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Document 31995R1418

    Regolamento (CE) n. 1418/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    GU L 141 del 24.6.1995, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1418/oj

    31995R1418

    Regolamento (CE) n. 1418/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0005 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 1418/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

    considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1995/1996:

    a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e

    b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C,

    sono quelli stabiliti in allegato.

    Articolo 2

    L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,966 ECU per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

    Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89 (6).

    Articolo 3

    Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

    (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

    (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

    (5) GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

    (6) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 58.

    ALLEGATO

    Prezzo minimo da pagare ai produttori

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Aiuto alla produzione

    >SPAZIO PER TABELLA>

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