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Document 31995R3062

Regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali

GU L 327 del 30.12.1995, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3062/oj

31995R3062

Regolamento (CE) n. 3062/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 30/12/1995 pag. 0009 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 3062/95 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1995 relativo a delle azioni nel campo delle foreste tropicali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 16 ottobre 1989, intitolata «La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità» (4), ha fissato le linee generali dell'azione della Comunità in questo settore;

considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri per la cooperazione allo sviluppo del 29 maggio 1990, intitolata «Foreste tropicali: aspetti inerenti allo sviluppo», costituisce la base per l'utilizzazione degli strumenti di sviluppo nel campo della conservazione delle foreste tropicali;

considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni indigene;

considerando che il Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 ha chiesto che sia elaborato un programma d'azione per reagire contro i pericoli che minacciano le foreste tropicali;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato i principi di Rio sulle foreste, il programma d'azione Agenda 21 nonché la convenzione sulla biodiversità e sul cambiamento climatico;

considerando che gli interventi della Comunità in favore delle foreste tropicali costituiscono parte integrante dei suoi obiettivi di conservazione delle foreste, qualunque sia l'area geografica o climatica interessata;considerando che la Comunità intende ampliare le azioni volte a promuovere la conservazione delle foreste tropicali con tutti i mezzi adeguati, nell'ambito tra l'altro della politica ambientale e della nuova politica di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli da 130 U a 130 Y del trattato, e mediante gli strumenti pertinenti dell'aiuto allo sviluppo nonché gli strumenti commerciali;

considerando che, date le loro specifiche conoscenze, le popolazioni della foresta svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle foreste tropicali;

considerando che le condizioni ecologiche e socioeconomiche delle foreste tropicali variano all'interno delle regioni e dei paesi;

considerando che un'azione comunitaria a complemento delle azioni degli Stati membri consentirà di realizzare in maniera più compiuta gli obiettivi perseguiti;

considerando che gli strumenti finanziari di cui dispone attualmente la Comunità in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile delle foreste potrebbero essere utilmente integrati;

considerando che è necessario l'impegno di risorse cospicue, onde garantire un impatto significativo sulla protezione delle foreste tropicali;

considerando che è opportuno adottare disposizioni per finanziare le azioni indicate nel presente regolamento;

considerando che l'importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del 6 marzo 1995 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza per questo pregiudicare le competenze dell'autorità di bilancio definita dal trattato;

considerando che è opportuno definire un ambito permanente al fine di stimolare tali iniziative e garantire la coerenza della politica in tale settore;

considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo esamineranno entro la fine del 1999 i meccanismi per il finanziamento, a partire dal 2000, di misure a favore delle foreste tropicali, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione ACP-CE e del regolamento sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America Latina;

considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene le azioni volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e la loro biodiversità secondo i criteri e le procedure stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1) per «foreste tropicali», gli ecosistemi forestali naturali e seminaturali tropicali o subtropicali, primari o secondari, le formazioni forestali chiuse o aperte, tanto in climi secchi quanto in climi umidi. Le zone da considerare sono le regioni tropicali e subtropicali delimitate dal trentesimo parallelo nord e dal trentesimo parallelo sud;

2) per «conservazione», tutte le azioni volte a salvaguardare e a risanare le foreste tropicali e in special modo le azioni intese a proteggere o a ripristinare la biodiversità, incluse le funzioni ecologiche, dell'ecosistema forestale in questione e nello stesso tempo a garantirne, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore utilitario per l'umanità e in particolare per le popolazioni indigene;

3) per «gestione sostenibile delle foreste», la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in modo e a un'intensità tali da consentire loro di mantenere la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;

4) per «sviluppo sostenibile», il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future;

5) per «popolazioni della foresta», i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro dimora e qualsiasi popolazione che viva al suo interno o nelle vicinanze e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura da essa dipendente.

Articolo 3

1. In virtù del presente regolamento la Comunità fornisce contributi finanziari o consulenze tecniche ad azioni che sostengono o promuovono le iniziative dei paesi in via di sviluppo e delle loro organizzazioni regionali per conservare e gestire in modo duraturo le foreste tropicali, nell'ambito dello sviluppo sostenibile di tali paesi e regioni.

