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Document 31997D0160

97/160/CE: Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 62 del 4.3.1997, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/160/oj

31997D0160

97/160/CE: Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 04/03/1997 pag. 0039 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19 (ii),

considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/624/CE della Commissione (3), è stato stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati sono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5) e 93/197/CEE (6) della Commissione, tutte modificate da ultimo dalla decisione 96/279/CE (7);

considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria effettuata dalla Commissione in Libano, la situazione sanitaria in un primo momento non è risultata sufficientemente controllata dai servizi veterinari; che tuttavia da allora la situazione è migliorata notevolmente, come dimostra un'ampia indagine siero-epidemiologica condotta sugli equidi nell'intero territorio nazionale per accertare la presenza di peste equina, morva, durina e anemia infettiva, con risultati del tutto negativi;

considerando che il Libano è ormai indenne da peste equina da oltre trent'anni, periodo durante il quale non è stato praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

considerando che il Libano è indenne da morva e durina da oltre sei mesi e che non vi sono mai stati casi di encefalomielite equina venezuelana e di stomatite vescicolosa;

considerando che le autorità veterinarie del Libano si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE così come eventuali modifiche della politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

considerando che la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE nell'apposita colonna per gli equini, è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario.

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi che figura nella prima metà del titolo del certificato sanitario relativo ai cavalli registrati.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 33.

(4) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(5) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(7) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

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