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Document 31996D0428

    96/428/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare

    GU L 177 del 16.7.1996, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/428/oj

    Related international agreement

    31996D0428

    96/428/CE: Decisione del Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare

    Gazzetta ufficiale n. L 177 del 16/07/1996 pag. 0024 - 0025


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (96/428/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile per garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale, responsabile e duraturo delle risorse biologiche d'alto mare;

    considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù della quale tutti i membri della comunità internazionale sono tenuti a cooperare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche d'alto mare;

    considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e a contrarre in questo campo accordi con paesi terzi od organizzazioni internazionali, come enunciato nella dichiarazione di competenza presentata dalla Comunità in occasione della sua adesione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

    considerando che è opportuno osteggiare la prassi consistente nel chiedere l'attribuzione o il cambiamento di bandiera per le navi da pesca come mezzo per eludere le misure internazionali di conservazione e di gestione delle risorse marine viventi;

    considerando che ciascuno Stato di bandiera deve pertanto adempiere le sue responsabilità onde garantire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera, avvalendosi a tale scopo di mezzi adeguati, efficaci e coordinati a livello internazionale;

    considerando che, a questo fine, la Comunità ha partecipato ai negoziati internazionali che hanno dato luogo all'approvazione, da parte della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nel corso della ventisettesima sessione del novembre 1993, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;

    considerando che il suddetto accordo costituisce un utile quadro per il consolidamento della cooperazione internazionale nell'intento di evitare che sia compromessa l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione;

    considerando che l'accordo in oggetto formerà parte integrante del codice internazionale di condotta per una pesca responsabile, auspicato nella dichiarazione di Cancún del maggio 1992;

    considerando che l'attività di pesca in alto mare viene esercitata da pescherecci della Comunità e che è quindi interesse di quest'ultima accettare al predetto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Comunità europea accetta l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona autorizzata a depositare lo strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo X, paragrafo 2 dell'accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. PINTO

    (1) GU n. C 229 del 18. 8. 1994, pag. 10.

    (2) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 438.

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