2. I beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione comprendono non soltanto Stati, regioni, paesi e territori d'oltremare, ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, enti pubblici, comunità locali o tradizionali, industrie e operatori privati, incluse cooperative, organizzazioni non governative e associazioni che rappresentano le popolazioni delle foreste, che tra i loro obiettivi dichiarati o tra le attività regolarmente svolte includano la conservazione delle foreste tropicali.

3. È attribuita particolare attenzione alle azioni a favore della conservazione, sia qualitativa che quantitativa, delle foreste che hanno un'incidenza rilevante in termini di effetti locali, quali la protezione dei bacini idrici e degli habitat, la prevenzione dell'erosione del suolo e il recupero delle aree degradate, e in termini di effetti globali, quali le variazioni climatiche e la perdita della diversità biologica.

Articolo 4

1. L'ordine di precedenza di alcune azioni specifiche è determinato secondo le esigenze dei singoli paesi, secondo le politiche nazionali e regionali per lo sviluppo e l'ambiente che hanno attinenza con le foreste e in conformità delle priorità di cooperazione stabilite dalla Comunità. È tuttavia attribuita particolare considerazione alle azioni che promuovono le seguenti attività:

a) conservazione delle foreste tropicali primarie e della loro biodiversità e rinnovamento del patrimonio forestale danneggiato sulla base dell'analisi delle cause fondamentali del disboscamento, tenendo conto delle differenze tra paesi e regioni e delle misure per combattere le suddette cause;

b) gestione sostenibile delle foreste destinate alla produzione di legname e di altri prodotti, ma escludendo le attività di taglio a fini commerciali nelle foreste tropicali primarie, ad eccezione delle attività che hanno una base comunitaria, sono di portata limitata, sostenibili, rispettose dell'ambiente e s'inseriscono nell'ambito di una gestione sostenibile delle foreste;

c) definizione e sviluppo di sistemi di certificazione, integrati da sistemi indipendenti di valutazione del legname prodotto nelle foreste tropicali secondo i principi di gestione sostenibile delle foreste; tali sistemi costituiranno parte integrante dei sistemi di certificazione armonizzati a livello internazionale, previsti per tutti i tipi di legno e i suoi prodotti;

d) informazione preliminare delle popolazioni delle foreste e conseguente loro adesione all'opera di individuazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;

e) sviluppo delle capacità necessarie per far fronte alle esigenze in materia di formazione delle popolazioni locali, degli amministratori forestali e dei ricercatori e in materia di legislazione, maggiore sostegno politico e sociale e potenziamento istituzionale a favore delle organizzazioni e delle associazioni che operano nel campo della conservazione delle foreste;

f) ricerca strategica e adattata volta a fornire le conoscenze necessarie alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste nonché all'attuazione di azioni di controllo della ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi;

g) creazione di zone cuscinetto per contribuire alla conservazione o alla rigenerazione delle foreste tropicali come parte di un più vasto programma di sfruttamento del suolo;

h) messa a punto e attuazione di piani di gestione forestale volti a conservare le foreste tropicali e a promuovere la produzione sostenibile di legname e di altri prodotti della foresta.

2. La Comunità richiede che le azioni attuate nell'ambito del presente regolamento siano precedute da relazioni sul loro impatto ecologico, sociale, economico e culturale, con l'indicazione di obiettivi specifici sul piano qualitativo o quantitativo. All'occorrenza, tali azioni sono valutate con la partecipazione delle popolazioni locali.

Lo stesso dicasi per la valutazione delle azioni attuate; per ciascun tipo di azione sono indicati preliminarmente specifici indicatori nelle condizioni di riferimento delle rispettive attività da sostenere. Nella fattispecie si tratta di indicatori sia quantitativi che qualitativi.

3. Nei settori delle politiche comunitarie, che possono avere conseguenze dirette sulla conservazione delle foreste tropicali, la Comunità definisce e applica gli strumenti atti ad evitare che la politica perseguita o programmata comporti effetti negativi e, se possibile, a contribuire alla conservazione delle foreste tropicali.

4. Le azioni a titolo del presente regolamento sono coordinate con le azioni ed i programmi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste tropicali, quali il Piano d'azione per la foresta tropicale e l'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, ai quali potrebbero anche fornire sostegno, a condizione che detti programmi e interventi siano in armonia con i principi e con gli obiettivi indicati nel presente regolamento.

