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Document 31997R2008

    Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

    GU L 284 del 16.10.1997, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2008/oj

    31997R2008

    Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 16/10/1997 pag. 0017 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 2008/97 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, relativo alle nuove concessioni all'importazione di prodotti agricoli turchi nella Comunità (1), prevede regimi speciali all'importazione di frumento (grano) duro e di scagliola, di segala e di malto originari della Turchia; che tali regimi prevedono una riduzione del prelievo applicabile all'importazione del frumento (grano) duro e della scagliola, una riduzione del prelievo applicabile all'importazione della segala, a condizione che la Turchia riscuota una tassa speciale all'esportazione di questo prodotto, nonché una riduzione dell'elemento fisso del prelievo applicabile all'importazione del malto;

    considerando che, per l'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, la decisione n. 1/77 del Consiglio di associazione CE-Turchia prevede un regime speciale comprendente una riduzione forfettaria di 0,7245 ecu per 100 kg del prelievo applicabile a detto olio; che, a condizione che la Turchia riscuota una tassa all'esportazione, detto regime prevede inoltre una diminuzione del prelievo stesso pari all'importo della tassa speciale nei limiti di 13,14 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta all'articolo 2 dell'accordo di associazione, nonché una diminuzione di 13,14 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato IV dello stesso accordo; che la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con la Turchia avente come obiettivo la proroga del regime speciale di cui sopra per tutta la durata dell'accordo di associazione, sulla base di una riduzione forfettaria dei dazi doganali (2);

    considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3) prevede che i prelievi agricoli siano sostituiti da dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

    considerando che il proseguimento di tali regimi richiede l'adozione di nuove norme di applicazione e l'abrogazione di taluni articoli del regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (4);

    considerando che occorre provvedere affinché, conformemente agli accordi, la tassa speciale all'esportazione si trasferisca sul prezzo dell'olio d'oliva all'atto dell'importazione nella Comunità; che, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime in causa, occorre adottare le misure necessarie perché tale tassa venga versata al più tardi all'atto dell'importazione dell'olio;

    considerando che, in caso di modifica delle attuali condizioni dei regimi speciali previsti nell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, occorrerà adeguare il presente regolamento al fine di includervi tali cambiamenti; che è opportuno stabilire che tali adeguamenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), o di cui ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati dai regimi speciali;

    considerando che la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2146/95 (6) e il regolamento (CE) n. 1214/96 (7), ha introdotto a titolo transitorio alcuni regimi autonomi che scadono il 30 giugno 1997; che occorre pertanto disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1997,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia.

    Articolo 2

    1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che non ha subito un proceso di raffinazione, di cui ai codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 0,7245 ecu per 100 kg.

    2. Qualora la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione sull'olio di oliva di cui al paragrafo 1, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, l'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale, ma entro il limite di 13,14 ecu per 100 kg, oltre ad un importo di 13,14 ecu per 100 kg.

    3. La riduzione dell'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 2 si applica a tutte le importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore, al momento dell'importazione, fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

    Articolo 3

    1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 1509 90 00, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 3,723 ecu per 100 kg.

    2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 1510 00 90, interamente ottenuto in Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 7,003 ecu per 100 kg.

    Articolo 4

    L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (8), diminuita di 0,73 ecu per tonnellata.

    Articolo 5

    1. L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di segala di cui al codice NC 1002 00 00, originaria della Turchia e direttamente trasportata da questo paese nella Comunità, è quella fissata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, diminuita di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su detto prodotto, entro il limite di 11,68 ecu per tonnellata.

    2. Il regime previsto al paragrafo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata pagata dall'esportatore, entro il limite di un importo massimo che non superi né quello fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né 11,68 ecu per tonnellata.

    Articolo 6

    L'aliquota del dazio applicabile all'importazione nella Comunità di malto, anche torrefatto, di cui al codice NC 1107, originario della Turchia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 6,57 ecu per tonnellata.

    Articolo 7

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati.

    Articolo 8

    In caso di modifica delle attuali condizioni dei regimi speciali previsti nell'accordo di associazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, la Commissione adotterà, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati interessati, gli adeguamenti necessari risultanti per il presente regolamento.

    Articolo 9

    Gli articolo da 6 a 10 del regolamento (CEE) n. 1180/77 sono abrogati.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DELVAUX-STEHRES

    (1) GU 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.

    (2) GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 39.

    (3) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

    (4) GU L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2063/96 (GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 4).

    (5) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

    (6) GU L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1.

    (7) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 46.

    (8) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

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