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Document 31997D0138

97/138/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 52 del 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; abrogato da 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138

97/138/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/1997 pag. 0022 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le tabelle e le strutture dei dati devono essere riesaminati periodicamente in base all'esperienza pratica acquisita ed eventualmente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi, immessi sul mercato nella Comunità e tutti i rifiuti di imballaggio, come indicato nell'articolo 2 paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, vengono definite le tabelle relative ai sistemi di basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio istituite per consentire agli Stati membri e alla Commissione di verificare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/CE.

Le tabelle in questione servono ad armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati forniti e a rendere compatibili i dati raccolti dai vari Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti;

- per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

Le tabelle presentate negli allegati sono compilate su base annua, a partire dai dati relativi al 1997 e comprendenti tutto l'anno di calendario, e vengono inviate alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. Esse sono corredate delle relazioni nazionali preparate conformemente all'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri presentano alla Commissione le appropriate informazioni qualitative sui livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti nell'imballaggio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 94/62/CE e sulla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi del terzo trattino del punto 1 dell'allegato II della direttiva 94/62/CE.

Gli Stati membri inviano inoltre alla Commissione informazioni quantitative sui rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal contenuto dei prodotti, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (2) e della decisione 94/904/CE del Consiglio (3) in particolare se non adatti al recupero.

Entro la fine del primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE, viene inviata una relazione alla Commissione: questa procedura viene reiterata per ogni successivo periodo di cinque anni.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano alla Commissione le tabelle completate definite nella presente decisione, unitamente ad una descrizione adeguata di come i dati sono stati compilati e alle caratteristiche principali delle basi di dati da cui sono stati ricavati i dati medesimi.

La descrizione deve in particolare comprendere le stime utilizzate per il calcolo delle quantità e delle percentuali di rifiuti di imballaggio recuperati e riciclati e della percentuale di riutilizzo.

Articolo 6

I dati da inserire nell'allegato III (Tabelle 3, 4.1 e 4.2) e relativi al peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o recuperati, si riferiscono alle quantità di rifiuti di imballaggio necessarie per un processo efficace di riciclaggio o recupero.

Per il calcolo delle suddette quantità si può tener conto esclusivamente dei rifiuti provenienti da imballaggi immessi in commercio, escluso qualsiasi tipo di residui di produzione, dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio o da altri processi di produzione.

Articolo 7

I dati contenuti nelle tabelle servono a verificare la realizzazione degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE, oltre che a fini informativi e come base per la futura adozione di decisioni.

L'allegato II (tabella 2) va completato su base volontaria.

La suddivisione dei dati nell'allegato III (tabelle 3, 4.1, 4.2) relativi al riciclaggio organico, ad altre forme di riciclaggio, al recupero di energia e ad altre forme di recupero, all'incenerimento e alla discarica è utilizzata solo a fini informativi, e su base volontaria.

I dati relativi alle colonne denominate «totale», «riciclo totale» e «recupero totale» devono essere forniti obbligatoriamente. I dati relativi alla colonna denominata «destinati al riciclaggio» sono da fornire su base volontaria.

I materiali di imballaggio per i quali i dati sono da fornire obbligatoriamente sono il vetro, la plastica, la carta e il cartone e i metalli.

Articolo 8

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE la Commissione adotterà la struttura per la fornitura dei dati da parte degli Stati membri, onde rendere i dati in questione comparabili e coerenti. La struttura in questione include le definizioni da utilizzare, inclusi i composti, e l'ordine di precisione dei dati medesimi.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conformi con questa struttura.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

(3) GU n. L 356 del 31. 12. 1994, pag. 14.

ALLEGATO I

Tabella 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Quantità di imballaggi immessi in commercio in uno Stato membro

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

Tabella 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Imballaggi riutilizzabili

>FINE DI UN GRAFICO>

Questa tabella deve essere compilata su base volontaria ed è intesa solo per quelle categorie di prodotti e/o imballaggi che le autorità nazionali ritengono significativi nell'ambito dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE.

Ne consegue che vengono riempite le colonne relative ai tipi di imballaggi e ai prodotti destinati a comprendere quelli potenzialmente adatti per il riutilizzo, ma solo per le voci attinenti al contesto dei sistemi nazionali di riutilizzo. Ove occorra, le intestazioni possono essere modificate per adeguarle alla realtà dei sistemi in questione.

Tenuto conto dei dati disponibili, le voci generiche relative alle bevande e ai prodotti alimentari e non alimentari possono essere suddivise in elementi quali acqua minerale, bevande analcoliche, latte, bevande alcoliche, carne, pesce, detersivi, ecc.

I dati forniti e il relativo grado di precisione devono essere compatibili con la disponibilità degli stessi e con i costi e possono essere adeguati alle situazioni degli Stati membri.

Note:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle ombreggiate sono considerate non rilevanti in ogni caso. Le quantità relative alle bevande/ai liquidi sono espresse in litri; in tutti gli altri casi l'unità di misura è il kg.

ALLEGATO III

Tabella 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e gestiti negli Stati membri

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 4.1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Quantità controllata di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e recuperati al di fuori di quest'ultimo

>FINE DI UN GRAFICO>

Tabella 4.2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Quantità controllata di rifiuti di imballaggio prodotti al di fuori di uno Stato membro e recuperati in quest'ultimo

>FINE DI UN GRAFICO>

Nota per le tabelle 3, 4.1 e 4.2

1. I dati relativi alla tabella 3 possono essere suddivisi, su base volontaria, in urbani e non urbani.

2. La colonna «totale» è obbligatoria. La colonna «destinati al riciclaggio» è facoltativa.

3. Le colonne «riciclaggio organico» e «altre forme di riciclaggio» sono facoltative. La colonna «riciclaggio totale» è obbligatoria.

4. Le colonne «recupero di energia» e «altre forme di recupero» sono facoltative. La colonna «recupero totale» è obbligatoria.

5. Le colonne relative a «incenerimento» e «discarica» sono facoltative.

6. I dati relativi alla suddivisione delle varie categorie di plastica ed alla suddivisione dei metalli in acciaio e alluminio, ai composti ed al legno sono facoltativi.

7. I dati relativi al peso totale dei composti possono essere sia inclusi nei dati relativi al materiale predominante che specificati separatamente.

8. Le caselle scure sono considerate non rilevanti in ogni caso. Le caselle ombreggiate vanno completate su base facoltativa.

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