta all'applicazione:

    a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

    b) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (6), del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (7) e del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (8). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi compensativi;

    c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

    Articolo 34

    Abrogazione della normativa vigente e disposizioni transitorie

    Il regolamento (CE) n. 3284/94 è abrogato.

    L'abrogazione del regolamento (CE) n. 3284/94 lascia impregiudicata la validità dei procedimenti in base ad esso avviati.

    I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2423/88 ed al regolamento (CE) n. 3284/94 s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 35

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. POOS

    (1) GU C 99 del 26. 3. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

    (3) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

    (4) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1252/95 (GU L 122 del 2. 6. 1995, pag. 2).

    (5) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

    (6) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

    (7) GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10).

    (8) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49).

    ALLEGATO I

    ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

    a) Concessione da parte di una pubblica amministrazione di sovvenzioni dirette a un'impresa o a un'industria, in base alle loro prestazioni all'esportazione.

    b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.

    c) Tariffe di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite da, o per conto di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.

    d) La fornitura da parte di pubbliche amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali (1) sono riservate sui mercati mondiali agli esportatori nazionali.

    e) L'esenzione totale o parziale, la remissione o il differimento, riferiti specificamente alle esportazioni, di imposte dirette (2) o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali (3).

    f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

    g) L'esenzione o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette (4) in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

    h) L'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (5) sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell'esonero della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) (6). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

    i) La remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione (7) in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione sempreché l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all'esportazione, contenute nell'allegato III.

    j) La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

    k) La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni e/o operanti sotto l'autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito all'esportazione.

    Tuttavia, ove un membro dell'OMC abbia aderito ad un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione del quale siano parti al 1° gennaio 1979 almeno dodici membri originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all'esportazione.

    l) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

    (1) Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d'importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

    (2) Ai fini del presente regolamento:

    - il termine «imposte dirette» si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalities e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare;

    - il termine «oneri sulle importazioni» si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni;

    - il termine «imposte indirette» si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni;

    - le imposte indirette «riscosse a stati anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto;

    - le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo;

    - la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni e la riduzione delle imposte;

    - la «remissione o la restituzione del dazio (drawback)» comprende l'esenzione e il differimento totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

    (3) Il differimento non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

    (4) Il punto h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal punto g).

    ALLEGATO II

    DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO (1)

    I

    1. I sistemi di abbuono delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il differimento di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

    2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» ai punti h) e i). Ai sensi del punto h), i sistemi di abbuono delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del punto i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il punto i) prevede inoltre, se del caso, l'utilizzo di fattori sostitutivi.

    II

    3. Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi a norma del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura.

    4. Ove su presuma che un sistema di abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo dell'abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

    5. Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 4.

    6. La Commissione considera di norma i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

    7. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

    8. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell'abbuono o della remissione in relazione a imposte o dazi.

    (1) Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

    ALLEGATO III

    DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

    I

    I sistemi di restituzione del dazio (drawback) possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del punto i), dell'allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

    II

    Nell'esaminare un sistema di restituzione daziaria sostitutiva nell'ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri:

    1. Il punto i) dell'allegato I stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi, nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

    2. Ove si presuma che un sistema di restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertato l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace.

    3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un'ulteriore verifica in conformità del punto 2.

    4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza di una sovvenzione.

    5. Vi è restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del punto i), dell'allegato I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

    ALLEGATO IV

    (Il presente allegato riproduce l'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale accordo.)

    SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

    1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

    a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori;

    e

    b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

    nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

    Programmi pubblici di servizi

    2. Servizi generali

    Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

    a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

    b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;

    c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

    d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

    e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

    f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

    g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

    3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (1)

    Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

    Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev'essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

    4. Aiuto alimentare interno (2)

    Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

    L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

    5. Pagamenti diretti ai produttori

    Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

    6. Sostegno dei redditi su base fissa

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

    b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

    c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

    e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

    7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

    b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

    c) L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

    d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

    8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

    b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

    c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

    d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

    e) Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

    9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

    b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

    10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

    b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definitiva.

    c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

    d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

    11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

    b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

    c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

    e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

    f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

    12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

    b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

    13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

    a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

    b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

    c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

    d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

    e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

    f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

    (1) Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

    (2) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.

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