Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2994

    Regolamento (CE) n. 2994/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

    GU L 312 del 23.12.1995, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2994/oj

    31995R2994

    Regolamento (CE) n. 2994/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

    Gazzetta ufficiale n. L 312 del 23/12/1995 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CE) N. 2994/95 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 13,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), ha previsto delle modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1996, per alcuni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, come ad esempio e chicchi di avena mondati (decorticati o pilati) e i chicchi di avena spuntati;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 (5), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura per tener conto delle modifiche suddette con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 3 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    1. Il codice NC ex 1104 22 10 e i relativi dati sono sostituiti dal testo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Il codice NC ex 1104 22 99 e i relativi dati sono soppressi.

    Top