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Document 31995R1423

Regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

GU L 141 del 24.6.1995, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogato da 32006R0951

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1423/oj

31995R1423

Regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0016 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 1423/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 4 e l'articolo 39,

considerando che, in seguito all'accordo sull'agricoltura raggiunto con i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato « l'accordo », è necessario modificare, in particolare, le disposizioni regolamentari applicabili all'importazione dei prodotti del settore dello zucchero, a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, nel convertire in aliquote di dazio della tariffa doganale comune, in appresso denominato « dazi della tariffa doganale », l'insieme delle misure che limitano l'importazione dei prodotti agricoli, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che tale soppressione comporta la definizione di modalità specifiche di applicazione per il calcolo di dazi addizionali all'importazione - in appresso denominati « dazi addizionali » - e la constatazione dei prezzi cif dello zucchero; che, a tale proposito, è opportuno che l'applicazione di tali disposizioni, che incombe agli Stati membri, sia effettuata nel modo più centralizzato possibile;

considerando che, per consentire la migliore gestione possibile e la trasparenza necessaria per gli operatori del settore dello zucchero, è opportuno stabilire, da un lato, la constatazione settimanale - in base a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio (3) - dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, in appresso denominati « prezzi rappresentativi », sul mercato mondiale dello zucchero e di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e, dall'altro, stabilire i dazi addizionali secondo le relative disposizioni dell'accordo;

considerando che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (5), con effetto dal 1° luglio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi addizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono applicati ai prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 99.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per prezzi rappresentativi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 s'intende, per quanto riguarda lo zucchero bianco e lo zucchero greggio, i prezzi cif all'importazione per tali prodotti, stabiliti conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68, in seguito denominati « prezzi rappresentativi ».

Tali prezzi vengono fissati per ogni campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Essi possono essere modificati nel corso di tale periodo dalla Commissione se la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto ai prezzi rappresentativi fissati in precedenza, un aumento o una diminuzione di almeno 0,5 ECU/100 kg.

3. Il prezzo rappresentativo dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per l'1 % di tenore in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in causa.

Articolo 2

Il prezzo limite di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 kg di prodotti netti, a:

a) 53,10 ECU per lo zucchero bianco di cui ai codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (6);

b) 64,7 ECU per lo zucchero del codice NC 1701 91 00;

c) 54,10 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (7);

d) 41,30 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

e) 55,20 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

f) 41,80 ECU per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68;

g) 1,184 ECU per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per l'1 % di tenore in saccarosio.

Articolo 3

1. Per ciascun prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli importi dei dazi addizionali derivanti dall'applicazione del prezzo rappresentativo in causa vengono fissati e modificati contemporaneamente ai prezzi rappresentativi, in conformità del paragrafo 2.

2. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e il prezzo cif all'importazione da considerare conformemente all'articolo 4 per il calcolo del dazio addizionale:

a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo d'intervento, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio doganale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Articolo 4

1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata di cui al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla Commissione, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

2. L'importatore può chiedere, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, all'autorità competente dello Stato membro d'importazione, per il calcolo del dazio addizionale, che venga applicato - a seconda dei casi - il prezzo cif all'importazione per la spedizione in causa di zucchero bianco o di zucchero greggio convertito in qualità tipo come definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, o il prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99, qualora detto prezzo cif sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

Il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo dello zucchero di qualità tipo, mediante adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68.

In tal caso, l'applicazione del prezzo cif all'importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, perlomeno delle prove seguenti:

- il contratto di acquisto o prova equivalente,

- il contratto di assicurazione,

- la fattura,

- il contratto di trasporto (se del caso),

- il certificato di origine,

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico,

che vanno fornite nei trenta giorni successivi all'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.

Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla Commissione.

Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla Commissione e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo cif all'importazione della spedizione in causa dà comunque luogo, su richiesta dell'interessato, al deposito di una cauzione conformemente all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8).

Tale cauzione viene svincolata subito dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'importazione, sulla base delle prove fornite dall'interessato.

L'autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.

Se la domanda non viene accettata dall'autorità competente, la cauzione è incamerata.

3. Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, per la settimana precedente, le importazioni conseguenti alle domande di cui al paragrafo 2 che sono state accolte, precisando i quantitativi di prodotto e i dazi in causa.

Articolo 5

1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, risulta diverso da quello fissato per la qualità tipo, il dazio della tariffa doganale e il dazio addizionale per 100 kg di tale zucchero greggio sono calcolati moltiplicando il dazio relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

2. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) viene determinato col metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicando per il coefficiente 0,95.

In deroga al comma precedente, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per i prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio e di zucchero invertito calcolato in saccarosio, è determinato prendendo in considerazione il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 a 1, e nei prodotti solidi tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 837/68 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

(5) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

(6) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

(7) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(8) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

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