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Document 31996R0956

Regolamento (CE) n. 956/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

GU L 130 del 31.5.1996, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/956/oj

31996R0956

Regolamento (CE) n. 956/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/1996 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 956/96 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 2883/94 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per alcuni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (5), ha modificato la fissazione dell'importo delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo esprimendo tale importo con riferimento all'ettolitro, indipendentemente dal grado alcolico;

considerando che gli importi degli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 corrispondono agli importi delle restituzioni, tenendo conto delle condizioni risultanti dalla situazione geografica dell'arcipelago; che è necessario adattare gli importi degli aiuti a seguito delle modifiche apportate al regolamento suddetto per quanto riguarda gli importi delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione (6), il testo della parte B è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

(5) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.

(6) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

PARTE B

Importo degli aiuti concessi

>SPAZIO PER TABELLA>

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