Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0794

    97/794/CE: Decisione della Commissione del 12 novembre 1997 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 323 del 26.11.1997, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2130

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/794/oj

    31997D0794

    97/794/CE: Decisione della Commissione del 12 novembre 1997 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 26/11/1997 pag. 0031 - 0036


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1997 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/794/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8, punto B,

    considerando che la decisione 92/424/CEE della Commissione (3) stabilisce alcune modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE per quanto concerne il controllo d'identità degli animali provenienti da paesi terzi;

    considerando che la decisione 92/432/CEE della Commissione (4) fissa alcune condizioni di deroga al principio dell'esame clinico individuale degli animali introdotti nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

    considerando che la decisione 92/527/CEE della Commissione (5) stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 91/496/CEE;

    considerando che è opportuno definire in un singolo testo procedure comuni, compresi i controlli documentari, fisici e d'identità degli animali ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità;

    considerando che, nell'ambito dei suddetti controlli, è opportuno verificare anche il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (7), sulla tutela degli animali durante il trasporto;

    considerando che per poter eseguire adeguatamente i controlli veterinari è necessario scaricare tutti gli animali al posto d'ispezione frontaliero;

    considerando che tale procedura deve comprendere un esame clinico di ogni singolo animale, fatte salve deroghe specifiche; che ai posti d'ispezione frontalieri è opportuno esaminare un campione degli animali per controllare il rispetto dei requisiti previsti dal certificato sanitario;

    considerando che le decisioni 92/424/CEE e 92/432/CEE devono pertanto essere abrogate;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I controlli documentari, fisici e d'identità previsti dalla direttiva 91/496/CEE sono eseguiti conformemente alle disposizioni della presente decisione.

    Articolo 2

    Il controllo documentario è eseguito conformemente alle modalità di cui all'allegato I.

    Articolo 3

    1. Il controllo d'identità viene effettuato per ciascun animale della partita.

    2. In deroga al paragrafo 1, se la partita è composta di un numero considerevole di capi, il controllo d'identità può essere effettuato sul 10 % degli animali e comunque su non meno di 10 animali rappresentativi dell'intera partita.

    Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di animali sottoposti a controllo va aumentato e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

    3. In deroga al paragrafo 1, i controlli d'identità riguardano perlomeno la stampigliatura di un numero rappresentativo di imballaggi e/o contenitori per gli animali non soggetti ad identificazione individuale in forza della normativa comunitaria.

    Qualora i primi controlli effettuati non abbiano dato risultati soddisfacenti, il numero di imballaggi e/o contenitori sottoposti a controllo va aumentato e può raggiungere eventualmente la totalità della partita.

    Il controllo d'identità comprende l'esame visivo degli animali in un numero rappresentativo di imballaggi e/o contenitori, diretto a verificarne la specie.

    Articolo 4

    1. Il veterinario ufficiale esegue il controllo fisico di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 91/496/CEE sugli animali biungulati e sugli equidi vivi e si assicura in particolare che tutti gli animali in questione vengano scaricati al posto d'ispezione frontaliero in sua presenza.

    2. Gli animali sono sottoposti ad un controllo per accertarne l'idoneità a viaggiare e ad un esame clinico, che può prevedere il prelievo di campioni. Questi esami e il prelievo di campioni sono effettuati conformemente all'allegato II.

    3. I campioni sono inviati dall'autorità competente ad un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, affinché controlli il rispetto dei requisiti del certificato veterinario.

    4. Per ogni animale facente parte del campione vengono registrate le seguenti informazioni:

    - il numero di riferimento del certificato veterinario e il numero di serie attribuito alla partita dal posto d'ispezione frontaliero,

    - il numero di identificazione dell'animale,

    - gli esami di laboratorio richiesti,

    - il risultato degli esami e gli eventuali provvedimenti adottati,

    - l'indirizzo completo della destinazione definitiva della partita.

    5. L'esame clinico di cui al paragrafo 2 consiste in un esame visivo di tutti gli animali.

    Gli animali da riproduzione o da produzione sono inoltre sottoposti ad un esame clinico, in conformità dell'allegato II, riguardante almeno il 10 % dei medesimi, con un minimo di 10 animali selezionati in modo da essere rappresentativi dell'intera partita. Qualora la partita contenga meno di 10 animali, i controlli sono eseguiti su ogni singolo animale.

