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Document 31994R2730
Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No 2730/94 of 31 October 1994 amending the Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the general budget of the European Communities
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
GU L 293 del 12.11.1994, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977Q1231 | aggiunta | articolo 20.6 | 19/11/1994 | |
Modifies | 31977Q1231 | aggiunta | articolo 19.7 | 19/11/1994 | |
Modifies | 31977Q1231 | aggiunta | articolo 26.11 | 19/11/1994 |
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 12/11/1994 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0190
REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2730/94 DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere della Corte dei conti (3), considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) ha avuto luogo in seno ad una commissione di concertazione; considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, le istituzioni hanno convenuto, nell'ambito della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (5), e dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 (6), di iscrivere nel bilancio generale delle Comunità europee una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore dei paesi terzi e una riserva per gli aiuti d'urgenza; considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento finanziario (7), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento finanziario è così modificato: 1) all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. La sottosezione relativa alla "Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e gli altri paesi terzi" comporta le due riserve seguenti, i cui requisiti di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono stabiliti rispettivamente dalla decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (*), e dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89: a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a paesi terzi; b) una riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi; (*) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.»; 2) all'articolo 20 è aggiunto il seguente punto: «6. Le linee di bilancio relative alle entrate e alle spese necessarie per l'utilizzazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi nonché per l'intervento del Fondo di garanzia istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94.»; 3) all'articolo 26 viene aggiunto il seguente paragrafo: «11. Gli storni destinati a consentire l'utilizzazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti concessi dalla Comunità a favore e nei paesi terzi, e della riserva per gli aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5, rispettivamente lettere a) e b).» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 12.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 115.(3) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 29.(4) GU n. C 68 del 22. 4. 1975, pag. 1.(5) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.(7) GU n. L 356 del 31. 12. 1977. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 4).