Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0059

    Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    GU L 291 del 6.12.1995, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32011L0064

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/59/oj

    31995L0059

    Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0040 - 0045


    DIRETTIVA 95/59/CE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1995 relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    (1) considerando che la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (3), e la seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (4), sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un unico testo;

    (2) considerando che obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

    (3) considerando che l'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, per tal via, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri;

    (4) considerando che la struttura dell'accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre ad un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte; che, avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa proporzionale, è necessario tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onore fiscale totale;

    (5) considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo di cui sopra e che a tal fine è opportuno combinare, per l'imposizione di tali prodotti, un'accisa proporzionale con un'accisa specifica il cui importo è fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari;

    (6) considerando che è opportuno effettuare per tappe l'armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati;

    (7) considerando che le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati;

    (8) considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati;

    (9) considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati;

    (10) considerando che, per motivi economici, è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri;

    (11) considerando che occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo;

    (12) coniderando che è opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi in consumo;

    (13) considerando che la maggioranza degli Stati membri pratica delle esenzioni o effetua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, che è opportuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari;

    (14) considerando che è opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti;

    (15) considerando che occorre autorizzare la Repubblica federale di Germania a sottoporre detti rotoli ad una accisa la cui aliquota o il cui importo sia almeno uguale a quello applicato ai tabacchi trinciati a taglio da usarsi per arrotolare sigarette, non oltre il 31 dicembre 1998;

    (16) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nell'allegato I, parte B,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I

    Principi generali

    Articolo 1

    1. Le strutture dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati sono armonizzate in più tappe.

    2. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso delle tappe di armonizzazione.

    3. Il passaggio da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti, nella tappa in corso, delle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di accisa per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta. Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere differito qualora possa comportare, per uno Stato membro, perdite eccessive di entrate fiscali.

    Articolo 2

    1. Sono considerati tabacchi lavorati:

    a) le sigarette,

    b) i sigari e i sigaretti,

    c) il tabacco da fumo,

    - il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

    - gli altri tabacchi da fumo,

    quali definiti agli articoli da 3 a 7.

    2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo sia opportuno definire e raggruppare i tabacchi lavorati;

    3. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 7 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

    Articolo 3

    Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

    1) i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

    2) i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

    3) i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna e di una sottofascia, entrambe di tabacco ricostituito, quando almeno il 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

    4) i ritoli di tabacco color sigaro, minuti di una fascia esterna di tabacco ricostituito, quando la loro massa unitaria, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 g, e se il 60 % almeno, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm, ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno un terzo della loro lunghezza.

    Articolo 4

    1. Sono considerati sigarette:

    a) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 3;

    b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

    c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

    Fino al 31 dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo a taglio fino destinati ad arrotolare le sigarette.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm e così via.

    Articolo 5

    Sono considerati tabacchi da fumo:

    1) il tabacco o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva transformazione industriale,

    2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 3 e 4 e che possono essere fumati.

    Articolo 6

    Il tabacco da fumo di cui all'articolo 5 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1 millimetro è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di 1 millimetro, si conformano alla disposizione entro il 31 dicembre 1997.

    Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad 1 millimetro e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

    Articolo 7

    1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 3, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

    - di una fascia di tabacco naturale,

    - di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito,

    - di una fascia di tabacco ricostituito.

    2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui agli articoli 4 o 5.

    In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

    Articolo 8

    1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

    2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

    3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

    4. Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onore fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione.

    Articolo 9

    1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che transforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

    I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

    La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria.

    2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla verità dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

    Articolo 10

    1. Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale. Nel corso delle tappe precedenti, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

    2. Gli importatori ed i produttori dei tabacchi lavorati sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

    Articolo 11

    Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

    a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

    b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

    c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

    d) riutilizzati dal produttore.

    Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

    TITOLO II

    Disposizioni particolari nel corso della prima tappa di armonizzazione

    Articolo 12

    1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, la prima tappa di armonizzazione delle strutture dell'accisa sui tabacchi comprende un periodo di sessanta mesi a decorrere dal 1° luglio 1973.

    2. Durante la prima tappa di armonizzazione si applicano gli articoli 13 e 14.

    Articolo 13

    1. L'importo dell'accisa specifica riscossa sulle sigarette è fissato, la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati noti al 1° gennaio 1973.

    2. Fatta salva la soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale, l'importo di cui al paragarafo 1 non può essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'accisa proporzionale e dell'accisa specifica riscosse su tali sigarette.

    3. Se l'accisa percepita sulle sigarette della classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1973, l'importo dell'accisa specifica è stabilita in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1.

    Articolo 14

    In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

    TITOLO III

    Disposizioni particolari applicabili nel corso della seconda tappa d'armonizzazione

    Articolo 15

    1. La seconda tappa di armonizzazione delle strutture delle accise sui tabacchi lavorati inizia il 1° luglio 1978.

    2. Durante la seconda tappa di armonizzazione si applica l'articolo 16.

    Articolo 16

    1. L'importo dell'accisa specifica è stabilito con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta secondo i dati al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1978.

    2. L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 55 % dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse su dette sigarette.

    3. Se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile alla classe di prezzo di cui al paragrafo 1 è modificata dopo il 1° gennaio 1978, l'importo dell'accisa specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale totale sulle sigarette di cui al paragrafo 1.

    4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, ogni Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette.

    5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini di detta classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette.

    TITOLO IV

    Diposizioni finali

    Articolo 17

    Ove necessario il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le dispozioni relative all'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 18

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 19

    1. Le direttive di cui all'allegato I parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I parte B.

    2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 20

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 21

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

    ALLEGATO I

    PARTE A

    DIRETTIVE ABROGATE

    (di cui all'articolo 19) 1. Direttiva 72/464/CEE 2. Direttiva 79/32/CEE e loro successive modificazioni:

    - Direttiva 74/318/CEE - Direttiva 75/786/CEE - Direttiva 76/911/CEE - Direttiva 77/805/CEE - Direttiva 80/369/CEE - Direttiva 80/1275/CEE - Direttiva 81/463/CEE - Direttiva 82/2/CEE - Direttiva 82/877/CEE - Direttiva 84/217/CEE - Direttiva 86/246/CEE - Direttiva 92/78/CEE

    PARTE B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top