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Document 31994R3107

    REGOLAMENTO (CE) N. 3107/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 relativo alle misure applicabili all' importazione dei funghi delle specie Agaricus spp.

    GU L 328 del 20.12.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 395R2125

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3107/oj

    31994R3107

    REGOLAMENTO (CE) N. 3107/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 relativo alle misure applicabili all' importazione dei funghi delle specie Agaricus spp.

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0037 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0070
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0070


    REGOLAMENTO (CE) N. 3107/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi delle specie Agaricus spp.

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2429/94 (4), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81; che, a seguito delle varie modifiche che sono state o devono, sulla base dell'esperienza acquisita, essere introdotte al regolamento (CEE) n. 1707/90, è opportuno per motivi di chiarezza abrogarlo e adottare un nuovo regolamento;

    considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere nel corso dell'anno ad una revisione dei quantitativi ripartiti in funzione dei dati disponibili al termine del primo semestre; che, per evitare un'interruzione degli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno istituire una riserva;

    considerando che gli accordi europei con la Bulgaria (5), la Polonia (6) e la Romania (7) hanno garantito a questi paesi un accesso preferenziale al mercato comunitario per determinati quantitativi;

    considerando che è opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari siano soggetti alla riscossione di un importo supplementare; che dette modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che tali modalità sono o complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1o agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/94 (9), nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94 (11);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 non esige particolari requisiti per i nuovi importatori; che l'esperienza dimostra che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno ridurre la parte spettante a questa categoria di operatori e fissare alcuni criteri per quanto riguarda lo statuto dei richiedenti e l'utilizzazione dei titoli rilasciati;

    considerando che si ritiene più appropriata una ripartizione tra gli importatori tradizionali basata non più sui titoli rilasciati, ma sui quantitativi importati; che, per ragioni amministrative, è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio;

    considerando che per garantire una buona utilizzazione dei contingenti è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'immissione in libera pratica nella Comunità dei funghi della specie Agaricus di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, in esenzione da un importo supplementare, nell'ambito del quantitativo globale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, è eseguita secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il quantitativo globale viene ripartito tra i paesi fornitori in conformità dell'allegato I, salvo una parte di essa che costituisce una riserva.

    2. La ripartizione può essere modificata in base ai dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli alla data del 30 giugno dell'anno considerato.

    Articolo 3

    1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89, salve le disposizioni del presente regolamento.

    2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

    3. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89.

    Articolo 4

    1. Ciascuno dei due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Polonia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e dall'altro quello attribuito agli altri paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento, viene ripartito:

    a) per l'85 % tra gli importatori tradizionali.

    Si considerano importatori tradizionali gli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione nel corso di ciscuno dei tre anni civili precedenti e che hanno realizzato importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 per almeno due dei tre anni civili precedenti.

    La prima condizione, relativa all'ottenimento di titoli di importazione, si applica soltanto a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per gli operatori cittadini di questi nuovi Stati membri;

    b) per il 15 % tra i nuovi importatori.

    Si considerano nuovi importatori gli operatori non contemplati alla lettera a), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni che esercitano un'attività commerciale da almeno un anno. Il rispetto di questa condizione è certificata dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da altre prove accettate da quest'ultimo. Se un operatore di questo gruppo ha ottenuto titoli d'importazione nell'anno civile precedente, deve fornire la prova di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

    2. A sostegno della loro domanda, gli operatori di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni che consentano di verificare alle autorità nazionali competenti le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

    3. I quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre sono attribuiti indifferentemente ad entrambi i gruppi di operatori.

    Articolo 5

    1. Le domande di titoli presentate da un importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media anua delle importazioni da lui effettuate nei tre anni civili precedenti; ad esclusione, per gli operatori della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, degli anni 1992, 1993 e 1994, nel corso dei quali il riferimento preso in considerazione è la quantità annua corrispondente ai titoli rilasciati.

    2. Le domande di titoli presentate da un importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo totale assegnato di cui alla stessa lettera b).

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli in essenzione dall'importo supplementare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89, operando una distinzione tra i quantitativi richiesti rispettivamente a norma della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1.

    2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano adottate misure particolari.

    3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per un paese fornitore, il quantitativo disponibile, la Commissione imputa i quantitativi eccedenti alla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    4. Se, dopo l'imputazione alla riserva, i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande di cui trattasi e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

    Articolo 7

    La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stato di utilizzazione dei contingenti e, a tempo debito, dell'esaurimento di detti quantitativi.

    Articolo 8

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

    Articolo 9

    1. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    2. I quantitativi importati nell'ambito della tolleranza contemplata all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono esentati dall'importo supplementare.

    Articolo 10

    1. L'immissione in libera pratica dei funghi originari della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12). In deroga all'articolo 57, paragrafo 2 di detto regolamento, le competenti autorità possono accettare un duplicato dell'originale del certificato di origine in caso di perdite.

    2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato di origine sono indicate nell'allegato II.

    3. I prodotti originari della Bulgaria, della Polonia e della Romania sono messi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1, rilasciato dalle competenti autorità di questi paesi, conformemente al protocollo n. 4 degli accordi europei.

    Articolo 11

    1. I titoli di importazione recano nella casella 24 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali della Comunità:

    « Esonero dall'importo supplementare - Regolamento (CEE) n. 1796/81 ».

