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Document 31994S1751
Commission Decision No 1751/94/ECSC of 15 July 1994 imposing a definitive anti-dumping duty on imports into the Community of hematite pig-iron, originating in Brazil, Poland, Russia and Ukraine
Decisione n. 1751/94/CECA della Commissione, del 15 luglio 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina
Decisione n. 1751/94/CECA della Commissione, del 15 luglio 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina
GU L 182 del 16.7.1994, p. 37–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1998; abrogato da 398S0962
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31998S0962 |
Decisione n. 1751/94/CECA della Commissione, del 15 luglio 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0037 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0095
DECISIONE N. 1751/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1994 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 12, informato il consiglio di associazione CE-Polonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo europeo tra la Comunità e la Polonia e non avendo trovato alcuna soluzione in proposito, sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con la decisione n. 67/94/CECA (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina. (2) Con la decisione n. 1022/94/CECA (3), la Commissione ha prorogato per un periodo di due mesi la validità delle misure provvisorie. B. PROCEDURA SUCCESSIVA (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori polacchi e russi, il governo dell'Ucraina nonché alcune organizzazioni rappresentanti le fonderie della Comunità hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno presentato osservazioni che sono state debitamente prese in considerazione. (4) Su richiesta, le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. Inoltre è stato assegnato loro un termine per presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tali elementi. (5) Sono state valutate le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti e, se del caso, le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate. C. PRODOTTO SIMILE (6) Alcune fonderie ed associazioni comunitarie (utilizzatori del prodotto in questione) hanno affermato che il principale produttore comunitario non utilizza l'ematite per produrre ghisa per fonderia; questa non può essere usata nello stesso modo della ghisa importata prodotta dall'ematite, e pertanto la ghisa per fonderia di tale produttore e quella importata non sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/CECA. Hanno inoltre affermato che su tale base il produttore in questione deve essere escluso dall'elenco dei produttori comunitari e che il procedimento deve essere chiuso. La Commissione ha accertato che, sebbene il principale produttore comunitario utilizzi in effetti prodotti diversi dall'ematite per produrre ghisa per fonderia, il suo prodotto ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali della ghisa per fonderia derivante dall'ematite e che le prove disponibili dimostrano che i prodotti sono intercambiabili. Questi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della suddetta decisione. Va inoltre ricordato che il nome di « ghisa ematite », pur derivando dal minerale di ferro che generalmente serve a produrla, cioè l'ematite (un minerale che in particolare si presta alla produzione della ghisa per fonderia), viene comunemente utilizzato anche per distinguere questo tipo di ghisa dalla ghisa sferoidale, che ha proprietà tecniche e chimiche alquanto diverse. La ghisa ematite viene anche definita ghisa per colata grigia. La Commissione conferma pertanto le proprie conclusioni sul prodotto simile delineate nella decisione n. 67/94/CECA. D. DUMPING (7) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono stati dedotti nuovi argomenti in merito al dumping. È pertanto confermato l'accertamento preliminare del dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina. E. PREGIUDIZIO (8) Il governo dell'Ucraina ha presentato dati relativi alle esportazioni avvenute dopo il periodo dell'inchiesta, i quali non inducono a modificare la determinazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria (vedi i punti da 28 a 46 della decisione n. 67/94/CECA). Poiché non sono state ricevute nuove prove relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria o alla sua causa, la Commissione conferma la conclusione sul pregiudizio contenuta nella decisione n. 67/94/CECA. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (9) Il comitato delle associazioni delle fonderie europee e le associazioni delle fonderie tedesca e britannica hanno asserito che l'introduzione di misure antidumping provvisorie, sotto forma di dazio variabile sulle importazioni di ghisa ematite, ha già fatto salire il prezzo del prodotto a un livello in cui le fonderie comunitarie perdono il loro margine concorrenziale sul mercato mondiale. Ciò provoccherebbe a sua volta un calo dell'occupazione nell'industria siderurgica notevolmente superiore a quello che avrebbero subito i produttori comunitari di ghisa se la Commissione non avesse introdotto misure di protezione. Tra le motivazioni addotte vi sono i bruschi aumenti del prezzo di questo tipo di rottame usato dalle fonderie (una materia prima utilizzata oltre alla ghisa ematite per la produzione di ghisa grigia, o in sostituzione di questa) nonché le forti pressioni esercitate dall'industria automobilistica sull'industria siderurgica affinché riducesse i prezzi. (10) Per tener conto delle decise opinioni espresse da e per conto delle fonderie, la Commissione ha avviato un dialogo con le associazioni al fine di poter giungere a una decisione adeguata ed equilibrata per