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Document 31995L0006

Direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 67 del 25.3.1995, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/6/oj

31995L0006

Direttiva 95/6/CE della Commissione del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 25/03/1995 pag. 0030 - 0032


DIRETTIVA 95/6/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 21bis,

considerando che gli ibridi di segala rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 66/402/CEE, la quale tuttavia non stabilisce a quali condizioni debbano rispondere le colture e le sementi di ibridi di segala;

considerando che, nell'intento di fissare tali condizioni, la Commissione ha adottato la decisione 89/374/CEE, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (3), modificata dalla decisione 92/520/CEE (4);

considerando che l'esperimento si è concluso il 30 giugno 1994;

considerando che in base ai risultati dell'esperimento suddetto possono essere ora stabilite le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi di ibridi di segala e che vanno quindi modificati in conformità gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.

(3) GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 66.

(4) GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 25.

ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono così modificati.

1. Nell'allegato I

a) Nei punti 2 e 3, dopo i termini « Secale cereale » sono aggiunti i termini « ad esclusione degli ibridi ».

b) È inserito il punto 3 bis:

« 3 bis. Ibridi di segala:

a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

i) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base,

- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate; tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

ii) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98 %.

c) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità. »

2. Nell'allegato II

a) Al punto 1, i termini « varietà ibride di Sorghum spp. e Zea mays » sono sostituiti dai termini « varietà ibride di Secale Cereale, Sorghum spp. e Zea mays. »

b) Al punto 1 è aggiunta la lettera seguente:

« C. Ibridi di segala

Le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva per le sementi di base in materia di identità e purezza. »

c) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

In particolare le sementi devono esser conformi alle seguenti norme per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerosi o frammenti di sclerosi in un campione del peso stabilito nella colonna 3 dell'allegato III).

>SPAZIO PER TABELLA>

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