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Document 31997D0278
97/278/EC: Commission Decision of 11 April 1997 amending Decisions 95/160/EC, 95/161/EC and 95/168/EC concerning the methods to be used for microbiological testing (Text with EEA relevance)
97/278/CE: Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/278/CE: Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 110 del 26.4.1997, p. 77–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32005R1688
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995D0160 | modifica | allegato 1 | ||
Modifies | 31995D0161 | modifica | allegato 1 | ||
Modifies | 31995D0168 | modifica | allegato 1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32005R1688 | 01/01/2006 |
97/278/CE: Decisione della Commissione dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 26/04/1997 pag. 0077 - 0078
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 1997 recante modifica alle decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE e riguardante i metodi da impiegare per i test microbiologici (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/278/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e alle importazioni dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 9 bis, paragrafo 2, e 9 ter, paragrafo 2, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda gli agenti patogeni, la direttiva 90/425/CEE (2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (3), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino, considerando che la decisione 95/160/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (4), prevede in particolare un esame microbiologico da applicarsi ai campioni; considerando che la decisione 95/161/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (5), prevede in particolare un esame microbiologico dei campioni; considerando che la decisione 95/168/CE della Commissione, dell'8 maggio 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di determinati tipi di uova destinate al consumo umano (6), prevede in particolare un metodo microbiologico per l'esame dei campioni; considerando che il comitato scientifico veterinario, nella sua relazione del 3 giugno 1996, ha espresso un parere in merito ai metodi di esame microbiologico che offrono garanzie equivalenti; considerando che è opportuno modificare le decisioni 95/160/CE, 95/161/CE e 95/168/CE introducendo la possibilità di applicare un metodo di esami microbiologico che offra garanzie equivalenti a quello già previsto; considerando che i metodi descritti nella presente decisione tengono conto del parere del comitato scientifico veterinario; considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato I della decisione 95/160/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Test microbiologico per l'esame dei campioni: - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute); - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.» Articolo 2 Nell'allegato I della decisione 95/161/CE, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Test microbiologico per l'esame dei campioni: - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute); - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.» Articolo 3 Nell'allegato I della decisione 95/168/CE, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Test microbiologico per l'esame dei campioni: - l'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione delle salmonelle dev'essere effettuata secondo il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, ovvero secondo il metodo descritto dal Comitato nordico di analisi alimentare (metodo NMKL n. 71, quarta edizione, 1991, o sue edizioni rivedute); - in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri, il metodo normalizzato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO 6579:1993, o sue edizioni rivedute, dev'essere considerato quale metodo di riferimento.» Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24. (4) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 40. (5) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 44. (6) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 44.