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Document 31996R0330
Commission Regulation (EC) No 330/96 of 23 February 1996 amending Regulation (EEC) No 3929/87 on harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products
Regolamento (CE) n. 330/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 330/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
GU L 47 del 24.2.1996, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R3929 | aggiunta | articolo 11BIS | 27/02/1996 | |
Modifies | 31987R3929 | sostituzione | articolo 11 | 27/02/1996 | |
Implicit repeal | 31992R0605 | 28/02/1996 |
Regolamento (CE) n. 330/96 della Commissione, del 23 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 24/02/1996 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 330/96 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3929/87 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 39, paragrafo 7 e l'articolo 81, considerando che, per applicare le disposizioni relative alle misure di intervento sul mercato vitivinicolo, è necessario conoscere non solo il volume della produzione, ma anche la superficie del vigneto e la resa per ettaro; che tali informazioni sono dedotte dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni trasmesse dagli operatori a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/94 (4); considerando che le informazioni relative alla resa e/o alla superficie possono essere inesatte in quanto al dichiarante sono mancati i mezzi di verifica necessari; che è quindi opportuno prevedere, in tali casi, sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze; considerando che il regime attualmente in vigore non permette di graduare con sufficiente proporzionalità le sanzioni da applicare alle dichiarazioni trasmesse dai viticoltori le quali, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte; che è pertanto opportuno permettere agli Stati membri di modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata; che è quindi necessario modificare le disposizioni vigenti in materia; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3929/87 è così modificato: 1) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini previsti all'articolo 5, sono escluse, salvo forza maggiore, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna di cui trattasi e per la campagna successiva. Tuttavia, un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15 % degli importi da versare per la campagna in corso, se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30 % se non eccede dieci giorni lavorativi.» 2) È inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis 1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che abbiano presentato dichiarazioni riscontrate incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, possono fruire dell'applicazione del disposto degli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, soltanto se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti non è essenziale ai fini di una corretta applicazione del medesimo. 2. Salvo forza maggiore, se le competenti autorità degli Stati membri riscontrano lacune o inesattezze nelle dichiarazioni relative alla produzione di vino da tavola, presentate da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di dette persone a norma dell'articolo 2, se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni citate al paragrafo 1 e se tali errori portano ad una sottovalutazione delle rese, ferme restando le sanzioni nazionali, lo Stato membro applica le sanzioni seguenti: a) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 32, 45 e 46 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli aiuti vengono ridotti nella seguente misura: - della stessa percentuale di rettifica della resa, qualora tale rettifica sia inferiore o uguale al 5 %; - del doppio della percentuale di rettifica della resa, qualora la rettifica sia superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %. Tali aiuti, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono concessi quando la rettifica della resa è superiore al 20 %. Quando l'errore accertato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono, a priori, essere verificate dal dichiarante, gli aiuti sono diminuiti limitatamente alla percentuale di rettifica apportata; b) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87: i) quando il vino conferito alla distillazione non è stato ancora pagato, il prezzo che il distillatore deve versare al produttore dichiarante è ridotto nella seguente misura: - della stessa percentuale di rettifica della resa, qualora tale rettifica sia inferiore o uguale al 5 %; - del doppio della percentuale di rettifica della resa, qualora la rettifica sia superiore al 5 % e inferiore o uguale al 20 %. Tali prezzi, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono pagati quando la rettifica della resa è superiore al 20 %. Quando l'errore accertato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono, a priori, essere verificate dal dichiarante, i prezzi sono diminuiti limitatamente alla percentuale di rettifica apportata. Le autorità competenti adattano gli aiuti da versare al distillatore proporzionalmente al prezzo pagato al produttore; ii) quando il vino consegnato alla distillazione è già stato pagato, le autorità competenti impongono al distillatore l'obbligo di recuperare presso i produttori dichiaranti gli importi di cui al punto i). Gli aiuti da versare al distillatore sono adattati proporzionalmente al prezzo dovuto in definitiva al produttore; c) quando gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono già stati versati, le autorità competenti recuperano l'importo eccedente dell'aiuto, maggiorato dell'interesse corrente nello Stato membro, calcolato dalla data del versamento dell'aiuto fino alla data del recupero; d) in applicazione delle norme vigenti in materia, qualora sia stato riscosso un anticipo eccessivo, l'importo in eccesso deve essere rimborsato all'organismo competente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'anticipo fino alla data del recupero.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31. (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. (4) GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 10.