    Gli animali da macello sono inoltre sottoposti ad un esame clinico, in conformità dell'allegato II, riguardante almeno il 5 % dei medesimi, con un minimo di 5 animali selezionati in modo da essere rappresentativi dell'intera partita. Qualora la partita contenga meno di 5 animali, tali controlli sono eseguiti su ogni animale.

    Qualora i primi controlli non forniscano risultati soddisfacenti, il numero degli animali controllati va aumentato e può raggiungere la totalità degli animali.

    6. Gli Stati membri trattengono la partita di animali presso il posto d'ispezione frontaliero solamente in caso di sospetto, in attesa dei risultati degli esami di laboratorio.

    7. I risultati dei controlli e le informazioni di cui al paragrafo 4 vengono trasmessi regolarmente alla Commissione, a scadenza semestrale, oppure immediatamente mediante telecopia allo Stato membro di destinazione e alla Commissione in caso di risultati positivi sui campioni o in altri casi motivati. Se vi sono risultati positivi, copia del certificato o dei certificati veterinari sono inviati quanto prima allo Stato membro di destinazione e alla Commissione.

    Articolo 5

    1. Per i seguenti animali non è necessario l'esame clinico individuale:

    - pollame,

    - uccelli,

    - animali di acquacoltura, compresi tutti i pesci vivi,

    - roditori,

    - logomorfi,

    - api ed altri insetti,

    - rettili e anfibi,

    - altri invertebrati,

    - taluni animali da giardino zoologico e da circo, compresi biungulati ed equidi, considerati pericolosi,

    - animali da pelliccia.

    2. Per gli animali di cui al paragrafo 1, l'esame clinico si basa sull'osservazione dello stato sanitario e del comportamento dell'intero gruppo di animali o di un gruppo rappresentativo di essi. Se i primi controlli non forniscono risultati soddisfacenti, il numero di animali sottoposti a controllo va aumentato. Se i suddetti controlli rivelano un'anomalia, si procede ad esami più approfonditi compreso, ove necessario, il prelievo di campioni.

    3. Nel caso di pesci, crostacei e molluschi vivi nonché di animali destinati a centri di ricerca, certificati indenni da patogeni specifici e contenuti in recipienti sigillati in condizioni ambientali controllate, l'esame clinico e il prelievo di campioni viene effettuato solamente se si ritiene che sussista un particolare rischio inerente alle specie degli animali di cui trattasi o alla loro origine o in presenza di qualsiasi altra irregolarità.

    Articolo 6

    1. Per ogni partita il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero fornisce alla persona interessata una copia autenticata dell'originale dei certificati veterinari o di altri documenti veterinari che scortano la partita, oltre al certificato di cui alla decisione 92/527/CEE. Su questi certificati viene annotato il numero di serie attribuito alla partita dal posto d'ispezione frontaliero.

    2. Il veterinario ufficiale conserva l'originale o dei certificati veterinari o dei documenti veterinari che scortano la partita, nonché copia del certificato di cui alla decisione 92/527/CEE.

    3. Per ogni partita vengono registrate e conservate al posto d'ispezione frontaliero le seguenti informazioni:

    - il numero di serie del certificato assegnato alla partita in oggetto dal posto d'ispezione frontaliero,

    - la data di arrivo della partita considerata al posto d'ispezione frontaliero,

    - le dimensioni della partita,

    - le specie e la categoria degli animali in funzione della loro utilizzazione e, se del caso, l'età,

    - il numero di riferimento del certificato,

    - il paese terzo d'origine,

    - lo Stato membro di destinazione,

    - la decisione relativa alla partita,

    - i riferimenti ai prelievi di campioni, se sono stati effettuati.

    4. Per gli equidi registrati di cui all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (8), non viene conservato il documento di identificazione né, nel caso particolare di ammissione temporanea, l'originale del certificato sanitario.

    5. Gli equidi da macello che debbono passare per un mercato o per un centro di smistamento sono scortati al macello dal certificato di cui alla decisione 92/527/CEE nonché di una copia autenticata dell'originale del certificato sanitario.

    6. Qualsiasi certificato veterinario o altro documento veterinario relativo a partite che sono state respinte al posto d'ispezione frontaliera reca, su ogni pagina, la stampigliatura «RESPINTO» in caratteri di colore rosso secondo il modello di cui all'allegato III.

    7. Il veterinario ufficiale conserva per almeno tre anni i certificati o altri documenti veterinari che scortano la partita, la copia del certificato di cui alla decisione 92/527/CEE e le registrazioni di cui all'articolo 4 della presente decisione e al paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo 7

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Le decisioni 92/424/CEE e 92/432/CEE sono abrogate.