5. Se possibile, le operazioni si svolgono nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione e si iscrivono in una politica globale di conservazione e gestione durevole delle foreste.

Articolo 5

Attraverso un maggiore coordinamento si ricerca il cofinanziamento con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Per quanto possibile, deve essere mantenuto il carattere di aiuto comunitario.

Articolo 6

Il finanziamento della Comunità avviene mediante aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. Il finanziamento della Comunità per le azioni previste all'articolo 3 riguarda un periodo iniziale di quattro anni (1996-1999).

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è di 200 milioni di ecu per il periodo di cui al primo comma.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio, tenendo conto dei principi di una corretta gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

1. L'assistenza finanziaria e tecnica può coprire tutte le spese in valuta e le spese locali connesse all'esecuzione dei progetti e dei programmi, compresi, se necessario, i programmi integrati e i progetti settoriali.

2. Possono essere sostenute in particolare le spese operative e amministrative di interventi di cooperazione economica, di programmi di formazione e ricerca e di progetti e programmi di sviluppo. Tuttavia, fatta eccezione per i programmi di formazione e di ricerca, in genere queste spese possono essere sostenute soltanto nella fase iniziale delle operazioni e per importi gradualmente decrescenti.

3. Si deve sistematicamente cercare di ottenere il contributo, specialmente finanziario, dei partner (paesi, comunità locali, imprese, singoli beneficiari) nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna operazione.

4. Il pagamento di imposte, tasse e oneri per i servizi è escluso dal finanziamento comunitario.

5. Le spese relative agli studi e alla collaborazione di esperti a breve e a lungo termine, operanti per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire gli orientamenti generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti di approvvigionamento e di altro tipo è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri.

2. In materia di assistenza finanziaria e tecnica la partecipazione di cui al paragrafo 1 è estesa di norma al paese beneficiario e, secondo i casi, può essere estesa anche ad altri paesi in via di sviluppo.

3. In casi eccezionali, opportunamente giustificati, alcune componenti specifiche possono essere originarie di altri paesi.

Articolo 10

I progetti e i programmi per i quali il finanziamento comunitario superi 2 milioni di ecu nel caso di uno Stato ACP o 1 milione di ecu nel caso di un paese dell'Asia o dell'America Latina, nonché eventuali modifiche sostanziali che comportino spese eccedenti di oltre il 20 % dell'importo inizialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 11

1. La Commissione gestisce le attività di cooperazione relative alle foreste tropicali.

2. La Commissione è assistita, a seconda dei casi, dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (5), o dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo interno, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della Quarta Convenzione ACP-CEE (6).

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 12

La Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale nella quale è valutata l'applicazione del presente regolamento. La relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio, per quanto si riferisce agli impegni e ai pagamenti, e descrive i progetti e i programmi finanziati durante l'anno in questione. Nei limiti del possibile la relazione contiene informazioni sui fondi impegnati a livello nazionale durante lo stesso esercizio finanziario. Essa contiene altresì specifiche e dettagliate informazioni (imprese, nazionalità, ecc.) in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto per l'esecuzione dei progetti e dei programmi.

Relazioni valutative sono sottoposte al comitato di cui all'articolo 11.

Nel 1997 la Commissione sottoporrà al Parlamento e al Consiglio una valutazione d'insieme delle azioni finanziate dalla Comunità nel settore delle foreste tropicali.

Articolo 13

Il presente regolamento è applicato secondo un'impostazione coerente con gli orientamenti generali esposti nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio e nella Quarta Convenzione ACP-CEE e secondo criteri comuni a tutte le fasi del ciclo dei progetti, dalla concezione alla valutazione, secondo metodi armonizzati.

Sarà pubblicata una guida di finanziamento destinata agli organismi che desiderano presentare proposte di progetto a norma del presente regolamento; la guida preciserà in particolare i criteri applicati per la selezione e la valutazione dei progetti.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. L. DICENTA BALLESTER

(1) GU n. C 78 del 19. 3. 1993, pag. 8 e GU n. C 201 del 13. 7. 1994, pag. 15.

(2) GU n. C 249 del 13. 9. 1993.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 315 del 22. 12. 1993, pag. 644), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 1995 (GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995).

(4) GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 52 del 27. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 288.

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