This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0285
96/285/EC: Commission Decision of 12 April 1996 amending Decision 94/278/EC, drawing up a list of third countries from which Member States authorize the imports of certain products subject to Council Directive 92/118/EEC (Text with EEA relevance)
96/285/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/285/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 107 del 30.4.1996, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31994D0278 | complemento | allegato | 15/04/1996 |
96/285/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/285/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 96/166/CE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE; considerando che la decisione 95/338/CE della Commissione (5) ha modificato il capitolo 1 dell'allegato II della direttiva 92/118/CEE distinguendo gli elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano, rispettivamente, le importazioni di carni fresche di pollame e le importazioni di taluni prodotti a base di carne pollame; considerando che è quindi opportuno modificare l'elenco attuale dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova e ovoprodotti che figura nella parte VIII dell'allegato della decisione 94/278/CE, allo scopo di uniformare l'elenco per gli ovoprodotti con quello per i prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento termico; considerando che l'elenco dei paesi terzi che figura nella decisione 94/278/CE comprende anche l'elenco dei paesi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali familiari contenenti materiali a basso rischio ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (6); considerando che, in seguito alla richiesta delle autorità dello Sri Lanka, la Commissione ha effettuato una missione per accertare le condizioni zoosanitarie nella Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka; che la missione ha dimostrato che lo Sri Lanka è in grado di soddisfare i requisiti sanitari per alcuni tipi di alimenti per animali familiari; che è quindi opportuno includere lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi da cui si autorizza l'importazione nella Comunità europea di taluni alimenti per animali familiari; considerando che è opportuno, in risposta ad una richiesta inoltrata dalle autorità indiane, aggiungere l'India all'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 94/278/CE è modificato come segue: 1) Il testo della parte VIII è sostituito dal testo seguente: «PARTE VIII Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano A. Uova: Tutti i paesi terzi elencati nella decisione 94/85/CE della Commissione. B. Ovoprodotti: Tutti i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE.» 2) Nella parte X dell'allegato è aggiunto il seguente testo: «, e i paesi seguenti: (LK) Sri Lanka(*). (*) solamente prodotti commestibili non conciati per animali familiari elaborati con pelli di ungulati (ossi masticabili per cani).» 3) Nella parte XI è inserita, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, la linea seguente: «(IN) India». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (2) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28. (3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44. (4) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 25. (5) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 35. (6) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.