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Document 31996D0427

    96/427/CE: Decisione della Commissione del 10 luglio 1996 concernente una deroga alle disposizioni dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 175 del 13.7.1996, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/427/oj

    31996D0427

    96/427/CE: Decisione della Commissione del 10 luglio 1996 concernente una deroga alle disposizioni dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0034 - 0034


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1996 concernente una deroga alle disposizioni dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/427/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 stabilisce che, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'allegato III, relativo alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

    considerando che tali deroghe devono essere compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti all'allegato III;

    considerando che l'allegato III, punto 6.3 stabilisce che il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano;

    considerando che se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05) e che la correzione deve essere ben tollerata;

    considerando che il punto 6.3 specifica inoltre che la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia;

    considerando che in conformità del punto 6.3 dell'allegato III la potenza massima consentita delle lenti per i conducenti del gruppo 2 non deve superare più o meno 4 diottrie, in particolare per via della distorsione del campo visivo che si verifica nel caso in cui vengono impiegate lenti di maggiore potenza; che, tuttavia, l'applicazione delle tecniche e dei materiali moderni ha reso possibile la produzione di lenti di potenza fino a più o meno 8 diottrie senza che si verifichi la suddetta distorsione;

    considerando, pertanto, che a seguito della richiesta di numerosi Stati membri, la Commissione ritiene che gli sviluppi della scienza medica giustifichino una deroga alle disposizioni del punto 6.3 dell'allegato III della direttiva relativamente al numero di diottrie delle lenti per i conducenti del gruppo 2,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri consentono un valore di più o meno 8 diottrie anziché di più o meno 4 diottrie qualora l'acutezza visiva minima di 0,8 e 0,5 sia ottenuta mediante lenti correttive.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Articolo 3

    La decisione entra in vigore tre giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1.

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