    2. Quando il paese di origine è la Bulgaria, la Polonia o la Romania, i titoli d'importazione recano altresì nella casella 24, in una delle lingue ufficiali della Comunità, la seguente dicitura:

    « Accordo », seguito dal nome del paese di cui trattasi e dalla menzione « Dazi doganali ridotti come previsto nell'accordo ».

    Articolo 12

    1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo in oggetto è stato rilasciato, purché siano rispettate le seguenti disposizioni:

    a) la domanda deve riguardare necessariamente uno degli altri codici NC elencati all'articolo 1;

    b) la domanda viene presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata del titolo originale e di qualsiasi altro estratto rilasciato.

    2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale conserva quest'ultimo, nonché qualsiasi estratto, e rilascia un titolo sostitutivo ed, eventualmente, uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

    3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti:

    - sono rilasciati per un quantitativo di prodotto corrispondente o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al documento sostituito;

    - recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del documento sostituito;

    - recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati per il nuovo prodotto considerato;

    - recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

    - recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

    4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni relative al cambiamento di codice NC per i titoli d'importazione rilasciati.

    Articolo 13

    Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

    (3) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

    (4) GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 10.

    (5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

    (6) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

    (7) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

    (8) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

    (9) GU n. L 71 del 15. 3. 1994, pag. 7.

    (10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (11) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

    (12) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Ripartizione di cui all'articolo 2:

    "(in tonnellate)"" ID="1">Bulgaria> ID="2">1 240> ID="3">1 300> ID="4">1 360"> ID="1">Polonia> ID="2">32 480> ID="3">33 880> ID="4">33 880"> ID="1">Romania> ID="2">350> ID="3">370> ID="4">380"> ID="1">Cina> ID="2">22 750> ID="3">22 750> ID="4">22 750"> ID="1">Altri> ID="2">3 440> ID="3">3 360> ID="4">3 290"> ID="1">Riserva> ID="2">1 000> ID="3">1 000> ID="4">1 000"> ID="1">Totale > ID="2">61 260> ID="3">62 660> ID="4">62 660">

    ALLEGATO II

    Le autorità competenti cui è fatto riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 sono le seguenti:

    - Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Fuyian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Chongquing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

    - Foreign trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza di cui all'articolo 13

    "" ID="1">articolo 1> ID="2">articolo 1"> ID="1">articolo 3"> ID="1">articolo 3, paragrafo 1> ID="2">articolo 2, paragrafo 3"> ID="1">articolo 3, paragrafo 2> ID="2">articolo 2, paragrafo 2"> ID="1">articolo 3, paragrafo 3> ID="2">articolo 2, paragrafo 1"> ID="1">articolo 4> ID="2">articolo 10"> ID="1">articolo 4, paragrafo 1> ID="2">articolo 10, paragrafo 1"> ID="1">articolo 4, paragrafo 2> ID="2">articolo 10, paragrafo 2"> ID="1">articolo 4, paragrafo 3> ID="2">articolo 10, paragrafo 3"> ID="1">articolo 5"> ID="1">articolo 5, paragrafo 1> ID="2">articolo 3, paragrafo 1"> ID="1">articolo 5, paragrafo 2> ID="2">articolo 3, paragrafo 2"> ID="1">articolo 5, paragrafo 3> ID="2">articolo 3, paragrafo 3"> ID="1">articolo 5, paragrafo 4> ID="2">articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3"> ID="1">articolo 5, paragrafo 5, diverso da lettere a) e b)> ID="2">soppresso"> ID="1">articolo 5, paragrafo 5, lettere a) e b)> ID="2">articolo 5"> ID="1">articolo 5, paragrafo 6> ID="2">articolo 6, paragrafo 1"> ID="1">articolo 5, paragrafo 7> ID="2">articolo 6, paragrafo 3"> ID="1">articolo 5, paragrafo 8> ID="2">articolo 6, paragrafo 4"> ID="1">articolo 5, paragrafo 9> ID="2">articolo 6, paragrafo 2"> ID="1">articolo 5 bis> ID="2">articolo 12"> ID="1">articolo 5 bis, paragrafo 1> ID="2">articolo 12, paragrafo 1"> ID="1">articolo 5 bis, paragrafo 2> ID="2">articolo 12, paragrafo 2"> ID="1">articolo 5 bis, paragrafo 3> ID="2">articolo 12, paragrafo 3"> ID="1">articolo 5 bis, paragrafo 4> ID="2">articolo 12, paragrafo 4"> ID="1">articolo 6> ID="2">articolo 7"> ID="1">articolo 7, paragrafo 1> ID="2">articolo 11, paragrafo 1"> ID="1">articolo 7, paragrafo 2> ID="2">articolo 9, paragrafo 2"> ID="1">articolo 7 bis> ID="2">articolo 11, paragrafo 2"> ID="1">articolo 8> ID="2">soppresso"> ID="1">articolo 9, paragrafo 1> ID="2">articolo 8"> ID="1">articolo 9, paragrafo 2> ID="2">articolo 9, paragrafo 1"> ID="1">articolo 10> ID="2">articolo 13"> ID="1">articolo 11> ID="2">articolo 14">

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