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Document 31996R2176

    Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione del 13 novembre 1996 che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 291 del 14.11.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1999; abrog. impl. da 399R1069

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2176/oj

    31996R2176

    Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione del 13 novembre 1996 che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 14/11/1996 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 2176/96 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1996 che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3922/91 dispone che la Commissione deve modificare le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato II qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario; che è attualmente opportuno apportare tali modifiche, soprattutto per migliorare i requisiti di sicurezza;

    considerando che il codice JAR 1 «Definizioni» è stato modificato allo scopo di aggiornare il riferimento al documento relativo agli accordi JAA e agli Stati firmatari, nonché di precisare alcune definizioni;

    considerando che il codice JAR 22 «Sailplanes and powered sailplanes» (Alianti e alianti a motore) è stato modificato per sottolineare che esso non è applicabile ai deltaplani e agli aeromobili ultraleggeri;

    considerando che il codice JAR 25 «Large aeroplanes» (Grandi aeromobili) è stato modificato per integrare le modifiche apportate al corrispondente codice americano (FAR 25) e per rafforzare i requisiti relativi alla sicurezza delle cabine passeggeri, alla concezione delle strutture, alle limitazioni operative e alla concezione dei sistemi;

    considerando che il codice JAR APU «Auxiliary power unit» (Gruppi ausiliari di potenza) è stato modificato per integrare il riferimento al documento consultivo (AMJ) destinato ad agevolare la comprensione e l'osservanza dei requisiti;

    considerando che il codice JAR E «Engines» (Motori) è stato modificato per rafforzare i requisiti relativi all'urto/aspirazione di corpi estranei e alle conseguenze delle avarie al compressore, al ventilatore e/o all'albero;

    considerando che il codice JAR VLA «Very light aircraft» (Aeromobili ultraleggeri) è stato modificato per sottolineare che esso non è applicabile agli aeromobili leggeri ed ultraleggeri;

    considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione della sicurezza dell'aviazione (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio è modificato come segue:

    L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4.

    (2) Riunione del comitato per la regolamentazione della sicurezza dell'aviazione tenutasi a Bruxelles il 2 luglio 1996.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'articolo 3

    1. Generalità e procedure

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Omologazione del tipo di prodotti e componenti

    >SPAZIO PER TABELLA>

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