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Document 31996R0956
Commission Regulation (EC) No 956/96 of 30 May 1996 amending Regulation (EC) No 2883/94 establishing a forecast balance for the supply to the Canary Islands of agricultural products covered by the specific measures provided for in Articles 2, 3, 4 and 5 of Council Regulation (EEC) No 1601/92
Regolamento (CE) n. 956/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 956/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
GU L 130 del 31.5.1996, pp. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31994R2883 | modifica | allegato 12 | 03/06/1996 | |
| Implicit repeal | 31996R0917 | 04/06/1996 |
Regolamento (CE) n. 956/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/1996 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 956/96 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per alcuni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma, considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (5), ha modificato la fissazione dell'importo delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo esprimendo tale importo con riferimento all'ettolitro, indipendentemente dal grado alcolico; considerando che gli importi degli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 corrispondono agli importi delle restituzioni, tenendo conto delle condizioni risultanti dalla situazione geografica dell'arcipelago; che è necessario adattare gli importi degli aiuti a seguito delle modifiche apportate al regolamento suddetto per quanto riguarda gli importi delle restituzioni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione (6), il testo della parte B è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31. (3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (4) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. (5) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10. (6) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18. ALLEGATO «ALLEGATO XII PARTE B Importo degli aiuti concessi >SPAZIO PER TABELLA>