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Document 31997R1417

Regolamento (CE) n. 1417/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

GU L 196 del 24.7.1997, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1417/oj

31997R1417

Regolamento (CE) n. 1417/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1417/97 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre permettere agli Stati membri di autorizzare nuovi impianti per le superfici destinate alla coltura di piante madri di marze; che occorre evitare che tale deroga determini un aumento della produzione di mosti o di vini;

considerando che, per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna e in Portogallo, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in Spagna e di acidità totale di alcuni vini da tavola prodotti nei due Stati membri in questione; che è opportuno estendere la deroga relativa all'acidità totale ai vini da tavola prodotti in Francia e in Italia;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare, nel corso della campagna 1997/1998, una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare le disposizioni in questione per una campagna;

considerando che le caratteristiche della produzione vitivinicola nonché l'insufficienza delle attrezzature necessarie per la distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione non consentono di procedere all'applicazione di tale misura; che pertanto occorre sostituire per l'Austria l'obbligo della distillazione con quello del ritiro previo controllo dei suddetti sottoprodotti;

considerando che, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore e per evitare ogni lacuna giuridica, occorre prorogare di una campagna le disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1996/1997; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1996/1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte al riguardo; che, data l'importanza per il settore del vino del problema del tenore di anidride solforosa è necessario elaborare proposte tenendo conto, in particolare, dei lavori dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (O.I.V.); che pertanto occorre rimandare la scadenza di una campagna;

considerando che, in materia di potenziale viticolo, ogni reimpianto di vigna è soggetto a un regime di diritti di reimpianto; che un certo numero di operatori detengono diritti che arrivano a scadenza nel corso delle campagne vitivinicole 1996/1997 e 1997/1998; che, tenuto conto della situazione di mercato nel settore vitivinicolo in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore, occorre prorogare la validità dei suddetti diritti fino al 1° gennaio 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, paragrafo 2, dopo il primo trattino è aggiunto il seguente trattino:

«- le superfici destinate alla coltura di piante madri di marze. Le uve ottenute da tali piante madri non possono essere raccolte o, se non sono raccolte, devono essere distrutte; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione di tale disposizione,»;

2) all'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, i termini «tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1997» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998».

3) all'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1997 è sostituita dal 31 agosto 1998.

4) all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che proceda alla trasformazione di una raccolta nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici piantate a vigna in Austria è tenuta a far ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»;

5) all'articolo 39:

a) al paragrafo 3, terzo comma, i termini «fino al termine della campagna 1996/1997» sono sostituiti dai termini «fino al termine della campagna 1997/1998»;

b) al paragrafo 3, quarto comma i termini «a decorrere dalla campagna 1997/1998» sono sostituiti dai termini «a decorrere dalla campagna 1998/1999»;

c) al paragrafo 10, primo e secondo comma, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;

c) al paragrafo 11, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;

6) all'articolo 46, paragrafo 4, i termini «1996/1997» sono sostituiti dai termini «1997/1998»;

7) all'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1997 è sostituita dal 1° aprile 1998 e la data del 1° settembre 1997 è sostituita dal 1° settembre 1998;

8) all'allegato I, punto 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per la campagna viticola 1997/1998, i vini da tavola prodotti in Francia, in Italia, in Portogallo e nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia, nonché nelle provincie di Guipúzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato rispettivamente francese, italiano, portoghese e spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.»

9) all'allegato V, lettera e) è aggiunto il seguente comma:

«La durata dei diritti di reimpianto che giungono a scadenza nel corso delle campagne viticole 1996/1997 e 1997/1998 è prorogata fino al 1° gennaio 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 19.

(2) GU n. C 200 del 30. 6. 1997.

(3) Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5).

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