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Document 31995D0165

    95/165/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte

    GU L 108 del 13.5.1995, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/165/oj

    31995D0165

    95/165/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 13/05/1995 pag. 0084 - 0086


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte (95/165/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/46/CEE, le informazioni ritenute appropriate al fine di consentire la fissazione di criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

    considerando che, data la diversità dei prodotti a base di latte e dei processi di fabbricazione, è opportuno basarsi sulla quantità totale di latte utilizzato per un anno dallo stabilimento per la fabbricazione di uno o più prodotti a base di latte;

    considerando che i criteri adottati riflettono il carattere limitato della produzione dello stabilimento;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato A della presente decisione. Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

    Articolo 2

    I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato B della presente decisione.

    Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

    Articolo 3

    La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1996.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO A

    Criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte

    1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.

    2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 500 000 litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno.

    3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare:

    - l'identità dello stabilimento;

    - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500 000 litri l'anno;

    - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento;

    - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda;

    - la natura delle deroghe auspicate dallo stabilimento.

    Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

    ALLEGATO B

    Criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte

    1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.

    2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 2 000 000 di litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno.

    3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare:

    - l'identità dello stabilimento;

    - la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2 000 000 di litri l'anno;

    - la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento;

    - la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda;

    - la natura delle deroghe auspicate dallo stabilimento.

    Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

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