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Document 31996R0510

Regolamento (CE) n. 510/96 della Commissione, del 22 marzo 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 76 del 26.3.1996, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/510/oj

31996R0510

Regolamento (CE) n. 510/96 della Commissione, del 22 marzo 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 26/03/1996 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 510/96 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1996 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987; relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/96 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

La classificazione del prodotto della tabella allegata non incide sull'applicazione del regolamento (CE) n. 3021/95 del Consiglio (4).

Articolo 3

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 318 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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