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Document 31996R2059

Regolamento (CE) n. 2059/96 della Commissione del 28 ottobre 1996 che differisce, per quanto riguarda la Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

GU L 276 del 29.10.1996, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2059/oj

31996R2059

Regolamento (CE) n. 2059/96 della Commissione del 28 ottobre 1996 che differisce, per quanto riguarda la Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 29/10/1996 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2059/96 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1996 che differisce, per quanto riguarda la Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 167 dell'atto di adesione, la Svezia ha adottato misure allo scopo di posporre al 1° gennaio 1997 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 818/96 (2);

considerando che la situazione economica dell'industria delle uova in Svezia dopo l'adesione, insieme ad altri fattori quali la prevista riforma del sistema svedese di controllo delle derrate alimentari, nonché l'incertezza circa le future norme di igiene e sanitarie, hanno ritardato la transizione dal regime attualmente in vigore in Svezia a quello previsto dal regime comunitario di commercializzazione delle uova; che è quindi necessario autorizzare la Svezia a differire al 1° gennaio 1998 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90, conformemente all'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le uova prodotte e commercializzate in Svezia, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 è differita al 1° gennaio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.

(2) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 1.

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