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Document 31996D0285

    96/285/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 107 del 30.4.1996, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/285/oj

    31996D0285

    96/285/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0019 - 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/285/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

    considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/166/CE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE;

    considerando che la decisione 95/338/CE della Commissione (5) ha modificato il capitolo 1 dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE distinguendo gli elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, rispettivamente, le importazioni di carni fresche di pollame e le importazioni di taluni prodotti a base di carne pollame;

    considerando che è quindi opportuno modificare l'elenco attuale dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova e ovoprodotti che figura nella parte VIII dell'allegato della decisione 94/278/CE, allo scopo di uniformare l'elenco per gli ovoprodotti con quello per i prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento termico;

    considerando che l'elenco dei paesi terzi che figura nella decisione 94/278/CE comprende anche l'elenco dei paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali familiari contenenti materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (6);

    considerando che, in seguito alla richiesta delle autorità dello Sri Lanka, la Commissione ha effettuato una missione per accertare le condizioni zoosanitarie nella Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka; che la missione ha dimostrato che lo Sri Lanka è in grado di soddisfare i requisiti sanitari per alcuni tipi di alimenti per animali familiari; che è quindi opportuno includere lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi da cui si autorizza l'importazione nella Comunità europea di taluni alimenti per animali familiari;

    considerando che è opportuno, in risposta ad una richiesta inoltrata dalle autorità indiane, aggiungere l'India all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 94/278/CE è modificato come segue:

    1) Il testo della parte VIII è sostituito dal testo seguente:

    «PARTE VIII

    Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano

    A. Uova:

    Tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE della Commissione.

    B. Ovoprodotti:

    Tutti i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE.»

    2) Nella parte X dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

    «, e i paesi seguenti:

    (LK) Sri Lanka(*).

    (*) solamente prodotti commestibili non conciati per animali familiari elaborati con pelli di ungulati (ossi masticabili per cani).»

    3) Nella parte XI è inserita, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, la linea seguente:

    «(IN) India».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (2) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28.

    (3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

    (4) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 25.

    (5) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 35.

    (6) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

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