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Document 31997L0058

Direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997 che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 274 del 7.10.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/58/oj

31997L0058

Direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997 che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 07/10/1997 pag. 0008 - 0008


DIRETTIVA 97/58/CE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1997 che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'allegato della direttiva 94/57/CE è basato sulla risoluzione A.739(18) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione;

considerando che l'assemblea dell'IMO nella sua diciannovesima sessione ha adottato la risoluzione A.789(19) relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione;

considerando che è da ritenersi che le disposizioni stabilite dalla risoluzione A.789(19) dell'IMO integrino le linee guida di cui alla risoluzione A.739(18);

considerando che, ai fini della direttiva 94/57/CE, è opportuno che le disposizioni della risoluzione A.789(19) dell'IMO siano incorporate, per quanto possibile, nell'allegato di tale direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 94/57/CE, alla sezione «A. CRITERI GENERALI» è aggiunto il seguente punto 7:

«7. L'organismo deve operare in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'IMO relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi della presente direttiva.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998.

2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

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