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Document 31994R2222

Regolamento (CE) n. 2222/94 della Commissione, del 13 settembre 1994, che stabilisce le modalità relative agli aiuti per le scorte di riso esistenti in Portogallo al 31 marzo 1993

GU L 239 del 14.9.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2222/oj

31994R2222

Regolamento (CE) n. 2222/94 della Commissione, del 13 settembre 1994, che stabilisce le modalità relative agli aiuti per le scorte di riso esistenti in Portogallo al 31 marzo 1993

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 14/09/1994 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 2222/94 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1994 che stabilisce le modalità relative agli aiuti per le scorte di riso esistenti in Portogallo al 31 marzo 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a decorrere dal 1o aprile 1993, il prezzo d'intervento del riso in Portogallo è allineato al prezzo d'intervento applicabile nella Comunità; che quest'ultimo prezzo è ad un livello inferiore a quello applicabile al Portogallo; che tale allineamento determina la soppressione negli scambi degli importi compensativi « adesione »; che, per facilitare un armonico passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, occorre prevedere una compensazione per i quantitativi di riso provenienti dal raccolto nazionale che, alla data del 31 marzo 1993, si trovassero ancora in giacenza in Portogallo;

considerando che l'importo di detta compensazione deve rispecchiare il livello degli importi compensativi « adesione » validi in Portogallo per la campagna 1992/1993, fissati dal regolamento (CEE) n. 1842/92 della Commissione (2);

considerando che il corretto funzionamento del regime richiede un controllo amministrativo da parte del Portogallo, a garanzia che l'aiuto sia erogato nel rispetto delle condizioni prescritte; che la domanda di aiuto deve contenere un minimo di indicazioni ai fini dei controlli che il Portogallo è tenuto ad effettuare;

considerando che, per maggiore efficacia, è necessario prevedere un controllo in loco dell'esattezza delle domande presentate; che detto controllo verte su tutte le domande presentate;

considerando che è necessario prevedere disposizioni che consentano il recupero dell'aiuto in caso di pagamento indebito, nonché sanzioni appropriate nell'ipotesi di false dichiarazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imprese stabilite in Portogallo possono fruire di un aiuto per i quantitativi di riso specificati nell'allegato, loro appartenenti alla data del 31 marzo 1993.

Gli importi dell'aiuto per le varie categorie di riso sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, il richiedente deve aver presentato, entro il 1o novembre 1994, una domanda all'INGA (Instituto Nacional de Garantia Agricola) mediante lettera raccomandata o qualsiasi altra forma di telecomunicazione scritta.

2. La domanda deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del richiedente;

- quantitativo;

- luogo di immagazzinaggio;

- dichiarazione comprovante che, alla data del 31 marzo 1993, il riso apparteneva al richiedente;

- impegno, da parte del richiedente, di sottoporsi a tutti i controlli atti a verificare l'esattezza della domanda.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca il rispetto delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto. Esse seguono controlli in loco per verificare l'esattezza delle domande presentate. Il controllo in loco verte su tutte le domande presentate.

2. Di ogni controllo in loco viene redatto un processo verbale.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (3), il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera intervenuto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

1. Se il controllo accerta nella domanda di aiuto un'eccedenza fino al 10 % o 10 t al massimo del quantitativo oggetto della domanda rispetto a quello effettivo, l'aiuto è calcolato in base al quantitativo effettivo, previa deduzione dell'eccedenza accertata.

2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta.

3. In caso di pagamento indebito dell'aiuto, gli importi erogati vengono recuperati, maggiorati di un interesse del 15 % calcolato in funzione del periodo di tempo trascorso tra il pagamento dell'aiuto e il rimborso dello stesso da parte del beneficiario. Gli importi recuperati sono versati all'organismo pagatore e vengono dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 32.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

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