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Document 31996R2505

Regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)

GU L 345 del 31.12.1996, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32010R0007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2505/oj

31996R2505

Regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1996 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti agricoli e industriali sarà insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per tali prodotti dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti e l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a tali contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino al loro esaurimento;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che nelle Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nel corso del 1996 insufficiente per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà per una parte non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti della Comunità per tali prodotti e ciò alle condizioni più favorevoli;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3059/95 (1), il Consiglio ha aperto per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti industriali dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aumentare le quantità di ferrocromo (numero 09.2711), di isopropilidene (numero 09.2859) e di oscillatore (numero 09.2939);

considerando che i regolamenti esistenti recanti apertura dei contingenti comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno, in gran parte, prorogato le precedenti misure; che, pertanto, al fine di razionalizzare l'attuazione di tali misure, sembra opportuno non limitare il periodo di validità di detti regolamenti; che si possono effettuare adeguamenti del loro ambito, in particolare l'aggiunta e la soppressione di taluni prodotti, mediante regolamento del Consiglio e che non è ammesso il trasferimento di volumi non esauriti da un periodo contingentale all'altro;

considerando che modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa, ottenuto il parere del comitato del codice doganale, apportare le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato, compresa la pubblicazione di una versione consolidata, necessari al presente regolamento;

considerando che tale procedura dovrebbe altresì essere applicata qualora durante l'anno civile in corso risultasse necessario aumentare o aggiungere un contingente oppure prolungare un periodo contingentale e che tali misure temporanee rimangono efficaci fino alla fine dell'anno civile in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato I sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.

2. Nel regolamento (CE) n. 3059/95, la tabella dell'allegato è sostituita per i numeri di serie 09.2711, 09.2859 e 09.2939, dalla tabella nell'allegato II dal presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici conseguenti a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric e la pubblicazione di una versione consolidata sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Quando si verifichi nel corso di un anno civile:

- che una quantità contingentale non è sufficiente per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità, ovvero

- che una proroga di un contingente tariffario per il quale il periodo di validità è stato limitato è necessario al di là di questo periodo per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità,

il contingente in questione può, secondo la procedura prevista all'articolo 7, essere aumentato di un massimo del 50 % o prolungato per un periodo massimo di 6 mesi non oltre la fine dell'anno civile.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. In sede di votazione nell'ambito del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nell'articolo sopraindicato. Il presidente non prende parte al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento posta dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997 per l'allegato I e a decorrere dal 1° gennaio 1996 per quanto riguarda l'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1535/96 (GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 16).

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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