    Articolo 9

    La presente decisione si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 232 del 14. 8. 1992, pag. 34.

    (4) GU L 237 del 20. 8. 1992, pag. 29.

    (5) GU L 332 del 18. 11. 1992, pag. 22.

    (6) GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

    (7) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 52.

    (8) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    ALLEGATO I

    Modalità relative ai controlli documentari sugli animali vivi importati da paesi terzi

    1. Ogni certificato che scorta una partita di animali vivi originari di un paese terzo dev'essere controllato per verificare:

    a) che si tratti dell'originale del certificato redatto nella lingua del paese di origine e almeno in una delle lingue ufficiali degli Stati membri nei quali si trovano il posto d'ispezione frontaliero e la destinazione finale;

    b) che si riferisca a un paese terzo o a una parte di essere terzo autorizzati ad esportare nella Comunità;

    c) che la sua presentazione e il suo contenuto corrispondano al modello previsto per gli animali vivi e il paese terzo interessati;

    d) che consista in un unico foglio di carta;

    e) che sia stato interamente compilato;

    f) che la data di rilascio del certificato si riferisca alla data di carico degli animali vivi per il trasporto verso la Comunità;

    g) che venga rilasciato per un unico destinatario;

    h) che rechi la firma del veterinario ufficiale oppure, se del caso, del rappresentante dell'autorità ufficiale, l'indicazione in stampatello e leggibile del nome e delle qualifiche del medesimo nonché, se del caso, il timbro ufficiale del paese terzo e la firma, il tutto in un colore diverso da quelle delle altre menzioni indicate sul certificato;

    i) che il certificato non sia stato modificato, tranne in caso di depennamenti firmati e provvisti di timbro da parte del veterinario certificante.

    2. L'autorità competente deve controllare l'impegno scritto e il ruolino di marcia dalla frontiera esterna alla destinazione finale qualora il trasportatore sia tenuto a fornirli a norma della direttiva 91/628/CEE. L'impegno scritto e il ruolino di marcia debbono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri in cui si trovano il posto d'ispezione frontaliero e la destinazione finale.

    ALLEGATO II

    Requisiti minimi per il controllo dell'idoneità dell'animale a viaggiare, l'esame clinico e le procedure di prelievo dei campioni nel caso di biungulati e equidi ai posti d'ispezione frontalieri

    I. Controllo dell'idoneità dell'animale a viaggiare

    Oltre all'esame clinico illustrato qui di seguito dev'essere valutata l'idoneità dell'animale a proseguire il viaggio. Tale valutazione deve tener conto della durata del viaggio già compiuto, comprese le disposizioni adottate in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta. Deve tenere inoltre in considerazione la durata del viaggio che resta da compiere, comprese le disposizioni in materia di alimentazione, abbeveraggio e sosta per tale parte del viaggio.

    I mezzi di trasporto degli animali debbono essere ispezionati per accertare che siano conformi alle relative disposizioni della direttiva 91/628/CEE.

    II. Esame clinico

    L'esame clinico deve comprendere almeno:

    1. un esame visivo dell'animale, compresa una valutazione generale del suo stato di salute, la capacità di muoversi liberamente, le condizioni della pelle e delle mucose e la presenza di eventuali secrezioni anomale.

    2. Il controllo del sistema respiratorio e digestivo.

    3. Il controllo casuale della temperatura corporea. Tale controllo non è necessario per gli animali sui quali non sono state riscontrate anomalie per quanto concerne i punti 1 o 2.

    4. La palpazione è necessaria solamente se sono state riscontrate anomalie per quanto concerne i punti 1, 2 o 3.

    III. Metodo di prelievo dei campioni

    Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato per controllare il rispetto dei requisiti sanitari stabiliti nel certificato veterinario di accompagnamento.

    1. Nell'arco di un mese almeno il 3 % delle partite dev'essere sottoposto a prelievi sierologici. Almeno il 10 % degli animali di una partita dev'essere sottoposto a prelievi, con un minimo di 4 animali. Qualora si riscontrino problemi, tale percentuale dev'essere aumentata.

    2. Il veterinario ufficiale può inoltre effettuare altri prelievi su animali della partita.

    ALLEGATO III

    Modello della stampigliatura di cui all'articolo 6, paragrafo 6

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    RESPINTO

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Top