quanto riguarda gli interessi della Comunità in gioco. (11) Le informazioni fornite dalle associazioni delle fonderie hanno permesso le seguenti conclusioni: La produzione totale delle fonderie comunitarie negli anni 1990, 1991 e 1992 è stata rispettivamente di 8 824 000, 8 706 000 e 8 181 000 t. La produzione legata direttamente alla ghisa grigia (il tipo di prodotto ottenuto dalla ghisa ematite) è stata di 5 890 000 t nel 1990, di 5 728 000 t nel 1991 e di 5 345 000 t nel 1992. La produzione di ghisa grigia rispetto al totale è stata pertanto del 67 % nel 1990 e del 66 % nel 1991 e nel 1992. Il totale degli occupati in ognuno dei tre anni citati è stato rispettivamente di 160 130, 167 597 e 152 553. In base alle prove disponibili, la Commissione ha calcolato che il 66-67 % della forza lavoro era impiegata nella produzione di ghisa grigia. Nel corso del 1993, anno precedente l'entrata in vigore delle misure provvisorie, il prezzo del rottame utilizzato dalle fonderie è costantemente aumentato e soltanto ora pare essersi stabilizzato. I dati forniti alla Commissione indicano che in Germania il prezzo del rottame nel 1993 è aumentato da 93 ECU/t in gennaio a 117 ECU/t in dicembre. Aumenti simili sono stati registrati in Francia, da 92 a 109 ECU/t, in Italia, da 102 a 135 ECU/t e nel Regno Unito, da 80 a 120 ECU/t. Nello stesso anno i prezzi della ghisa ematite sono leggermente diminuiti in Germania, da 236 a 234 ECU/t, e in Francia, da 208 a 190 ECU/t, sono rimasti stabiliti in Italia a 176-177 ECU/t e sono leggermente aumentati nel Regno Unito, passando da 158 a 168 ECU/t. I dati indicano inoltre che la ghisa ematite costituiva l'8,3 % del costo di produzione dei prodotti siderurgici in Germania, il 15 % in Francia, l'11 % in Italia e il 3,5 % nel Regno Unito. (12) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'introduzione di un prezzo minimo di 149 ECU/t (cif frontiera comunitaria) sulle importazioni di ghisa ematite dai paesi interessati non avrà effetti negativi sui costi di produzione delle fonderie comunitarie. L'attuale livello dei prezzi del mercato della ghisa ematite pare determinato, anzitutto, dalla crescente scarsità di rottame utilizzato in combinazione e parzialmente in sostituzione della ghisa ematite. Si può prevedere che la scarsità continuerà a causa del crescente uso di forni elettrici per produrre acciaio, in quanto tali forni possono utilizzare meglio il rottame rispetto agli altiforni tradizionali. La scarsità provoca quindi un aumento della domanda di ghisa ematite. Si può pertanto concludere che l'introduzione di misure definitive simili a quelle provvisorie non avrà effetti negativi sugli utenti finali del prodotto; inoltre fornirà ai produttori comunitari di ematite una rete di sicurezza nel caso in cui si dovesse ripetere il pregiudizio notevole provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping da parte dei paesi esportatori interessati. (13) La Commissione conferma pertanto le conclusioni preliminari, secondo cui nell'interesse della Comunità è opportuno adottare misure di protezione nei confronti delle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina. (14) Visto il costante evolversi del mercato del prodotto in questione e l'interesse comunitario di salvaguardare la competitività degli utenti finali, appare necessario sorvegliare attentamente gli ulteriori sviluppi ed i possibili effetti negativi su tali utenti nonché prevedere un riesame in qualunche momento ritenuto opportuno, conformemente al disposto dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA. G. IMPEGNI (15) La Commissione ha ricevuto un'offerta d'impegno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 2424/88/CECA, da parte dei produttori polacchi interessati. L'offerta consiste in un impegno sul prezzo minimo di 149 ECU/t (cif frontiera comunitaria). In considerazione del principio del pari trattamento per tutti i produttori e gli esportatori di ghisa in ognuno dei paesi interessati, nonché del fatto che le misure proposte in questo caso avranno lo stesso efetto di un impegno sul prezzo minimo, ma senza le difficoltà di controllo e verifica, la Commissione ha ritenuto, previa consultazione degli Stati membri, che l'offerta di un impegno non debba essere accettata nel caso specifico. H. MISURE DEFINITIVE (16) Dato che le risultanze provvisorie della Commissione sono state confermate, le misure definitive devono essere uguali a quelle stabilite provvisoriamente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite di cui al codice NC 7201 10 19, originarie del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina. 2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t e il valore riconosciuto in dogana (franco frontiera comunitaria), ogniqualvolta tale valore sia inferiore al prezzo suindicato. 3. Ai fini del calcolo del dazio da pagare, il prezzo minimo è convertito nella relativa valuta nazionale, al tasso di cambio determinato nello stesso modo di quello utilizzato per il calcolo del valore in dogana. 4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Gli importi garantiti mediante il dazio antidumping provvisorio ai sensi della decisione n. 67/94/CECA sono riscossi al livello del dazio definitivo istituito ed eventuali importi garantiti superiori all'importo del dazio antidumping definitivo sono svincolati. 2. L'articolo 1, paragrafo 4 si applica anche per la riscossione definitiva degli importi determinati provvisoriamente. Articolo 3 1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. La presente decisione è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18. (2) GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 5. (3) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 19.